La Ctr di Milano, con la sentenza n. 1634 del 16 luglio 2020, ha chiarito, all'esito dell'esame dei disposti del legislatore comunitario, la natura sostanziale, e non meramente formale, del requisito dell'iscrizione al registro “Vat information exchange system”, al fine di beneficiare della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. Per il Collegio regionale lombardo, in mancanza di tale requisito, le cessione è imponibile Iva nel territorio nazionale.
I fatti in causa
Al centro della vicenda, vi era un avviso di accertamento, emesso a carico di una società del milanese, con cui l'amministrazione finanziaria recuperava, ex articolo 54 del Dpr n. 633/1972, la maggiore Iva per avere la compagine emesso fatture non imponibili, in assenza di inclusione nell'archivio Vies, ritenuto requisito sostanziale, nell'ambito di cessioni intracomunitarie di beni.
Secondo la società – e l'assunto costituiva la prospettazione della contribuente, avanzata nel corso del processo di primo grado – l'iscrizione al Vies costituirebbe una mera condizione formale, ai fini del riconoscimento dello status del soggetto passivo Iva nei rapporti transnazionali.
La sentenza di primo grado e il gravame dell'erario
Secondo la Ctp di Milano, nell'avallare la prospettazione della contribuente, il requisito della soggettività passiva, ai fini Iva, non sarebbe collegato al possesso di un numero identificativo Vies, la cui mancanza non sarebbe idonea a giustificare un diniego dell'esenzione.
Proponeva, quindi, appello l'ufficio, ribadendo la propria prospettazione, già espressa avanti al Collegio di prime cure, circa la natura sostanziale del requisito in argomento.
Il deliberato della Ctr lombarda
I giudici lombardi premettono che con Vies (acronimo di “Vat information exchange system”) si indica l'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, tenuto dall'Agenzia delle entrate, la cui obbligatorietà è stata introdotta con il Regolamento Ue n. 9047/2010 del 7 ottobre 2010, relativo alla lotta alle frodi in materia di Iva.
Le nuove regole europee, continua il Collegio d'appello, sono state recepite dall'articolo 27, comma 1, del Dl 78/2010 che ha comportato la modifica del testo dell'articolo 35 del Dpr n. 633/72. Tale norma, come novellata dal legislatore del 2010, prevede la necessità di ottenere una specifica autorizzazione, dalla competente Agenzia delle entrate, per effettuare operazioni in ambito Ue, con la finalità di contrastare le frodi dell'Iva, stabilendo che l'inserimento nel registro Vies sia subordinato alla presentazione di un'apposita dichiarazione da inserire nella comunicazione di inizio attività.
Valenza sostanziale dell'iscrizione al Vies
Occorre, in altri termini, continua il Collegio, una sorta di validazione nel registro Vies per le operazioni intracomunitarie, non essendo sufficiente, ai fini dell'identificazione dei soggetti passivi, il numero della partita Iva, valido per le operazioni a carattere interno.
In sostanza, chiosa la Ctr, la nuova disciplina, introdotta dal legislatore comunitario nel 2010 in chiave di contrasto alle frodi Iva, non si è limitata ad introdurre un adempimento di mero carattere formale, ma ha sancito sul piano sostanziale un vero e proprio onere, il cui mancato adempimento fa venir meno un presupposto indispensabile per essere identificati dalle controparti comunitarie come soggetti passivi Iva.
Le disposizioni europee e nazionali sul Vies
La disciplina in esame, continua la Ctr del capoluogo lombardo, riguarda sia gli acquisti e cessioni Ue, sia le prestazioni di servizi in ambito Ue.
L'inclusione costituisce una condizione sostanziale, in quanto il Regolamento Ue 282/2011 stabilisce che "in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente (al pari del cedente) il prestatore comunitario (al pari del cessionario comunitario) deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell'archivio Vies".
In tal senso, la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 precisa che l'inclusione nell'archivio Vies è indispensabile per qualificare correttamente le cessioni e le prestazioni come effettuate o ricevute dal contribuente italiano, soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari.
Di conseguenza, la mancata iscrizione al Vies non consente di effettuare operazioni in ambito Ue. Quindi, a parere della Ctr, contrariamente alla posizione assunta nel processo dalla contribuente, in nessun caso può affermarsi la natura meramente formale dell'iscrizione al Registro Vies, posto che sia la ratio della complessiva riforma del 2010 in termini di contrasto alle frodi in materia di Iva sia la formulazione letterale delle nuove previsioni comunitarie e nazionali convergono nel senso di attribuire valore decisivo ed essenziale, ai fini della soggettività passiva Iva in materia di scambi intracomunitari, alla prova derivante dall'iscrizione nel registro Vies.
Conclusioni
Pertanto – questa la conclusione del Collegio lombardo, nell'accogliere il gravame dell'amministrazione finanziaria – poiché il soggetto cedente, nel corso delle operazioni intracomunitarie in argomento, era privo di un presupposto fondamentale, le operazioni intracomunitarie devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i connessi riflessi.
Il successivo intervento del legislatore europeo
Sul punto, occorre aggiungere, convergendo con l'opinione espressa dalla Ctr, che anche la direttiva 2018/1910/Ue – successiva ai fatti contestati – conferma la bontà dell'interpretazione dell'ufficio, che storicamente aveva sempre ritenuto l'iscrizione all'archivio Vies requisito di carattere sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità, nonostante l'adesione all'opposto orientamento da parte di un orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia Ue.
Con la direttiva menzionata, infatti, il legislatore comunitario ha modificato l'articolo 138, paragrafo 1 della direttiva Iva, che ora stabilisce quanto segue: "gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, qualora sono soddisfatte le condizioni seguenti: i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva".
Non solo: il legislatore comunitario, confermando la correttezza dell'interpretazione erariale, ha chiarito che, al requisito sostanziale, che deve sussistere al momento in cui si realizza una cessione intracomunitaria, si deve aggiungere un'altra condizione a cui è subordinato il regime di esenzione, consistente nella compilazione con l'indicazione del corretto codice identificativo Iva dell'acquirente comunitario e la relativa presentazione del Modello lntrastrat delle cessioni di beni.
Sebbene il legislatore nazionale non abbia ancora recepito nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni, gli interpreti hanno qualificato detta direttiva come “self-executing”, consentendone, per la natura dettagliata dei precetti in essa contenuti, la diretta applicazione.