Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate, denunciando la violazione degli articoli 16, comma 4, e 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, proponeva ricorso per cassazione.
La pronuncia della Cassazione
Il Supremo collegio, condividendo i motivi esposti dal giudice relatore, con ordinanza ha cassato la sentenza dei giudici di merito, rinviando la causa ad altra sezione della Ctr.
Per la Cassazione, infatti, costituisce principio consolidato la regola secondo cui, nell’ambito delle modalità di notificazione degli atti del processo tributario, l’articolo 16 del Dlgs 546/1992 riproduce una norma di carattere generale che detta una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’Amministrazione tributaria.
Ne consegue che il comma 4, nella parte in cui prevede per la sola amministrazione l’ulteriore possibilità di notificare gli atti del processo avvalendosi dei messi comunali o speciali, trova applicazione “…per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche (…) anche alla notificazione del ricorso in appello”.
Osservazioni
L’articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, nel regolare la proposizione del ricorso in appello, fa rinvio alle disposizioni di cui all’articoli 20, commi 1 e 2 dello stesso decreto. Tali ultimi commi, a loro volta, in tema di notificazioni del ricorso, fanno ulteriore rinvio alle modalità previste nei commi 2 (notificazioni ex articolo 137 e seguenti cpc) e 3 (notificazioni postali) dell’articolo 16. Nessun richiamo, invece, viene esplicitamente previsto con riferimento al successivo comma 4, che disciplina la notificazione a mezzo messo comunale o “speciale”.
Tali argomentazioni di carattere letterale hanno portato a ritenere, soprattutto in dottrina, che tale ultima forma di notificazione non fosse ammessa per la notifica dell’atto di appello.
Con la pronuncia in commento, i giudici di legittimità, ribadendo ancora una volta (ex multis, Cassazione 8976/2007, 22164/2006, 8465/2005) la centralità dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 nell’ambito delle notificazioni degli atti del processo tributario, hanno confermato la possibilità di effettuare la notifica dell’appello anche attraverso l’ausilio dei messi “speciali” appositamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria.
In realtà, la generale applicazione dell’articolo 16, oltre che derivare, secondo l’esaminata sentenza, da ravvisate “…ragioni logiche e sistematiche…” da un punto di vista letterale, trova altresì giustificazione nel successivo articolo 61, ove lo stesso, riferendosi alle norme applicabili al procedimento di impugnazione, dispone il generico rinvio, previo giudizio di compatibilità, alle norme dettate in tema di procedimento di primo grado. Tale rinvio, pertanto, legittima, di diritto, l’ingresso delle forme di notifica previste dall’articolo 16, comma 4, all’interno del procedimento di secondo grado (cfr Cassazione 13969/2001).