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Giurisprudenza

Notifica contestata: in giudizio
non va prodotta copia della cartella

In caso di spedizione diretta di raccomandata con ricevuta di ritorno, è sufficiente esibire l’avviso di ricevimento e gli estratti di ruolo cui l’atto riscossivo si riferisce

Nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, oltre all’avviso di ricevimento.
Sono le conclusioni affermate dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017, in continuità con l’orientamento espresso in precedenti pronunce.
 
I fatti
L’ordinanza in commento è stata emessa dalla Corte suprema in relazione al ricorso proposto da Equitalia Nord Spa avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia – confermando la sentenza di primo grado – aveva ritenuto, tra l’altro, che nel giudizio, nell’ambito del quale si contesti la mancata notifica della cartella esattoriale, l’agente della riscossione è onerato della produzione in giudizio anche di copia della cartella medesima.
Si trattava, nel caso di specie, di notifica di cartella di pagamento eseguita mediante invio diretto, da parte dell’agente della riscossione, di raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
L’orientamento espresso dalla Ctr della Lombardia si riscontra frequentemente nelle decisioni dei giudici di merito, a conclusione di giudizi avanti le commissioni tributarie ovvero avanti il tribunale ordinario nei giudizi di esecuzione forzata.
In particolare, in tale sede, si afferma che, ai fini della dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica mediante invio diretto, non è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento e degli estratti di ruolo cui la cartella si riferisce.
 
Nel caso esaminato, Equitalia ha proposto il ricorso in Cassazione fondato sul vizio di violazione di legge e, precisamente, sulla violazione dell’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973 (recante disposizioni sulla notificazione della cartella di pagamento) – ai sensi del quale “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” – oltre che delle norme che regolano l’onere della prova.
 
La sentenza
La Corte suprema, con l’ordinanza 3212/2017, richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”, con ciò disattendendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.
Tale affermazione si ritrae, in primo luogo, dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
L’Amministrazione “non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”; la produzione dell’estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e 12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che “Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, …”).
 
Inoltre, l’articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, come chiarito in sede di legittimità, “prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati”.
In tal caso, “la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 …” (cfr Cassazione, 2790/2016).
 
La disposizione in esame, quindi, come evidenziato dai giudici di legittimità, non impone all’agente della riscossione l’onere di depositare in giudizio la copia della cartella di pagamento ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data né la redazione di una apposita relata. La prova, infatti, secondo il giudice di legittimità “è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento”.
Ciò in quanto, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento – mediante la quale può essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, per espressa previsione di legge – è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.
Ai sensi di tale disciplina, un atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, operando la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile (“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”), superabile solo se il destinatario medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
 
Pertanto, come chiarito in numerose pronunce, “una volta che la cartella sia pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo …”. E ancora, “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso” (cfr Cassazione, 26244/2016 e 20786/2014).
Inoltre, nella sentenza 20027/2011, la Corte suprema evidenzia che tale presunzione non opera – e si inverte l’onere della prova – soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico e il destinatario contesti tale circostanza.
 
In sostanza, vige nell’ordinamento un principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell’atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall’avviso di ricevimento) che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell’atto notificato (cfr Cassazione, 21852/2016).
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