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Giurisprudenza

Per il noleggio senza conducente
niente ammortamento maggiorato

L’attività del contribuente si qualifica come una mera attività di noleggio, riconducibile a un contratto di locazione, e non a quello di trasporto come ritenuto dai giudici di merito

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, il coefficiente maggiorato previsto per l’ammortamento delle autovetture per trasporto di persone da piazza e da rimessa non si applica ai veicoli per autonoleggio senza conducente. A chiarirlo la Corte suprema con l’ordinanza n. 23145 del 4 ottobre 2017.
 
Il fatto
L’avviso deriva da una verifica fiscale condotta dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società di autonoleggio, a cui si contestava, tra l’altro, l’indebita deduzione di quote di ammortamento sull’acquisto di autovetture da noleggio, poiché effettuata nella misura del 30% in luogo del 25 per cento.
Investita della questione, la Commissione tributaria provinciale di Sassari accoglieva parzialmente il ricorso e per l’effetto annullava l’avviso, sebbene limitatamente al recupero delle spese di rappresentanza.
 
Stesso verdetto in appello, dove la Commissione tributaria regionale annullava integralmente l’avviso impugnato, anche con riferimento all’indebita deduzione delle quote di ammortamento.
Più in particolare, il giudici di seconde cure ritenevano applicabile il coefficiente di ammortamento del 30% stabilito dal Dm 31 dicembre 1988, gruppo 18^ specie 6, 7, 8, 9, previsto indistintamente per le autovetture da destinare al noleggio da rimessa, senza distinzione tra noleggio con o senza conducente.
 
Il giudizio approda in Cassazione su ricorso dell’ufficio, che lamenta l’errata applicazione del coefficiente, avendo la Commissione tributaria regionale qualificato, erroneamente, l’attività di autonoleggio svolta dalla società come autoservizio pubblico.
 
La decisione
I giudici di legittimità accolgono le doglianze dell’ufficio, ritendo legittima la pretesa erariale.
Nel riformare la decisione dei giudici tributari, la Corte di cassazione, muovendo dal dato normativo, ha evidenziato che la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali stabilisce nella misura del 30% il coefficiente di ammortamento del costo delle autovetture utilizzate per “servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa” – voce “autovetture in genere (servizio pubblico)”.
A detta voce è affiancata una voce residuale “autoveicoli, motoveicoli e simili” per la quale è previsto il coefficiente di ammortamento del 25 per cento.
 
In sostanza, il maggiore coefficiente del 30% è applicabile al solo ammortamento del costo delle autovetture impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico) di trasporto persone da piazza e da rimessa; la diversa attività di autonoleggio (senza conducente) ricade, invece, nell’applicazione del coefficiente di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di una attività commerciale, determinato nella misura del 25% alla voce generica “autoveicoli, motoveicoli e simili”.
 
Orbene, secondo la legge che regola il trasporto di persone mediante “autoservizi pubblici non di linea”, si considerano tali quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
In particolare, costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  • il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
  • il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
L’attività di noleggio di autovetture senza conducente, come quella sottoposta al vaglio dei giudici, non è una attività di prestazione di servizi e non integra un contratto di trasporto, ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione, con il quale il noleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile (autovettura) all’altra parte, per un determinato periodo e verso un determinato corrispettivo.
Di conseguenza, l’ufficio ha applicato correttamente il coefficiente di ammortamento del 25%, essendo in presenza di beni materiali strumentali, impiegati nell’esercizio di un’attività commerciale, e non di autovetture impiegate per la prestazione di un servizio (pubblico) di trasporto persone da piazza e da rimessa, rientranti, invece, nell’ambito di applicazione il coefficiente del 30 per cento.
 
La Corte, dunque, ha fornito una corretta interpretazione della norma, qualificando l’attività del contribuente come una mera attività di noleggio senza conducente, riconducibile al contratto di locazione e non a quello di trasporto.
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