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Immobili

Niente trascrizione per le domande
di cancellazione volontaria d’ipoteca

Il sistema della pubblicità immobiliare è ispirato al principio di tassatività, per cui è ammesso soltanto per gli atti previsti espressamente dagli specifici articoli del codice civile

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Corretto l’operato del conservatore dei Servizi immobiliari dell’Agenzia delle entrate che dice no alla trascrizione della domanda giudiziale relativa alla cancellazione di ipoteca volontaria. A deciderlo il Tribunale di Roma che con il provvedimento n. 11706/2019 ha rigettato con decreto n. 6151/2019 del 9 ottobre 2019, il ricorso della contribuente avverso le determinazioni del conservatore.

Evoluzione processuale della vicenda
La vicenda trae origine dalla trascrizione con riserva eseguita dal conservatore di Roma 2 della domanda giudiziale di annullamento dell’iscrizione ipotecaria.
La domanda giudiziale era diretta ad “accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di concessione di ipoteche volontarie iscritte nel registro dell'agenzia del territorio – Ufficio di Pubblicità immobiliare di Roma 2; ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio competente di cancellare ed annotare la sentenza a margine delle stesse iscrizioni ipotecarie, nonché atti conseguenti e/o collegati, con esonero di responsabilità”.
Parte ricorrente, a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa, provvedeva a trascrivere la domanda giudiziale nei registri dell’Agenzia delle entrate – servizio di Pubblicità immobiliare di Roma 2 – a seguito della quale, con provvedimento del 26 giugno 2019, il conservatore accettava la domanda con riserva a sensi dell’articolo 2674-bis cc, in quanto si tratterebbe di atto non “idoneo ad essere trascritto ex art. 2652 c.c. in quanto riferita a formalità di trascrizione piuttosto che di iscrizione”.
La richiedente proponeva reclamo avverso le determinazioni assunte dal conservatore, chiedendo che venisse resa definitiva la trascrizione della domanda giudiziale pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
A giudizio della ricorrente, non è condivisibile l’assunto dell’accettazione con riserva della trascrizione alla luce di quanto disposto dal n. 6 dell’articolo 2652 cc nella parte in cui afferma la trascrivibilità delle domande “…dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione”, osservando altresì che, in base al combinato disposto degli articoli 2652 e 2654 cc, debbano ritenersi trascrivibili non solo le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione ma anche quelle di revoca degli atti iscritti nei registri immobiliari.

Pronuncia Tribunale di Roma
Nel respingere il reclamo, il tribunale si sofferma sulla considerazione che l’atto di citazione di cui è chiesta la trascrizione senza riserva ha per oggetto l’accertamento e declaratoria di nullità degli atti di concessione di alcune ipoteche volontarie nonché il conseguente ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte in forza degli stessi atti. La richiesta di trascrizione riguarderebbe, quindi, una domanda di adozione di un ordine di cancellazione di ipoteche.

Alla luce di quanto premesso, l’organo giudicante rileva che “la trascrizione di domande giudiziali è ammessa nei soli casi in cui le stesse siano riconducibili nel novero di quelle tipizzate di cui agli artt. 2652, 2653 e 2690 c.c.., con la conseguenza che le relative segnalazioni pubblicitarie non possono essere eseguite in mancanza di una norma che espressamente le preveda”.
Gli articoli del codice civile non includono tra gli atti trascrivibili la domanda di cancellazione di gravami ipotecari.
È noto del resto che il sistema della pubblicità immobiliare che si attua con lo strumento della trascrizione, per quel che concerne le domande giudiziali – a differenza di quanto invece stabilito per gli atti negoziali per i quali l’articolo 2645 cc introduce una sorta di catalogo aperto – è ispirato al principio della tassatività, sicché solamente le tipologie espressamente previste dal pertinente dettato normativo – nella specie gli articoli 2652, 2653 e 2690 cc – possono di esso usufruirne”.
Ciò posto, in ragione del rilevato principio di tassatività che assiste la disciplina dettata dagli articoli 2652 e 2653 cc, la domanda non rientra nel relativo catalogo di legge e deve conseguentemente escludersene l’assoggettabilità a tale onere pubblicitario.
In riferimento poi alla paventata ipotesi di assetto normativo improntato ad arbitrarietà sì da consentirne la denuncia di incostituzionalità per irragionevolezza, ex articolo 3, a parere del Tribunale, non sussistono i presupposti per sollevare questione di incostituzionalità degli articoli 2652 n. 5 e 2654 cc, conformemente alla pronuncia della stessa Corte costituzionale già espressa con sentenza n. 583/1990, nella quale ha sostenuto che “…l'assoggettamento a pubblicità nei registri immobiliari delle sole domande di revoca di atti trascritti (e non anche di atti iscritti) non è una lacuna di previsione, ma un limite consapevolmente stabilito dal legislatore per una precisa ragione logico-sistematica…..”.

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