Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

La notifica della sentenza non mette in mora il fisco

Il ricorso per l'ottemperanza improponibile prima che sia scaduto il termine fissato per l'adempimento

Nel processo tributario, la notifica di una sentenza, eseguita secondo la norma dell'articolo 285 cpc, è un atto differente dalla costituzione in mora e non rileva ai fini della decorrenza del termine per la richiesta di ottemperanza di sentenza passata in giudicato.
Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15176 del 23 giugno 2010.

Il fatto
A seguito della condanna di un Comune a eseguire il rimborso dell'Ici e dei relativi accessori, ma rimanendo la statuizione inevasa, il contribuente adiva l'organo giurisdizionale per l'ottemperanza alla precedente sentenza di condanna. L'articolo 70, comma 1, del Dlgs 546/1992 - fatte salve le disposizioni del codice di rito per l'esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo - prevede, infatti, che la parte che vi ha interesse può richiedere, mediante apposito ricorso, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato.

Il Comune trasmetteva alla segreteria della Ctp dell'ottemperanza gli atti relativi ai provvedimenti adottati per l'esecuzione del giudicato, per cui il giudice adito dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, motivando la chiusura del procedimento nei seguenti termini:
  • quanto alla debenza del tributo, premesso che la notifica in forma esecutiva della sentenza di accoglimento della domanda di rimborso era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa e che l'articolo 13 del Dlgs 504/1992 (anteriormente alla sua soppressione operata dall'articolo 1 della legge 296/2006) prevedeva che il rimborso Ici dovesse avvenire entro tre anni dal pagamento non dovuto dell'imposta, il giudice rilevava che, anticipatamente al deposito del ricorso per l'ottemperanza, il Comune aveva intrapreso la procedura per l'esecuzione del rimborso
  • quanto alla richiesta di liquidazione degli interessi e oneri inerenti, il giudice riteneva che non ricorressero le condizioni poste dall'articolo 70, comma 2, del Dlgs 546/1992 (secondo cui il ricorso in ottemperanza è proponibile dopo la scadenza del termine entro il quale l'ufficio per legge deve provvedere all'adempimento, o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla messa in mora dell'ufficio stesso), disponeva che le spese del giudizio rimanevano a carico della parte che le aveva sostenute, applicando il disposto dell'articolo 46 per l'ipotesi di cessazione della materia del contendere.


Il contribuente, insoddisfatto dal giudicato dell'ottemperanza, proponeva, nei confronti di quest'ultima, ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento, sulla scorta dei seguenti motivi:

  • violazione degli articoli 69 e 70 del Dlgs 546/1992 per l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui la notifica in forma esecutiva della sentenza di accoglimento della domanda di rimborso era avvenuta prima che la stessa fosse passata in giudicato, ossia quando era ancora pendente il termine di proposizione dell'appello. In sostanza, secondo il ricorrente, l'assunto sarebbe inficiato da non veridicità in quanto la sentenza oggetto di ottemperanza era passata in cosa giudicata dopo il decorso di sessanta giorni dalla data della notifica
  • violazione degli articoli 46 e 70, e vizi di motivazione, dolendosi la ricorrente che nella specie non ricorressero le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 del Dlgs 546/1992, secondo cui "il ricorso in ottemperanza è proponibile dopo che è scaduto il termine entro il quale l'ufficio per legge deve provvedere all'adempimento, o, in mancanza, dopo trenta giorni di messa in mora dell'ufficio stesso". Ad avviso del contribuente, invece, sussistevano le condizioni fissate dalla norma, perché nel caso in esame erano trascorsi inutilmente sia i trenta giorni dalla messa in mora, a mezzo della notifica della sentenza, sia i termini per proporre appello, senza che l'adempimento fosse stato posto in essere.


La decisione

La Suprema corte ritiene totalmente infondati i mezzi di impugnazione esperiti, evidenziando, circa la censura contenuta nel primo motivo di ricorso, la correttezza dell'operato del giudice dell'appello, in quanto la notifica della sentenza fu eseguita quando la stessa non era ancora passata in giudicato, e appunto pendeva il termine per la sua impugnazione, il quale sarebbe spirato dopo sessanta giorni dalla notifica della stessa (ex articolo 51 del Dlgs 546/1992), con il passaggio in giudicato della pronuncia, della quale la parte avrebbe potuto tranquillamente ottenere il rilascio di copia spedita in forma esecutiva (articolo 69 del Dlgs 546/1992).

Con riferimento agli altri motivi di impugnazione, la Corte premette che nel sistema delineato dall'articolo 70 del Dlgs 546/1992, il ricorso per l'ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza emessa dalla Commissione tributaria passata in giudicato è proponibile:
1. "solo dopo la scadenza del termine" fissato dalla legge per l'adempimento da parte dell'ente locale
2. ovvero, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla messa in mora dell'ente a mezzo di ufficiale giudiziario.

E' poi richiesto che con il ricorso in ottemperanza deve essere prodotta, davanti alla Commissione tributaria adita, copia della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza "unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario".

La motivazione della sentenza 15176/2010 continua osservando che il giudice dell'ottemperanza, esclusa la ricorrenza del termine "sostanziale" previsto per l'adempimento in tema di Ici dall'articolo 13 del Dlgs 504/1992 (testo vigente ratione temporis), ha ritenuto non ricorrente neppure la condizione "processuale" alternativa del decorso di trenta giorni dalla messa in mora dell'ente stesso a mezzo di ufficiale giudiziario, per la semplice ragione che la parte contribuente non ha costituito in mora il Comune, come invece richiede espressamente il comma 2 dell'articolo 70 del Dlgs 546/1992. Su tale aspetto, la difesa della ricorrente è incorsa in un notevole equivoco, confondendo la messa in mora di cui alla citata disposizione con la notifica dell'originaria sentenza di merito, poiché la notifica della sentenza effettuata a norma dell'articolo 285 cpc è atto diverso dalla costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 cc, non producendone neppure gli effetti. Tale situazione processuale è cristallizzata, nel processo tributario, dal disposto normativo contenuto nell'articolo 70, comma 3, del Dlgs 546/1992.
Pertanto, ne deriva che, nel processo tributario, la notifica di una sentenza è un atto differente dalla costituzione in mora e non rileva ai fini della decorrenza del termine per la richiesta di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/notifica-della-sentenza-non-mette-mora-fisco