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Giurisprudenza

La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario

Per il destinatario, invece, la decorrenza dei termini a lui imposti scatta dalla data di ricezione attestata dall'avviso di ricevimento

notifica posta
Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo (sentenza della Corte costituzionale n. 477 depositata il 26/11/2002).

Con la citata sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".

Secondo i giudici della Consulta, infatti, nel caso di utilizzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento della notifica non deve farsi riferimento al momento in cui l'atto notificando viene portato a conoscenza del destinatario, ma è sufficiente che lo stesso venga consegnato dall'interessato all'ufficiale giudiziario "essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla disponibilità del notificante medesimo".
Precisano, peraltro, i giudici che, relativamente al destinatario, rimane fermo "il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo".
Sostanzialmente, quindi, con la pronuncia in esame è stata riconosciuta la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica.

Invero, si tratta dell'estensione di un principio già presente nell'ordinamento giuridico, e, in particolare, come osservato dai giudici, nella citata legge n. 890 del 1982, la quale "all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza".

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 16, comma 5, del Dlgs n. 546 del 1992, sul processo tributario. La norma sancisce infatti che "qualunque comunicazione e notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione", ma, di contro, chiarisce che "i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".
Il principio trova poi ulteriore specificazione, quanto al ricorrente, nel successivo articolo 20, comma 2, dove si legge che nel caso di utilizzo del servizio postale "il ricorso si intende proposto al momento della spedizione..." e, quanto al resistente, nell'articolo 23, comma 1, laddove è stabilito che il termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla data di ricezione dell'atto inoltrato per posta.

La recente pronuncia della Corte costituzionale pone degli interrogativi con riferimento alla disciplina della notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. In particolare, ci si chiede se e quali effetti possa esplicare nel particolare settore la statuizione formulata dalla Consulta.

In proposito, è necessario premettere che per la notifica degli atti tributari sono applicabili le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, fatti salvi gli adattamenti resi necessari dalle peculiarità della materia tributaria, previsti dalle singole leggi d'imposta.
Tra le disposizioni di cui al codice di rito civile viene in particolare evidenza l'articolo 149 rubricato "notificazione a mezzo del servizio postale", fruibile ogniqualvolta non vi sia un espresso divieto di utilizzo in base alla legge.

Poiché la normativa di diritto tributario non contiene alcuna limitazione in tal senso (l'articolo 60, comma 1, lettera e, del Dpr n. 600 del 1973 esclude espressamente l'applicabilità delle sole disposizioni di cui agli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile), l'utilizzo del servizio postale per la notifica degli avvisi e di tutti gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve ritenersi pienamente ammissibile.
Quanto alle modalità pratiche da seguire per dette notificazioni, si osservano le disposizioni contenute nella più volte richiamata legge n. 890/1982, il cui articolo 14 ha previsto che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente... può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge".

In concreto, quindi, ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, qualora l'atto dell'ufficio venga notificato a mezzo del servizio postale, dovrà aversi riguardo alla data in cui lo stesso è stato consegnato al soggetto incaricato di procedere alla notificazione.

La sentenza della Corte costituzionale, in tal senso, può rappresentare un ulteriore argomento difensivo a favore degli uffici ogniqualvolta in giudizio si discuta della tempestività della notifica a mezzo posta di un atto, compresi gli avvisi d'accertamento.
Premesso che, in ogni caso in cui la raccomandata viene tempestivamente consegnata all'ufficio postale, il principio fissato dalla Corte opera a prescindere dal soggetto che materialmente vi procede, occorre peraltro distinguere tra le varie ipotesi che in pratica possono verificarsi.

Se nessun problema per l'operatività del principio sembra sussistere nel caso in cui la notifica a mezzo del servizio postale venga effettuata tramite l'ufficiale giudiziario (ipotesi peraltro di scarsa applicazione), verosimilmente alle stesse conclusioni si può giungere qualora l'atto venga consegnato nei termini a un messo comunale, anche quando questi effettui la notifica per posta oltre i termini medesimi.
Egualmente, la notifica si considererà effettuata nei termini quando l'ufficio procederà alla consegna dell'atto "direttamente" (ai sensi dell'articolo 14, della citata legge n. 890/1982) all'ufficio postale.

L'estensione del principio appare invece più problematica nell'ipotesi in cui l'ufficio si avvalga del proprio messo speciale, e questi, pur avendo ricevuto l'atto notificando nei termini, proceda all'inoltro a mezzo del servizio postale soltanto dopo la scadenza degli stessi.
In questo caso, infatti, non appare invocabile il concetto espresso dalla Corte costituzionale, ovvero che al notificante non possono essere addebitati gli eventuali ritardi dell'agente notificatore: ciò in quanto, essendo il messo speciale inserito nella stessa organizzazione amministrativa del soggetto notificante, difetta quella situazione di terzietà che, oltre a permettere la scissione soggettiva del perfezionamento della notifica, giustifica l'eventuale responsabilità dell'organo notificatore, sulla quale - vale la pena precisarlo - la sentenza della Consulta non ha introdotto alcuna novità.

Non privo d'importanza appare infine il rilievo che, presentando il sistema postale una minore affidabilità rispetto agli altri mezzi di notifica, sia opportuno un utilizzo dello stesso improntato a cautela, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini per il compimento dei vari atti.
Inoltre, per il principio secondo il quale gli atti impositivi sono atti recettizi la cui efficacia è subordinata alla loro avvenuta conoscenza (o quantomeno alla legale conoscibilità) da parte del destinatario, se la notifica dovesse risultare nulla per un qualsiasi motivo, sarebbe priva di rilievo la circostanza che comunque la raccomandata era stata spedita per tempo.
In prossimità della scadenza deve, quindi, ritenersi più conveniente procedere alla notifica attraverso le altre modalità stabilite dalla legge.
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