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Giurisprudenza

Non paga l’Iva la merce rubata da un deposito

La sentenza, emanata di recente, si sofferma sulla configurabilità di una cessione imponibile ai fini Iva nel caso di furto di prodotti
I fatti del procedimento principale riguardano una società belga, la Newman Company, che gestisce un deposito fiscale ad Anversa, dove sono depositati tabacchi lavorati, prodotti e imballati in Belgio dalla società British Tabacco Ltd che è anche proprietaria degli stessi. Nel deposito si sono verificati dei furti di sigarette e l’Amministrazione fiscale belga ha, di conseguenza, preteso il pagamento dell’accisa e dell’Iva per le sigarette sottratte, in base alle disposizioni contenute nella normativa Iva interna.
Ai giudici comunitari è stato esplicitamente richiesto se nella nozione di cessione di beni, come si ricava dalla lettura integrata degli articoli 2 e 5, n.1 della sesta direttiva, possa rientrare anche la sottrazione di merci da parte di ignoti, facendo così assurgere il furto a fatto generatore dell’imposta.
L’oggetto del contendere
I fatti del procedimento principale sono i seguenti: una società belga, la Newman Company, gestisce un deposito fiscale ad Anversa, dove sono depositati tabacchi lavorati, prodotti ed imballati in Belgio dalla società British Tabacco Ltd. che è anche proprietaria degli stessi. All'interno del deposito si sono registrati dei furti di sigarette e l’Amministrazione fiscale belga ha, di conseguenza, preteso il pagamento dell’accisa e dell’Iva per le sigarette sottratte, in base alle disposizioni contenute nella normativa Iva interna che, al fine di agevolare la riscossione dei tributi erariali, dispone che sui tabacchi lavorati e/o importati l’Iva sia riscossa ogni qualvolta debba essere riscosso il diritto di accisa belga.
Le questioni sottoposte alla Corte
A seguito dell’opposizione proposta dalle due società, secondo cui la normativa belga viola le disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto, le adite autorità giudiziarie belghe hanno ritenuto opportuno sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali. E, precisamente, se possa sussistere una cessione "imponibile:
-  in assenza di un corrispettivo o di una operazione a titolo oneroso;
- in assenza del trasferimento del diritto di disporre liberamente dei beni come proprietario;
- qualora i beni non possano essere lecitamente messi in commercio perché di provenienza illegale.
Inoltre è stato chiesto alla Corte se la circostanza che i beni oggetto della presente controversia siano soggetti ad accisa, e, cioè, i tabacchi lavorati, possano ricevere una disciplina difforme rispetto alle regole ordinariamente vigenti in ambito Iva con riferimento alle cessioni di beni.
Il pronunciamento della Corte
La Corte, investita dalla questione, ha negato decisamente l’equiparazione del furto a un atto di disposizione di beni rilevante ai fini Iva. In particolare i giudici hanno rilevato che il furto di beni non rientra nella nozione di "cessione di beni" di cui all’articolo 5 della sesta direttiva, ai sensi della quale la cessione di beni consiste nel trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Dal testo di tale norma si evince agevolmente che la cessione di beni fa riferimento, non al trasferimento del diritto di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, ma a qualsiasi operazione avente la finalità di consentire al beneficiario di disporre del bene "uti dominus". E’ pertanto estraneo da tale definizione qualsiasi atto di disposizione del bene che avvenga contro o, come nel caso di specie, in assenza della volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

Le osservazioni della Corte

La Corte osserva, inoltre, che se il furto fosse equiparato a un evento generatore dell’imposta, in ossequio al principio di neutralità fiscale, la base imponibile della predetta operazione sarebbe fittizia in quanto, in assenza di un corrispettivo, verrebbe meno la piattaforma di calcolo su cui applicare l’aliquota e, conseguentemente, determinare l’imposta. I giudici, inoltre, osservano che tali principi e regole mantengono la loro fissità a prescindere dalla natura dei beni oggetto di cessione. Per cui la circostanza che il furto di merci abbia avuto a oggetto beni soggetti ad accisa non implica la possibilità di qualificare diversamente le transazioni che hanno a oggetto i beni in parola. Difatti, come osservato dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni, nessuna disposizione della direttiva collega l’esigibilità dell’Iva alle accise. Il fatto generatore dell’Iva, attraverso cui si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta, è la cessione o l’importazione della merce, non la riscossione dei diritti d’accisa su quest’ultima.
Le conclusioni
La Corte affronta, infine, una questione residuale sottoposta dal giudice del rinvio e relativo alla possibilità di far rientrare, tra le deroghe accordate agli Stati membri ai sensi dell’articolo 27 n. 5 della sesta direttiva, anche la possibilità di ritenere imponibili le sottrazioni di merci a seguito di un furto. In pratica, sollevando tale questione, le autorità fiscali belghe hanno cercato di recuperare dalla finestra quello che era già uscito dalla porta. Esse, difatti, pur prendendo atto che nella nozione di "cessione di beni" emergente dalla lettera dell’articolo 2 della sesta direttiva non può rientrare il furto, pretenderebbero di far rientrare nella agevolazione concessa al Regno del Belgio dal Consiglio Europeo, consistente nella anticipazione della riscossione dell’Iva al momento del pagamento dell’accisa per i beni soggetti a contrassegni fiscali, anche i prelievi di tali beni a seguito di un furto. La risposta della Corte è stata lapidaria: le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 servono ad agevolare la riscossione dell’imposta o a evitare talune frodi e evasioni fiscali. In quanto "deroghe", esse vanno interpretate e applicate restrittivamente. Di conseguenza la circostanza che il Belgio fosse stato in precedenza autorizzato a riscuotere l’Iva sui prodotti soggetti ad accisa, contemporaneamente alla riscossione di quest’ultima, e quindi prima del realizzarsi del presupposto impositivo, non può fungere da fondamento giuridico per una normativa nazionale (belga) che assoggetta a Iva il furto di merci in un deposito fiscale, configurando in tal modo l’esistenza di operazioni imponibili diverse da quelle enunciate dall’articolo 2 della direttiva.
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