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Giurisprudenza

No all’esenzione Iva per le cessioni
delle piattaforme di perforazione

Gli euroguidici sottolineano che si tratta di opere galleggianti utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare

piattaforma

La Corte Ue esclude l’applicazione dell’esenzione Iva in relazione alla cessione delle piattaforme di perforazione offshore, procedendo a una interpretazione restrittiva dell’articolo 148 lettere a)  e c) della direttiva 2006/112.
 
Il fatto
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 148, lettere a)  e c) della direttiva Iva 2006/112 è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone una società romena, che ha venduto delle piattaforme di perforazione offshore ad alcune società maltesi, all’amministrazione fiscale della Romania, riguardo al diniego dell’esenzione Iva su tale cessione.
In seguito al rifiuto, la controversia è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni.
 
Le valutazioni della Corte Ue
Il giudice del rinvio chiede di conoscere, in sostanza, se l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che l’espressione “navi adibite alla navigazione in alto mare” si applichi alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, che sono utilizzate in modo preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.
 
La risposta della Corte Ue che ha disconosciuto, nel caso concreto, l’applicabilità dell’esenzione Iva prevista dal menzionato articolo 148, si basa sul seguente iter interpretativo.
Le cessioni, la cui l’esenzione è prevista ai sensi dell’articolo 148, lettera c), della direttiva Iva, sono subordinate alla condizione che esse abbiano per oggetto navi adibite alla navigazione in alto mare e che assicurino un trasporto a pagamento di passeggeri o l’esercizio di un’attività commerciale, industriale o della pesca, ai sensi dell’articolo 148, lettera a).
La Corte osserva che le esenzioni (tra le quali rientra quella in esame) devono essere interpretate in modo restrittivo, atteso che le stesse si pongono alla stregua di deroga al principio generale, secondo il quale ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, sono assoggettate a Iva.
 
Detta Corte si è già pronunciata nel senso che la condizione relativa alla destinazione alla navigazione in alto mare, prevista all’articolo 15, punto 4, lettera a), della sesta direttiva, si applica non soltanto alle navi utilizzate nel trasporto a pagamento di passeggeri, ma anche a quelle che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, tutte indicate attualmente all’articolo 148, lettera a), della direttiva Iva.
L’espressione “navi adibite alla navigazione” implica necessariamente che le opere galleggianti siano utilizzate per navigare. Orbene, una nave può essere considerata come “adibita” alla navigazione solo qualora è utilizzata, quanto meno principalmente o in maniera preponderante, per muoversi nello spazio marittimo.
Nella fattispecie all’attenzione dei giudici comunitari, le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, oggetto di cessione, sono unità mobili costituite da un pontone galleggiante, munito di  gambe scorrevoli durante l’operazione di rimorchio sino al sito di perforazione.
Applicando pertanto al caso in esame le enunciate coordinate, in relazione al significato da attribuire all’espressione “navi adibite alla navigazione”, la Corte Ue osserva che le piattaforme di perforazione offshore non sono tali da essere utilizzate principalmente ai fini della navigazione; pertanto, tali opere galleggianti non possono essere qualificate come opere “adibite alla navigazione”, avendo come funzione principale quella di sfruttare, in posizione immobile, giacimenti di idrocarburi in mare.
 
Le conclusioni 
Tanto premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l’espressione “navi adibite alla navigazione in alto mare”, non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.
 
 
Data della sentenza
20 giugno 2019
 
Numero della causa
C-291/18
 
Nome delle parti
Grup Servicii Petroliere SA
 
contro
 
Agentia Nationala de Administare Fiscala – Directia Generala de Solutionare a Contestatillor, Agentia  nationala de Adiministrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili

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