La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza n. 440 del 15 giugno 2023, ha ricordato che il processo tributario si svolge, per quanto riguarda la notifica e il deposito degli atti, esclusivamente in forma telematica. Pertanto, atteso che l’accesso al sistema del Processo tributario telematico è attività non difficoltosa per un professionista abilitato, un appello notificato in modalità cartacea deve essere necessariamente dichiarato inammissibile.
La vertenza originava da un’istanza di rimborso presentata da due contribuenti a un ufficio ligure dell’Agenzia delle entrate, i quali chiedevano la restituzione dell'Irpef cui erano state assoggettate le indennità erogate dall'Ipsema (poi Inail e poi Inps) per inabilità assoluta, nonostante la loro pretesa non tassabilità.
Avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia veniva presentato ricorso da entrambi gli istanti, che insistevano sulla debenza delle somme oggetto di istanza.
L'ufficio, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e la mancanza di delega a favore del procuratore, oltre a contestare, nel merito, la decadenza dal diritto al rimborso. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria sottolineava che le indennità in questione fossero integrative della retribuzione, alla luce di pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, n. 11955/2012).
La Ctp di Savona rigettava il ricorso dei contribuenti, argomentando, nel merito, che, in assenza di una disposizione agevolativa contenuta nel Tuir, le indennità in esame fossero da qualificare come redditi di lavoro dipendente.
Nel proprio appello, un contribuente rilevava che, contrariamente al disposto dei giudici di prime cure, le indennità in questione fossero sganciate dal rapporto lavorativo, ormai terminato, e fossero esenti, in forza dell'articolo 24 Rdl n. 1918/1937, in tema di imposta sulla ricchezza mobile, ritenuto mai abrogato.
L’Agenzia, dal canto suo, eccepiva – per quanto ci occupa in questa sede – l'inammissibilità dell'appello in quanto presentato in forma cartacea, nonostante l’ormai piena vigenza del Processo tributario telematico, che impone, in via esclusiva, la presentazione degli atti e documenti in formato informatico e per il tramite della piattaforma del Ptt.
La sentenza dei giudici liguri
La Corte di giustizia di secondo grado della Liguria ritiene inammissibile l’appello del contribuente, accogliendo le eccezioni preliminari dell’Erario.
Infatti, rileva il Collegio, il gravame è stato presentato in forma cartacea, in violazione dell'articolo 16-bis, comma 3, Dlgs n. 546/1992, norma vigente per i processi in grado di appello instaurati a decorrere dal 1° luglio 2019, che non consente altra interpretazione.
Quindi, secondo il tenore letterale della disposizione citata, le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni della normativa secondaria di attuazione. In casi eccezionali, continua la norma, il presidente (della Corte, della Sezione o del Collegio, a seconda dei casi) può autorizzare il deposito (ma non la notificazione) con modalità diverse da quelle telematiche.
Tra l’altro, l’articolo 9, Dm n. 163/2013 – richiamato espressamente dal citato art. 16-bis, comma 3 – stabilisce che il ricorso e gli altri atti del processo tributario sono notificati utilizzando la Pec (cfr articolo 1, lettera i), stesso Dm), mentre il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso, delle controdeduzioni e degli altri atti avviene esclusivamente mediante il Sigit (cfr art. 1, lettera g), stesso Dm).
Pertanto – osservano i giudici liguri – una normativa così perentoria e la stessa previsione della necessità di un'autorizzazione presidenziale per derogarvi, in casi eccezionali, depongono per la necessità del rispetto delle modalità telematiche che non possono essere considerate meri requisiti di forma, bensì vere e proprie condizioni di esistenza della notificazione e del deposito dell'atto.
Detti adempimenti, in sostanza, non vengono accettati né riconosciuti dall'ordinamento processuale, se non eseguiti con una determinata modalità, esattamente come l'ordinamento non riconosce come esistente, ad esempio, la notificazione di un atto processuale compiuta da un soggetto che non sia ufficiale giudiziario, messo comunale o ufficiale postale, oppure notificazioni del tutto extra ordinem (cfr Cassazione n. 28573/2021, n. 11966/2003 e, sezioni unite, n. 14570/2007).
Né può essere considerata dirimente l'assenza di un’espressa comminatoria di inammissibilità per le notificazioni e per i depositi effettuati con modalità non telematiche, atteso che detta sanzione si desume, comunque, da tutto il sistema processuale che, salvo casi del tutto particolari (cfr. Cass. 10187/1998 sull'opposizione agli atti esecutivi, presentabile anche con dichiarazione orale in udienza), esige che gli atti processuali rispondano a determinati modelli legali, in assenza dei quali essi sono inammissibili.
In sentenza, c’è spazio anche per alcune considerazioni di ordine generale, da parte della Cgt della Liguria.
I giudici osservano che le modalità telematiche non rendono certo difficoltoso per il contribuente l'esercizio dell'attività difensiva (cfr Corte costituzionale n. 520/2002 e n 189/2000), in quanto si tratta di modalità previste per il solo caso in cui sia imposta l'assistenza tecnica da parte di figure professionali, certamente in grado di adeguare le loro dotazioni e le loro competenze alle necessità imposte dal Ptt.
Il Processo tributario telematico, tra l’altro, non è diventato obbligatorio “improvvisamente” a seguito dell'introduzione dell'articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992, ma è stata prevista, dapprima, una fase di facoltatività dell'impiego del mezzo telematico, che affiancava, ma non escludeva, la modalità cartacea tradizionale, così consentendo ai professionisti abilitati all'assistenza difensiva del contribuente di adeguarsi al nuovo regime di notificazione e deposito degli atti del processo tributario.
In conclusione, la sentenza appare pienamente conforme all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di merito (Ctp Reggio Emilia, n. 24/2022, vedi articolo “Inammissibile il ricorso notificato in forma cartacea”), che ha avuto occasione di chiarire l’inammissibilità del ricorso introduttivo notificato in forma cartacea.
Il principio valevole per il ricorso di primo grado appare, quindi, pacificamente estensibile alla notifica dell’appello cartaceo, che – in quanto contrastante con il disposto di cui all’articolo 16-bis del Dlgs n. 546/1992 – deve essere parimenti soggetto alla sanzione dell’inammissibilità.
Notifica e deposito dell’appello,
ok solo se con piattaforma online
Non può essere considerata dirimente, alla luce del sistema processuale, l'assenza di un’espressa disposizione di inammissibilità per tali attività effettuate con modalità non telematiche
