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Giurisprudenza

No a ritenuta alla fonte sui servizi
oltre confine di agenzie interinali

Le domande di pronuncia pregiudiziale esaminate dagli eurogiudici vertono sull’interpretazione di disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

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La questione controversa riguarda in realtà due fattispecie che, seppur trattate inizialmente in due procedimenti distinti, hanno dato motivo di essere accorpate e trattate in unica battuta dai togati della Corte di giustizia europea. Le domande di pronuncia pregiudiziale, infatti, vertono entrambe sull’interpretazione degli articoli 18, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e sono state presentate in merito al trattamento fiscale riservato alle società ricorrenti in merito all’utilizzo di lavoratori di agenzie interinali.


I procedimenti principali
L’Amministrazione finanziaria, nel primo procedimento,  aveva chiesto, con una decisione del 7 marzo 2011, alla società ricorrente il versamento, da imputare direttamente a bilancio dello Stato, di una ritenuta dell’imposta sul reddito dovuta dai lavoratori di cui la manodopera si era avvalsa. Questo perché un’agenzia, appartenente a una persona giuridica straniera, non ha una autonoma capacità giuridica e pertanto non può essere titolare di diritti e d’obblighi nello Stato in cui opera. Per queste ragioni il ricorso contro questa decisione veniva respinto anche se successivamente veniva sottolineato come, in sede di riesame, la normativa nazionale paventa una discriminazione delle agenzie estere rispetto a quelle nazionali che non sono tenute ad effettuare le predette ritenute alla fonte dell’imposta sul reddito dovuta dai lavoratori forniti da agenzia interinale. Nel secondo procedimento, sempre l’Amministrazione finanziaria, a seguito di un controllo fiscale, veniva verificato che non era stata effettuata alcuna ritenuta di acconto sull’imposta sul reddito dei lavoratori messi a disposizione da una agenzia interinale con sede principale all’estero. Ecco che allora, con decisione ad hoc, veniva richiesto di versare tale acconto la cui base imponibile era commisurata al volume di affari fatturato dalla agenzia alla sede principale estera. Contro tale decisione veniva, però, presentato ricorso il quale puntualmente veniva respinto. Tra le motivazioni principali, il fatto che una normativa nazionale, come quella di cui alla fattispecie principale, qualora discriminatoria non può essere giustificato da obiettivi di ordine pubblico piuttosto che di contrasto e lotta alla evasione fiscale. Alla luce delle considerazioni venute alla luce soprattutto a seguito dei ricorsi contro le decisioni delle autorità finanziarie i giudici nazionali decidevano di sospendere i procedimenti e di fare ricorso al giudizio dei togati europei.
 
Le questioni pregiudiziali
Sostanzialmente le questioni pregiudiziali, giunte sul tavolo dei giudici europei, si riducono alla seguente e cioè se alla luce dell’articolo 56 del TFUE, osti a una normativa nazionale che, nel caso di utilizzo di lavoratori messi a disposizione da un agenzia interinale, non stabilita nel territorio dello Stato dell’impresa utilizzatrice, preveda l’obbligo di trattenere l’imposta sul reddito prelevata sulle retribuzioni versate a tali lavoratori contrariamente a quanto previsto se il prestatore fosse residente. In quest’ultimo caso, invece, il prestatore stesso ha l’obbligo del versamento.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Come da costante giurisprudenza della Corte, che rispecchia l’obiettivo del legislatore europeo sancito all’articolo 56 TFUE, l’eliminazione di ogni restrizione alla libera prestazione di servizi passa attraverso la parità di trattamento delle prestazioni offerte a prescindere dal luogo di svolgimento delle stesse. Di conseguenza misure nazionali che vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione di servizio costituiscono di fatto restrizioni alla libertà oggetto di dibattimento. La richiamata norma europea non tutela esclusivamente il prestatore di servizi ma, nella tutela della libertà di prestazione di servizio intesa in senso oggettivo, tutela anche il destinatario delle stesse prestazioni. Entrambi i soggetti, infatti, sono ciascuno portatore di un proprio interesse meritevole di tutela. Non vale a giustificazione della norma incriminata la tutela dell’interesse collettivo sotto forma di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale. Ecco che quindi, la Corte di giustizia europea ha constatato come la normativa nazionale controversa non sia compatibile in primis con il rispetto del diritto alla libertà di prestazione di servizi tutelata dal più volte richiamato articolo 56 del TFUE.
 
La pronuncia della Corte
I giudici della prima sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati nel senso di non ritenere compatibile, alla luce dell’articolo 56 TFUE, una disposizione nazionale, come quelle di cui alle fattispecie principali, che preveda, nel caso di impiego di lavoratori distaccati da agenzie di lavoro interinale stabilite in altro Stato membro, da parte di società stabilite nel territorio nazionale una ritenuta alla fonte sui redditi dei suddetti lavoratori. Siffatta incompatibilità rileva in quanto, la ritenuta in questione, non sarebbe prevista per lo stesso impiego di lavoratori forniti da agenzie di lavoro stabilite nel territorio dello stesso Stato che opera la ritenuta.



Data della sentenza
19 giugno 2014
Numero cause
C-53/13 e 80/13
Nome delle parti
Strojírny Prostějov a.s. (C‑53/13);
ACO Industries Tábor s.r.o. (C‑80/13);
contro
Odvolací finanční ředitelství
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