In presenza di più soggetti obbligati, la notifica tempestiva della cartella di pagamento nei confronti dell’obbligato principale impedisce comunque il verificarsi della decadenza nei confronti degli altri coobbligati, ancorché nei confronti di questi ultimi sia tardiva. Questo il principio desumibile dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 26346/2021 del 29 settembre 2021.
La vicenda processuale
La parte contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la cartella di pagamento notificata in qualità di responsabile solidale ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs n. 472/1997 in relazione all’acquisizione da parte della medesima di un ramo d’azienda di una società.
Nella doglianza, per quanto d’interesse, la parte privata eccepiva l’intervenuta decadenza nei suoi confronti della cartella di pagamento in quanto tardiva, essendo spirati i termini dell’articolo 25 del Dpr n. 602/1973.
I giudici di primo e secondo grado hanno accolto le eccezioni della contribuente sulla base della intervenuta decadenza per effetto della notifica oltre i termini di legge.
L’Amministrazione finanziaria impugnava in Cassazione la sentenza emessa in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania sezione di Salerno, confermativa della precedente di primo grado.
La pronuncia della Corte di cassazione.
Il supremo Collegio ha accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria disattendendo quanto statuito dalla pronuncia di secondae curae, precisando che :“…la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, primo comma, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie”.
Ha pertanto, concluso che:”… la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale, laddove tempestiva, è idonea ad evitare la decadenza in oggetto anche nei confronti del condebitore solidale”.
Osservazioni.
L’istituto della decadenza, relativamente alle cartelle di pagamento, è disciplinato dall’articolo 25 del Dpr n. 602/1973 il quale fissa i termini, a seconda della singola fattispecie sottesa (avviso di accertamento non impugnato, liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni ex articoli 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973 ed articolo 54-bis Dpr n. 633/1972, eccetera), entro cui debba essere necessariamente notificata, in caso di inadempimento, la cartella di pagamento.
Stante il rinvio operato dall’articolo 23 del Dlgs. n. 46/1999 all’articolo 25 del Dpr n. 602/1973 riguardo alle imposte dirette ed all’Iva, la decadenza opera solo con riferimento a tali imposte, mentre per le altre opera unicamente la prescrizione (cfr. ex multis Cassazione nn. 11605/2021, 27698/2020, 11555/2018, 13418/2016).
Se a più soggetti vengono notificate le rispettive cartelle di pagamento, è presumibile che ciò avvenga in diversi momenti. Tuttavia, qualora l’intestatario principale (ma in genere uno dei condebitori come si dirà successivamente) riceva la cartella nei termini di cui all’articolo 25 del decreto citato, viene impedito il formarsi della decadenza nei confronti degli altri coobbligati anche qualora la notifica sia tardiva.
Tale principio espresso dalla ordinanza degli Ermellini in commento, conferma la precedente posizione della stessa Suprema corte (cfr. ex multis Cassazione nn. 20766/2021, 2545/2018, 13248/2017, 1463/2016), che ha stabilito che la notifica di un atto impositivo o di un atto di riscossione ad uno o alcuni soltanto dei soggetti obbligati, se da un lato non pregiudica le posizioni degli altri a cui non sia stata ancora notificata, dall’altro non pregiudica neppure la posizione dell’Amministrazione finanziaria, impedendo il formarsi della decadenza con riferimento a questi ultimi.
In particolare, con la citata sentenza n. 20766/2021, il supremo Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità in base al quale la valida notifica di un avviso di accertamento (o più in generale di un atto impositivo) ad alcuni soltanto dei coobbligati produce tutti gli effetti che gli sono propri nei loro confronti mentre, verso i soggetti a cui non sia stato ancora notificato o lo sia stato invalidamente, se da un lato non pregiudica i loro diritti (quali ad esempio i termini per impugnare), dall’altro impedisce che si verifichi la decadenza a carico del Fisco, potendo questi procedere, senza preclusioni, alla notificazione o alla rinnovazione della stessa.
Ha poi chiarito che il suddetto principio, sebbene riferito ad un atto impositivo, riguarda anche la cartella di pagamento (la quale può avere natura meramente esattiva, ma anche impoesattiva, come in caso di rettifica della dichiarazione a seguito della liquidazione della stessa) e gli atti di riscossione in genere: ciò in quanto, coerentemente al precedente convincimento del supremo Collegio, l’atto della riscossione è equiparabile all’atto impositivo rispetto al termine decadenziale nel senso della sufficienza anche ad uno soltanto dei coobbligati della notifica dell’uno ovvero dell’altro entro i termini, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 1310 cc, comma 1, ancorché dettata in tema di prescrizione e non di decadenza.
Il Collegio di nomofilachia ha infatti spiegato che, nonostante la giurisprudenza civilistica limiti la norma alla prescrizione e non alla decadenza in considerazione della diversità dei due istituti, invece in materia tributaria, stante la tipicità, specialità, nonché pubblicità della medesima, regolata e disciplinata da proprie norme, l’articolo 1310, comma 1, cc trova applicazione anche nell’ipotesi della decadenza. La norma si applica sia ai debitori solidali, sia a quelli sussidiari come nell’ipotesi di soci di società di persone, i quali tra di loro hanno sì un rapporto di solidarietà, ma, godendo del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, sono sussidiari nei confronti del creditore: in questa ipotesi la giurisprudenza chiarisce che, essendo il debito della società anche quello del socio, non solo si verifica l’effetto impeditivo della decadenza nei suoi confronti, ma, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, il socio medesimo è tenuto a pagare sulla base del solo avviso di mora, non essendo necessaria la notifica dell’avviso di accertamento o della cartella già notificati alla società (cfr. Cassazione nn. 16698/2021, 6997/2020, 16712/2016).
La notifica all’obbligato principale
vale anche per il coobbligato
La consegna della cartella di pagamento al debitore primario, se effettuata tempestivamente, è idonea ad evitare la decadenza anche nei confronti del condebitore solidale
