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Giurisprudenza

Nessun innesto sul terreno dell'Ici

Il regime dell'imposta, comprensivo delle relative esenzioni, non può desumersi dalla normativa concernente l'imposizione diretta

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La sentenza in oggetto, è così massimata: "poiché l'applicazione dell'Ici deve avvenire in base alla specifica normativa che regola tale imposta, sono esenti dall'Ici quei fabbricati che siano oggettivamente strumentali all'attività agricola (nel caso di specie funghicultura) e quei terreni che siano compresi in aree montane o collinari, senza che debba concorrere il requisito soggettivo afferente la forma personale, societaria o cooperativa dell'imprenditore agricolo necessaria invece in tema di imposizione diretta del reddito agrario o dominicale".

La vicenda processuale si snoda intorno al ricorso esperito dinanzi al giudice di prime cure da una Srl, con il quale la stessa impugnava gli avvisi di accertamento dell'Ici emessi dal Comune di Cenate Sotto per gli anni 1993 e 1994, vantando un presunto diritto all'esenzione, sulla scorta della considerazione che gli immobili aziendali fossero strumentali alla propria attività di azienda agricola, fondando la propria pretesa in base a quanto stabilito dall' articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale: "Sono esenti dall'imposta: h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

La Commissione tributaria adita ha accolto la posizione attorea, confermata successivamente dalla Commissione tributaria regionale, che, a fronte dell'appello del Comune in questione, ha respinto le doglianze dello stesso, confermando l'ordito concettuale fatto proprio dal giudice di primo grado.
Il giudizio è stato successivamente incardinato presso la Suprema corte, dinanzi alla quale il Comune ha contestato la concessione dell'esenzione dalla corresponsione del tributo comunale, atteso che, impregiudicata la natura oggettivamente rurale degli immobili assoggettati a Ici (terreni e fabbricati adibiti alla funghicoltura), la sentenza impugnata avrebbe indebitamente riconosciuto l'esenzione "in assenza del concorrente requisito soggettivo dell'imprenditore agricolo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 4, 24, comma 2, 51, comma 2, lettera c), e 87, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986, non potrebbe essere una società e, tanto meno, una società di capitali".

La censura addotta dal Comune è stata giudicata infondata dalla Suprema corte sulla scorta dell'assunto secondo il quale le citate norme del Tuir si riferiscono all'imposizione diretta dei redditi, compresi quelli dipendenti dallo svolgimento di attività agricole, e che, come fatto presente nella sentenza impugnata, "il D.Lgs n. 504/92 istitutivo dell'ICI non contempla l'autonoma tassazione del fabbricato rurale in quanto la redditività facente capo a tali costruzioni è compresa nel reddito dei terreni".

Da ciò deriva che il regime dell'Ici, comprensivo delle relative esenzioni non si possa desumere dalla normativa concernente l'imposizione diretta, e segnatamente dal Tuir, ma dalle disposizioni specificamente inerenti la stessa imposta comunale sugli immobili, in particolare il sopra citato articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, e l'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, in cui alcuna distinzione, ai fini dell'esenzione, si può rinvenire riguardo il profilo soggettivo dell'imprenditore agricolo (persona fisica o società e, tra queste, società di persone o di capitali), attribuendosi viceversa rilievo esclusivamente alla ruralità dei fabbricati, desunta dall'essere questi strumentali all'attività agricola, e per i terreni, al fatto di essere ricompresi in aree montane o di collina, normativamente delimitate.

Pertanto, non essendo confutabile la ricorrenza delle suddette condizioni oggettive (strumentalità dei fabbricati e insistenza del terreno in area montana o collinare esente), va escluso che, ai fini della fruizione dell'esenzione dall'Ici, debba concorrere il requisito soggettivo riguardante la forma personale, societaria o cooperativa dell'imprenditore agricolo, valutabile invece in tema di imposizione diretta del reddito agrario o dominicale.

Ulteriore spunto fornito dal dictum in esame è costituito dall'ulteriore doglianza lamentata dal ricorrente Comune di Cenate Sotto, secondo il quale i fabbricati, pur avendo "natura oggettiva rurale", non potrebbero beneficiare dell'esenzione Ici, intendendosi per terreno agricolo esclusivamente quello adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice civile, e tra le quali non rientrerebbe la coltivazione dei funghi, menzionata viceversa dall'articolo 2, lettera b), del Dlgs n. 504 del 1992, ma solo in quanto i terreni siano posseduti e condotti dai soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 9, cioè da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, mentre la società in questione non apparterrebbe ad alcuna di tali categorie.

Argomentazione rigettata dai giudici della Cassazione, che hanno rilevato come tra le attività indicate dall'articolo 2135 c.c. sia compresa a tutti gli effetti quella di coltivazione dei funghi, e "sub specie" del profilo soggettivo, che la figura dell'imprenditore agricolo non esclude le società e che una limitazione fu invece disposta solo successivamente dall'articolo 58, comma 2, del Dlgs n. 446 del 1997, norma non retroattiva, in quanto tale non applicabile agli anni 1993 e 1994, cui si riferisce l'accertamento in questione, che restringeva la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai fini dell'esenzione Ici, alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi.

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