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Giurisprudenza

No a imposta su vendite al dettaglio
per combustibile soggetto ad accisa

La domanda di pronuncia pregiudiziale, che ha richiesto l’intervento degli eurogiudici, verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2008/118/Ce

combustibile
Protagonisti della controversia sono una società che effettua vendite al dettaglio di combustibile liquido e l’Amministrazione finanziaria estone. Al centro della controversia il rimborso di una imposta sulle vendite versata da tale società.
La società, in particolare, ha contestato la pretesa erariale, deducendo che la normativa interna contrastasse con il diritto comunitario, laddove imponeva il versamento di un’imposta sulla vendita di prodotti e servizi nel settore del commercio al dettaglio senza prevedere eccezioni per la vendita di prodotti soggetti ad accisa.
La questione è stata affrontata in sede giurisdizionale e, al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, sono state poste le seguenti questioni, con le quali il giudice “a quo” chiede in sostanza se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che consente di ritenere che un’imposta, colpendo le vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegue una finalità specifica ai sensi di tale disposizione se essa mira a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico sul territorio dell’ente locale che impone tale imposta, laddove tale ente locale, indipendentemente dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività e il gettito di tale imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare tale attività.
 
Le valutazioni della Corte Ue
Dalla decisione di rinvio emerge che la controversia principale, basata sull’imposta sulle vendite soltanto nei limiti in cui ha gravato sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido, riposa sulla premessa non contestata che tale prodotto rientra nella nozione di “prodotto sottoposto ad accisa”, come definito dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118.
Secondo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 di quest’ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un’imposizione indiretta diversa dall’accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall’altro, essa rispetta le regole comunitarie di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’Iva per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni.
Tali due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno, come risulta dalla formulazione letterale stessa dell’articolo 1, paragrafo 2, della medesima direttiva, carattere cumulativo.
Con riferimento alla prima delle menzionate condizioni, che è la sola ad essere contemplata dalle questioni poste, dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 è una finalità che non sia puramente di bilancio.
Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente ad escludere che l’imposta in parola possa essere considerata come dotata parimenti di una finalità specifica ai sensi di tale disposizione.
Pertanto, benché la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite può costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, tale destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese.
Pertanto, l’esistenza di una finalità specifica ai sensi della citata disposizione non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell’imposta al finanziamento di spese generali incombenti all’ente pubblico in un dato settore. In caso contrario infatti, tale finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio.
In assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo.
 
L’analisi del caso specifico
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il gettito dell’imposta sulle vendite, che è peraltro riscossa sulla maggior parte dei prodotti e dei servizi venduti ai consumatori finali nel territorio della città di Tallinn, è stato assegnato da detta amministrazione locale al finanziamento dell’esercizio, da parte di quest’ultima, della sua competenza in materia di organizzazione del trasporto pubblico nel suo territorio, ed è stato utilizzato esclusivamente per tale finalità.
La Corte di giustizia rileva tuttavia che tale destinazione riguarda spese generali incombenti sulla Amministrazione locale a prescindere dall’esistenza dell’imposta.
Inoltre, la normativa nazionale non prevede nessun meccanismo di destinazione predeterminata del gettito di tale imposta, quando grava sui combustibili liquidi soggetti ad accisa, anche se si valorizzano finalità sottese alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. A tale proposito, non si può considerare che la semplice destinazione del gettito all’organizzazione del trasporto pubblico consenta di stabilire un nesso diretto, in base alla giurisprudenza della Corte, tra l’uso del gettito della predetta imposta e tali finalità ambientali e di salute pubblica.
 
Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 dev’essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un’imposta, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l’organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell’ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l’attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui si tratta nella controversia in esame, che istituisce un’imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.
 

Data della sentenza
5 marzo 2015
Numero della causa
C-479/13
Nome delle parti
  • Tallinna Ettevõtlusamet
contro
  • Statoil Fuel & Retail Eesti AS
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