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Giurisprudenza

Niente rimborso di dazi antidumping
anche se il regolamento è illegittimo

Ribadite dalla Corte Ue quali sono e come devono essere interpretate, secondo diritto, le cause di forza maggiore che consentono di avanzare la richiesta

vendita multilivello
Una società francese operante nel settore della vendita per corrispondenza di merci con precise lettere faceva richiesta di rimborso, alle competenti autorità doganali, dei dazi antidumping versati in base a talune dichiarazioni di importazione. L’Amministrazione doganale accoglieva parzialmente la richiesta respingendone una parte  per il superamento del termine triennale di presentazione come stabilito dall’art. 236, paragrafo 2, comma 1, del codice doganale. Successivamente, la società chiedeva alle autorità doganali di riconsiderare la decisione in virtù del fatto che il ritardo, nel presentare richiesta di rimborso, era dovuto all’attesa della pubblicazione in GUCE di un regolamento sulla chiusura del procedimento antidumping per le merci per le quali si era versato il dazio oggetto di richiesta di rimborso. A seguito del ripetuto diniego di accoglimento della richiesta, la società adiva il giudice nazionale che, a sua volta, si rivolgeva alla Corte di giustizia europea ponendo due questioni pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio pone all’attenzione dei giudici europei due questioni tra loro collegate. Con la prima questione si chiede se, alla luce dell’articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale, l’illegittimità di un regolamento costituisca ipotesi di causa di forza maggiore al fine della proroga, di tre anni, per la richiesta di rimborso di dazi doganali versati in forza dello stesso regolamento. In secondo luogo, se l’articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, vada interpretato nel senso di una procedura di ufficio per il rimborso di dazi doganali antidumping in presenza di un regolamento contrario a un accordo antidumping.

La normativa comunitaria e l'analisi della Corte
L’articolo 236, paragrafo 2, codice doganale, stabilisce che la richiesta di rimborso all’ufficio doganale debba essere presentata entro il termine di tre anni. Da costante giurisprudenza della Corte stessa, si evince come in passato la posizione dei giudici europei sia stata quella di non ritenere più ammissibile la presentazione di una richiesta di rimborso, dei dazi antidumping versati sulla base di un regolamento oggetto di una declaratoria di invalidità. Una delle ragioni alla base della posizione sta nel fatto che un termine di decadenza ragionevole è necessario per garantire certezza nel diritto senza ledere i diritti né dei singoli cittadini né delle amministrazioni pubbliche. Al contempo, il rimborso dei dazi doganali costituisce una eccezione rispetto al regime ordinario dei dazi all’importazione e all’esportazione.  Pertanto, una siffatta richiesta di rimborso può essere richiesta al verificarsi di talune circostante. Nei fatti di cui alla causa principale la circostanza richiamata è la causa di forza maggiore. In particolare, tale causa consiste nella dichiarata illegittimità del regolamento istitutivo dei dazi versati ma sulla base di un regolamento non più in vigore. Orbene, la sussistenza di una causa di forza maggiore necessita sia di un elemento oggettivo che di un elemento soggettivo. I giudici hanno rilevato la mancata sussistenza di tali elementi nella questione in oggetto. Ecco che allora, l’illegittimità di un regolamento dichiarato a posteriori dalla Corte europea non costituisce una causa di forza maggiore atta a giustificare e a sostenere una richiesta di rimborso di dazi antidumping versati in ossequio a un regolamento divenuto illegittimo. Quanto alla possibilità per le autorità doganali di procedere d’ufficio al rimborso, il fatto che dazi antidumping istituiti da un regolamento dichiarato non conforme ad accordi generali sui dazi antidumping, non incide sulla validità del regolamento. Inoltre, un tale regolamento gode di una presunzione di validità fino al momento della sua effettiva abrogazione. Per questo motivo, fino a tale momento, le autorità doganali non possono procedere d'ufficio al rimborso di dazi versati in ottemperanza alle norme del regolamento istitutivo.

La pronuncia della Corte
Alla stregua dell’articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 l’illegittimità di una disposizione comunitaria, come quella contestata dalla parte ricorrente, non rientra nelle ipotesi di causa di forza maggiore, contemplata dal diritto dell’Unione quale conditio sine qua non, per il beneficio della proroga di tre anni quale termine per la richiesta di rimborso di dazi doganali antidumping indebitamente versati. Allo stesso tempo, secondo il medesimo articolo, le autorità doganali competenti non possono procedere d’ufficio al rimborso di dazi doganali antidumping basando tale atto sulla non conformità di un regolamento, istitutivo dei dazi stessi, a un preciso accordo generale sulle tariffe doganali.
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