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Giurisprudenza

Non impugnabile l'autorizzazione ad accedere ai dati bancari

E' un atto finalizzato ad un'attività istruttoria, privo di efficacia costitutiva

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Nel corso di una verifica fiscale riferita ad alcune società, la Guardia di finanza chiedeva al Comandante regionale autorizzazioni per effettuare attività d'indagine bancaria nei confronti delle società stesse nonché di "soggetti terzi" qualificati dalla circostanza di avere significativi collegamenti (soci o ex soci delle società stesse, anche ricoprenti cariche sociali).
Il ricorrente impugnava tale richiesta eccependo la violazione dell'articolo 32 del Dpr n. 600/73, degli articoli 51 e 52 del Dpr n. 633/72, dello Statuto dei contribuenti e della Costituzione.
Sosteneva la legittimità del ricorso avverso l'atto di autorizzazione, ritenuto assimilabile all'avviso d'accertamento, specie dopo l'ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutte le controversie aventi per oggetto tributi di ogni genere, desumibile dalla nuova formulazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 546/1992 recata dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001.
La Commissione provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e la sentenza è stata confermata dalla Ctr di Roma.

Per i giudici:

  • l'autorizzazione costituisce un momento interno del procedimento d'accertamento dell'imposta, non suscettibile di autonoma impugnativa, perché non incide sulla sfera patrimoniale del soggetto che si sente leso
  • le autorizzazioni non sono previste tra gli atti autonomamente impugnabili di cui al Dlgs n. 546/92, mentre lo sono, specificamente, con gli articoli 32 del Dpr 600/73, 51 del Dpr 633/72, e 37 della legge 413/91
  • la contestazione può essere proposta nel momento conclusivo dell'intero procedimento, cioè con l'emissione dell'avviso d'accertamento e valutata, in sede di contenzioso, dal giudice tributario
  • la violazione di diritti della personalità (riservatezza e quanto altro) non attiene alla sfera tributaria
  • ove il ricorrente avesse modo di provare che l'attività della Finanza si sia svolta illecitamente, dovrebbe adire l'autorità giudiziaria ordinaria con una normale azione di danno oppure se in difformità del disposto normativo avrebbe pur sempre la tutela giurisdizionale del giudice penale al quale far constatare l'eventuale abuso d'ufficio.
    Come si vede - concludono i giudici - non sussiste alcun vuoto riguardo alla tutela del contribuente.

L'argomento trattato è stato sviluppato con notevole abilità argomentativa dal ricorrente e trae origine anche dalle modifiche intervenute sull'oggetto delle controversie tributarie. Già con l'articolo 12, legge n. 448/01, il legislatore ampliò la giurisdizione a tutte le controversie concernenti "tributi d'ogni genere e specie", compresi quelli "regionali, provinciali e comunali", confermando quindi il favore legislativo verso l'allargamento e l'autonomia della giurisdizione tributaria a scapito di quella ordinaria e amministrativa.
Il collegato alla legge finanziaria 2006 è nuovamente intervenuto sull'articolo 2, Dlgs 546/1992 e ha rafforzato tale impostazione aggiungendo, al primo comma, dopo le parole "tributi d'ogni genere e specie" la locuzione "comunque denominati".
Prescindendo, quindi, dal nomen iuris utilizzato, tutto ciò che è possibile ricomprendere nella nozione di tributi è da ricondursi alla giurisdizione tributaria.
Nonostante l'ampliamento citato, l'autorizzazione richiesta non è da comprendere tra i tributi, né, tanto meno, è elencata tra gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, di carattere tassativo, come si evince pure dal tenore testuale dell'ultimo comma, recante la disposizione che "gli atti diversi da quelli indicati (come autonomamente impugnabili, n.d.a.) non sono impugnabili autonomamente".

Nel sistema della legge, anche l'atto d'autorizzazione, ritenuto viziato, è sindacabile, ma lo è in un momento diverso da quello relativo agli atti autonomamente impugnabili.
A questo proposito, è il caso di ricordare che il Consiglio di Stato (sentenza n. 982/1995), con riferimento all'autorizzazione a eseguire accertamenti bancari, ha statuito che tale diritto è escluso per gli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti anche tributari, se non al termine del procedimento amministrativo che si conclude con la notifica dell'avviso d'accertamento, unico atto impugnabile autonomamente in sede contenziosa.

Anche la Corte suprema ha statuito in tal senso (cfr. ex pluribus, Cass. SS.UU. n. 8062/1990 e n. 11283/2003), affermando che tali atti sono sindacabili in via incidentale, con la conseguenza che il giudice competente a pronunciarsi sulla legittimità dell'accertamento ha pure il potere di conoscere della legittimità degli atti presupposti, quale l'autorizzazione; sicché l'illegittimità di questa rende illegittimo l'accertamento fondato su di un atto viziato e, in quanto tale, non utilizzabile come fonte legittima della pretesa tributaria.

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