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Giurisprudenza

Notifica al coniuge separato:
valida fino a prova contraria

Irrilevante il fatto che la firma della ex consorte era stata apposta sulla dicitura “moglie convivente”, in quanto la legge presume che si tratti comunque di persona di famiglia

coniugi separati

È valida la notificazione dell’atto tributario eseguita presso il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente a mani del coniuge separato che abbia sottoscritto la dicitura “moglie convivente” pur senza avere piena conoscenza della lingua italiana. Questa la regula iuris desumibile dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 33611 del 18 dicembre 2019 che ha confermato la pronuncia di merito favorevole all’amministrazione finanziaria.
 
La vicenda processuale        
In un giudizio avente ad oggetto cartelle di pagamento, la Commissione tributaria regionale Marche confermava il verdetto di prime cure che aveva ritenuto legittimi gli atti impugnati rilevando la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, effettuata nelle mani del coniuge da cui il contribuente era separato.
Ricorrendo in sede di legittimità, per quanto di rilievo in questa sede, l’interessato lamentava che il collegio regionale, nel valutare la regolarità della notificazione, aveva omesso di motivare in merito alla rilevanza di un provvedimento di separazione personale con il coniuge cui erano stati consegnati gli avvisi notificati; aggiungeva inoltre che neppure era stata considerata la circostanza che quest’ultima aveva apposto la propria firma sulla dicitura “moglie convivente” pur non comprendendo appieno la lingua italiana.
 
La pronuncia della Corte
I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili le doglianze del ricorrente osservando che, con idonea valutazione in fatto, il collegio tributario aveva rilevato che la notifica degli avvisi era stata effettuata presso l’indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente e mai formalmente rettificato, e che inoltre presso il medesimo recapito era stato consegnato anche il preventivo invito per la comparizione al contraddittorio (trattandosi di accertamento scaturito dall’applicazione degli studi di settore), contraddittorio che era stato regolarmente instaurato dal contribuente stesso.
 
Pertanto, secondo la Cassazione, va confermato il decisum della Commissione tributaria regionale che, “oltre ad essere in linea con la giurisprudenza della Corte (v. Cass. n. 25680 del 14/12/2016; Cass. n. 15258 del 21/07/2015), non è stato in alcun modo censurato”, ed è anche sorretto da sufficiente motivazione “poiché la CTR non ha affatto trascurato l’avvenuta separazione, ritenendola ininfluente ai fini della regolarità della notifica”.
 
Osservazioni
La singolarità della fattispecie esaminata dalla Suprema corte suggerisce lo svolgimento di alcune considerazioni sul tema della notificazione degli atti tributari, con particolare riguardo all’ipotesi in cui la stessa sia eseguita presso il domicilio fiscale del destinatario, in mani di persona ivi rinvenuta e abilitata dalla legge alla ricezione dell’atto per conto del destinatario.
In virtù del rinvio operato dall’articolo 60 del Dpr 600/1973 alla disciplina di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, per il caso di cui si discute si rende applicabile la previsione dell’articolo 139 del codice di rito, ai sensi del quale la notifica che non sia stato possibile eseguire in mani proprie del diretto interessato si effettua, all’indirizzo di questi, mediante consegna della copia dell’atto a determinati soggetti individuati dalla legge tassativamente e secondo un ordine preferenziale vincolante per il notificatore.
 
La prima categoria di soggetti indicati dalla norma quali consegnatari abilitati è costituita dalle persone “di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”, purché non minori di quattordici anni o non palesemente incapaci.
In particolare, secondo quanto chiarito dalla Suprema corte, nel concetto di “persona di famiglia” rientra non solo il parente in senso stretto ma anche l’affine del destinatario, e più in generale un qualunque soggetto che sia legato al destinatario da un vincolo (di parentela o affinità, ma anche di coniugio) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia che riceve l’atto provvederà poi a consegnarlo al diretto interessato (Cassazione, n. 9371/2019, n. 6924/2019, n. 30393/2018).
 
Sull’argomento, il giudice di legittimità ha anche precisato che la qualità di persona di famiglia di colui che presso il recapito del destinatario accetta di ricevere l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’agente notificatore nella relata di notifica; grava quindi sul destinatario, che intenda contestare la validità della notifica, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante la qualità dichiarata e l’occasionalità della presenza in loco del consegnatario stesso (Cassazione n. 30393/2018, n. 27587/2018, n. 28902/2017).
 
L’odierna pronuncia, pur nella peculiarità della vicenda, risulta dunque coerente con un quadro interpretativo decisamente consolidato e sembra altresì confermare un precedente arresto in cui gli Ermellini di piazza Cavour hanno concluso per la validità della notifica eseguita, presso l’abitazione del destinatario, nelle mani di persona qualificatasi (pur senza rivestire tale qualità) come coniuge dell’interessato, dovendo in questo caso il consegnatario equipararsi alla persona “addetta alla casa”, in quanto tale idonea alla ricezione dell’atto in nome e per conto del diretto interessato (Cassazione n. 20156/2016).
 
In definitiva, si può ritenere che la presenza di una persona, che si qualifichi “di famiglia”, presso l’indirizzo del destinatario e l’accettazione senza riserve dell’atto medesimo, certificata dalla sottoscrizione in calce alla relata, sono circostanze necessarie ma anche sufficienti a far ritenere valida la notifica essendo detti elementi fattuali idonei a fondare la presunzione, seppur superabile con la rigorosa prova contraria di cui si è detto, di conoscenza dell’atto notificato in capo al diretto interessato.

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