Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Notifica cartella via Pec valida,
anche se da mittente non registrato

A parere del Collegio di merito toscano, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nei pubblici registri, è da riferirsi al destinatario del provvedimento, ma non al notificante

immagine generica illustrativa

Con una serie di recenti sentenze, la Ctr di Firenze ha ritenuto legittima la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dall’Agente della riscossione tramite un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri, superando così l’eccezione di inesistenza della notifica sollevata dai difensori dei contribuenti destinatari delle pretese tributarie.

In particolare, con la sentenza n. 583/05/2022 i giudici d’appello hanno ritenuto tale eccezione infondata in quanto …disallineata alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari; ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisa alcun obbligo, per l’ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l’onere di notifica all’indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”.
Ancora secondo la sentenza n. 918/06/2022 ciò che rende certo e identificabile l’indirizzo non è il nome utente antecedente il simbolo @ …bensì il dominio presente successivamente al simbolo @ ovvero, nel caso di specie pec.agenziariscossione.gov”.
Infine, segnaliamo la sentenza n. 924/04/2022 secondo la quale, sulla premessa che in base al contenuto del comma 2 del richiamato articolo 26 “è chiaro che la regolarità della notifica postula, a tutela del contribuente, che l’indirizzo – del destinatario – sia solo quello registrato nei pubblici registri, non essendo prevista tuttavia alcuna nullità nel caso di notifica proveniente da un indirizzo pec non registrato... poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è pec.agenziariscossione.gov.it, il contribuente avrebbe potuto comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione registrato e che si differenziava da questo soltanto per lo username, corrispondente invece all’articolazione organizzativa/territoriale competente…”.
Nello stesso senso anche le sentenze nn. 549/01/2020, 731/01/2021, 697/06/2022, 920/04/2022 e 782/03/2022.

Tale orientamento della Ctr della Toscana si contrappone a quello di altre commissioni di merito (cfr sentenze Ctp Catanzaro n. 1076/2021, Ctp Napoli n. 3120/2022, Ctp Roma n. 6298/2022, Ctr Toscana n. 1526/6/2021, Ctr Piemonte n. 772/02/2022 e Ctr Lazio n. 3541/2022) le quali fanno derivare l’inesistenza della notifica dalla violazione del combinato disposto di cui agli articoli 3-bis, comma 1 della legge n. 53/1994 e 16-ter, comma 1, del Dl n. 179/2012, laddove l’articolo 3-bis prevede che La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi e l’articolo 16-ter individua i suddetti pubblici elenchi.
Le decisioni della Ctr di Firenze si fondano, invece, sulla considerazione della specialità dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973 – in combinato disposto con l’articolo 60 del Dpr n. 600/1973 – rispetto alla normativa civilistica.  In base all’indicazione di cui al comma 2 del citato articolo 26, norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione rispetto a quella generale di cui all’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro Inipec, è da riferirsi al destinatario della notifica ma non al notificante, non replicando quanto disposto dall’ultima parte del suddetto articolo 3-bis al comma 1, relativamente all’utilizzo esclusivamente di ... un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Non risultano al momento decisioni della suprema Corte relative alla specifica materia del contendere, essendosi finora pronunciata, concludendo per la nullità della notifica, in contenziosi nei quali oggetto di attenzione era l’indirizzo Pec risultante nei registri pubblici con riferimento al destinatario della notifica e non al mittente.
Segnaliamo, tuttavia, la recentissima ordinanza interlocutoria n. 32891 dell’8 novembre 2022 che ha rinviato la causa disponendone la trattazione in pubblica udienza, affermando che “avuto riguardo all’evoluzione della disciplina della notificazione degli atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata, con particolare riferimento ai profili di validità concernenti l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la spedizione, la questione dedotta nel presente giudizio riveste una particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame delle numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità...”.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/notifica-cartella-via-pec-valida-anche-se-mittente-non-registrato