Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Non “rottamabili” gli interessi
per la sospensione del debito

La domanda presentata per chiudere una situazione usufruendo del regime di favore non estende automaticamente i vantaggi ad altre procedure, anche se accessorie alla principale

cestino

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione comporta l’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, ma non degli interessi di sospensione previsti dal successivo articolo 39 del decreto presidenziale citato e dall’articolo 47, comma 8-bis, del Dlgs n. 546/1992.
Questo il principio desumibile dalla sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. n. 1325/11/2021 del 2 aprile 2021.

La vicenda processuale
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la cartella di pagamento, che gli era stata notificata successivamente alla revoca della sospensione giudiziale precedentemente concessa in una separata controversia instaurata dal medesimo ricorrente avverso un altro atto impositivo.
Nella doglianza, per quanto d’interesse, la parte privata eccepiva l’intervenuta definizione agevolata dei carichi contenuti nelle cartelle emesse a titolo di riscossione frazionata degli importi dovuti per il giudizio avverso l’atto impositivo presupposto, ritenendo che l’estinzione del credito originario producesse i suoi effetti anche al credito accessorio costituito dagli interessi di sospensione contenuti nella distinta e successiva cartella in argomento.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso del contribuente sulla base dell’assunto secondo cui le disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi comportano l’estinzione del debito originariamente affidato rispetto al quale gli interessi costituiscono accessori sì da risultare parimenti travolti dall’intervenuta definizione.
L’amministrazione finanziaria presentava appello avverso tale decisione.

La pronuncia
Il collegio di seconde cure, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità e fondatezza dell’operato del Fisco.
In particolare, i giudici regionali hanno evidenziato che l’assunto della Ctp non risulta condivisibile in quanto la legge sulla rottamazione non contempla, a differenza degli interessi di mora, lo stralcio degli interessi dovuti nel periodo di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto impositivo prodromico. Ciò rende, pertanto, non assimilabili le due fattispecie.
Né può ritenersi – proseguono i giudici di appello – che il dettato normativo della disposizione in commento sia suscettibile di interpretazione estensiva pena la violazione del canone ermeneutico di cui all’articolo 14 delle preleggi, attesa la natura di norma tributaria agevolativa.  

Osservazioni
Le recenti norme relative alla rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione succedutesi nel corso degli anni (articolo 6 del Dl n. 193/2016, articolo 1 del Dl n. 148/2017, articolo 3 del Dl n. 119/2018) sono accomunate dalla previsione dell’estinzione del debito mediante il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di capitale e interessi, nonché delle relative somme spettanti all’agente della riscossione in base all’articolo 17 del Dlgs n.112/1999 e il conseguente annullamento di quanto dovuto per gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, per le somme aggiuntive previste dall’articolo 27 comma 1 del Dlgs n. 46/1999 (nel caso di crediti previdenziali) e per le sanzioni.
La definizione agevolata riguarda, pertanto, i singoli carichi oggetto della dichiarazione di adesione e non l’intero rapporto tributario; conseguentemente la domanda presentata verso un carico non determina l’automatica estensione degli effetti della definizione anche ad altri contenenti altri debiti ancorché accessori al debito principale. Qualora si volesse definire l’intero rapporto in contestazione, il legislatore ha previsto lo specifico istituto della definizione delle liti fiscali pendenti disciplinato dagli articoli 11, Dl n. 50/2017, e 6, Dl n. 119/2018.
Ciò premesso, la disposizione di legge non menziona gli interessi di sospensione tra gli importi annullati per effetto della definizione: trattandosi di norma agevolativa, in quanto eccezionale e derogatoria, è di stretta interpretazione, ossia inapplicabile a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale del testo normativo, ivi comprese altre ipotesi di definizioni agevolate (cfr tra le tante, Cassazione nn. 15863/2021, 20130/2020, 13145/2019, 3268/2019, 2251/2019, 27822/2018, 14993/2018, 31133/2017, 25586/2016, sezioni unite n. 11373/2015, Corte costituzionale n. 242/2017). Proprio con espresso riferimento agli interessi di un condono fiscale (nella fattispecie non considerati dalla norma agevolativa) la Corte suprema, con la sentenza n. 26746/2016, ha precisato che questi sono dovuti “a nulla rilevando che gli stessi siano maturati sulla sorta capitale dell’imposta (oggetto del condono stesso)”.
La decisione dei giudici regionali trova altresì conferma in altre pronunce di merito (Ctp Lecce n. 2024/04/2019, Ctp Taranto n. 28/01/2020 e Ctp Brescia n. 378/04/2020) in cui è stata appunto esclusa l’applicabilità della rottamazione agli interessi di sospensione in base alle sopra esposte considerazioni.
In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Taranto nella citata sentenza n. 28/01/2020 ha stabilito un altro importante principio: prendendo altresì posizione sull’eccezione secondo la quale gli interessi di mora assorbirebbero quelli di sospensione, il Collegio ha stabilito che, poiché gli interessi di mora non vengono pagati in quanto non dovuti per effetto della definizione agevolata, non si può verificare alcun assorbimento.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/non-rottamabili-interessi-sospensione-del-debito