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Giurisprudenza

Notifica di atti tributari agli eredi:
gli orientamenti della Cassazione

I successori hanno l’onere di comunicare all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale

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Non è infrequente che le commissioni tributarie siano investite della cognizione di ricorsi promossi da soggetti che, in quanto eredi di contribuenti defunti, sono destinatari di atti di accertamento o riscossione, con i quali viene loro richiesto il pagamento di obbligazioni tributarie il cui presupposto è sorto in capo al defunto.
La regola fissata al riguardo dall’articolo 65, primo comma, del Dpr 600/1973, è quella secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.

Rinviando alla circolare n. 29/E dello scorso 7 agosto (vedi “Per gli eredi, al netto di sanzioni le rate in sospeso del caro estinto”) in ordine alla questione della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi in caso di pagamento rateale di somme dovute a seguito di istituti definitori dell’accertamento e deflativi del contenzioso, in questa sede si fornisce una panoramica degli orientamenti di legittimità in ordine al tema della notificazione agli eredi di atti tributari riguardanti il de cuius.

Al riguardo, va anzitutto osservato che il secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “nel qual caso - la comunicazione, n.d.a. - si intende fatta nel giorno di spedizione”) all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cassazione, 26718/2013; 228, 6779, 7138, 8213 del 2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”.
A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.

Tanto precisato, il giudice di legittimità (oltre alle pronunce innanzi richiamate, si veda anche Cassazione, 5622/2015) ha chiarito che l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
  • impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 65 non è stata effettuata
  • individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.

La prevalente giurisprudenza ritiene inoltre che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” ex articolo 65, quarto comma, del Dpr 600/1973, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita né dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cassazione, 228/2014; 15417/2008) né da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cassazione, 17430/2013).
In particolare, ha spiegato la suprema Corte, la notifica collettiva e impersonale “è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” (Cassazione, 6386/2014) e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cassazione, 7645/2006; 3415/2009; 228/2014; 16021/2015).

È stata invece ritenuta preclusa la notificazione impersonale e collettiva agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto quando, in precedenza, altri atti riguardanti il de cuius siano stati notificati individualmente agli eredi stessi Cassazione, n. 8272/2006; n. 26124/2007).

Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario può essere eseguita ai sensi del quarto comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso “non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge (Cass. 12886/2007)” (Cassazione, n. 26718/2013; vedi anche Cassazione, nn. 228 e 8955 del 2014).

Secondo la giurisprudenza, infine, il regime delle notificazioni di cui all’articolo 65 del Dpr 600/1973 si applica anche agli atti della riscossione; in particolare, la Corte ha affermato la legittimità dell’iscrizione a ruolo a nome del de cuius e la notifica della cartella di pagamento nei confronti degli eredi secondo le modalità fissate dalla citata norma (Cassazione, n. 3415/2009 e n. 228/2014).
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