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Giurisprudenza

Niente termini di decadenza italiani
per la notifica dell’atto germanico

Sfugge alle norme nostrane l’avviso di mora relativo a un diritto impositivo appartenente alla giurisdizione tedesca, cui solo spetta la messa in discussione del diritto stesso

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Nella sentenza n. 7328/2014, la Suprema corte torna sul tema dell’esecuzione del diritto impositivo nell’ambito della Convenzione italo tedesca del 9 giugno 1938, approvata con regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1676. Ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, della Convenzione in questione, i provvedimenti fiscali definitivi sono eseguiti senza udire preventivamente le parti, "secondo la legge dello Stato in cui avviene l'esecuzione".
 
Ebbene, il Collegio giudicante, partendo dal tenore e dalla ratio della cennata norma convenzionale, ribadisce i principi interpretativi già affermati in precedenti pronunce a proposito del fatto che la messa in discussione del diritto impositivo continua ad appartenere alla giurisdizione dello Stato requirente e non invece a quella dello Stato richiesto, che lo deve perciò tenere per intangibile (cfr Cassazione a sezioni unite 23 aprile 2009, n. 9671). Con la conseguenza che, con l'impugnazione dell'avviso di mora, non si può fare ricognizione dell'imposta estera a mezzo di una vietata invasione della giurisdizione dello Stato straniero (in tal senso, Cassazione a sezioni unite, 3 luglio 2008, n. 18189, e 17 gennaio 2006, n. 760; Cassazione, 11 novembre 2011, n. 23597).
 
Sulla base di tali precedenti, pienamente condivisi dal Collegio, la Suprema corte, nella sentenza in rassegna, ha escluso - andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dai secondi Giudici – che, nell’ipotesi di notifica in Italia di un avviso di mora, ai fini dell’esecuzione forzata di un diritto impositivo consacrato in un titolo definitivo appartenente alla giurisdizione tedesca, non si applicano i termini di decadenza per la notifica del titolo di cui agli articoli 17 e 25 del Dpr n. 602 del 1973.
 
A corollario di tali considerazioni, il Collegio ha altresì chiarito che la perdita del diritto per estinzione o prescrizione o decadenza non appartiene alla disciplina del procedimento di riscossione, riguardando piuttosto il diritto delle obbligazioni, in quanto incide sulla pretesa consacrata nel titolo esecutivo che non può esser messo in discussione nello Stato richiesto della sua esecuzione.
Ciò è tanto vero che l’articolo 10 della Convenzione si limita a stabilire che l'espropriazione forzata debba seguire la legge dello Stato in cui deve avvenire "senza udire preventivamente le parti".
 
 
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
 
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