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Giurisprudenza

Notifica nelle mani del portiere, regole vincolanti per la validità

Giustificata, in assenza del destinatario, dall'esito negativo delle ricerche delle altre persone "abilitate"

Con sentenza n. 19417 dell'11 settembre, la Corte di cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza del giudice di pace e annulla la cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di una multa. Non è valida, infatti, la notificazione eseguita nelle mani del portiere senza la dovuta specificazione, nella relata, dell'esito negativo delle ricerche delle altre persone destinatarie, a titolo preferenziale, della consegna (la sentenza fa seguito alla n. 95 dell'8 gennaio 2010, della sezione tributaria).

Il giudizio di merito
Un cittadino impugna in Cassazione una sentenza emessa dal giudice di pace di Roma, con la quale era stato respinto il ricorso contro una cartella esattoriale, emessa dal Comune di Roma, relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa. Il giudice di pace respinge l'eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso (mutatio libelli).

In Cassazione, il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale relativo alla cartella impugnata e che solo successivamente - ossia dopo il deposito da parte del Comune, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata del verbale - contesta la validità della notificazione per difetto dei requisiti di legge, in quanto effettuata irritualmente al portiere dello stabile di sua residenza.

La decisione della Cassazione
Per la Cassazione la censura è fondata. La Corte suprema precisa, in primo luogo, che, essendo oggetto del ricorso la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, incombeva al Comune l'onere della prova dell'avvenuta e rituale notifica, cosa che è avvenuta col deposito, in sede di costituzione in giudizio, della copia notificata.

Ne consegue che - ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del codice di rito - soltanto una volta effettuato tale deposito, il ricorrente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, così facendo, non ha indicato un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l'atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale (per omessa notificazione) fosse conseguenza dell'irritualità della notificazione stessa, come risulta dalla copia depositata dalla controparte.

Nel merito, i giudici di legittimità ricordano che, come già precisato dalle sezioni unite della Cassazione (pronunce 8214/2005 e 11332/2005), è principio sostenuto in giurisprudenza che, "…in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita…è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

Considerazioni finali
In ordine alla problematica in questione, la normativa processuale è molto rigorosa al pari delle pronunce della Cassazione.

Com'è noto, il secondo comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile ("Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio") stabilisce che, in assenza del destinatario della notificazione, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto, in primis, a una persona di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Ove, invece, non sia rinvenibile uno dei possibili consegnatari individuati al secondo comma dell'articolo 139, in virtù del successivo terzo comma (che testualmente dispone "In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla"), la consegna può essere effettuata al portiere dello stabile dove è l'abitazione (l'ufficio o l'azienda) o, infine, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

In entrambi i casi, la norma prevede che, dell'avvenuta notificazione, venga data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata.

Secondo la Cassazione (ordinanza 8214/2005), la notifica nelle mani del portiere deve trovare giustificazione, oltre che nell'assenza del destinatario, anche nell'esito negativo delle ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, tenuto conto della successione preferenziale stabilita dall'articolo 139 (analogamente, Cassazione, sentenza 4739/1998, secondo cui la tassatività nella successione preferenziale delle persone alle quali, a norma dell'articolo 139, può essere consegnata la copia dell'atto da notificare in assenza del destinatario, comporta la nullità della notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata).

In altri termini, l'articolo 139 individua i consegnatari legittimati a ricevere l'atto da notificare secondo un ordine vincolante per l'agente, nel senso che ciascuna categoria esclude i successivi, a pena di irritualità della notifica.

Di conseguenza, il portiere dello stabile sarà legittimato a ricevere l'atto, purché il notificatore attesti la mancanza del destinatario, ovvero di una persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, che non sia minore di 14 anni e palesemente incapace (Cassazione, sentenza 18764/2006).

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