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Giurisprudenza

Notifica possibile direttamente alla società

E' valida anche se l'atto non viene consegnato al rappresentante legale

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L'ufficiale giudiziario può notificare un atto tributario a una società, direttamente nel domicilio fiscale della stessa, senza effettuare il tentativo di notificazione al rappresentante legale, purché nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenti la società.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 14664 del 23 giugno 2006, emessa dalla Corte di cassazione, con la quale è stato affermato che, se l'ufficiale giudiziario non può notificare un atto tributario a una persona giuridica nel domicilio fiscale, deve porre in essere la procedura ex articolo 140 c.p.c., previa indicazione, nella relata di notifica, dell'inesistenza di qualsiasi sede o ufficio della società, del rappresentante legale o di persona che rappresenti la stessa, come prescrive l'articolo 145 c.p.c.

In campo tributario, le notificazioni degli atti processuali sono effettuate sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, così come sancito dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.
L'ufficiale giudiziario, attraverso la relazione di notifica apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto notificato, conferisce la dovuta certificazione agli atti notificati. La disciplina processualcivilistica prevede diverse ipotesi di notificazione, tra cui si annoverano quella in mani proprie (articolo 138), nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario (articolo 139) e quella di cui all'articolo 140 c.p.c., richiamato dall'articolo 60, comma 1, lettera e), Dpr n. 600 del 1973. Tale norma civilistica prevede che, se non è possibile eseguire la notifica per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, affiggendo avviso alla porta dell'abitazione del destinatario e dandone notizia allo stesso per raccomandata.

Per quanto attiene alla notificazione dell'avviso di accertamento alla persona giuridica, devono richiamasi le norme contenute negli articoli 145 c.p.c., e 58, comma 2, Dpr n. 600 del 1973, essendo previsto che la stessa deve eseguirsi nel luogo in cui esse hanno la sede legale, mediante consegna dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede medesima(1).
A tale riguardo, la giurisprudenza ha affermato che non esiste un ordine di preferenza dei soggetti addetti alla notificazione, essendo valida la notifica eseguita a uno qualsiasi degli stessi, e non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del destinatario(2).
Il successivo terzo comma del citato articolo 145 prevede, inoltre, che se la notificazione non può essere eseguita presso gli uffici della società e nell'atto è indicata la persona che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 138, 139 e 141 del c.p.c.

Oltre alla notifica eseguita nel domicilio fiscale della società mediante consegna a persona addetta alla sede, che rappresenta la forma ordinaria, esiste la notifica al legale rappresentante, da considerare mera forma sussidiaria rispetto alla prima; nel caso in cui le prime due modalità non siano praticabili, al soggetto incaricato resta l'alternativa di notificare l'atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., o di eseguire la notificazione ex articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600 del 1972.
Le predette forme di notificazione devono applicarsi in via residuale, soltanto quando non è possibile porre in essere la procedura di cui al citato articolo 145 c.p.c., che prevede, come visto, la consegna dell'atto a persone all'uopo incaricate.

Nella fattispecie in esame, l'ufficio finanziario emetteva un avviso di accertamento a carico di un società, per il recupero a tassazione di interessi attivi non contabilizzati su un rimborso Iva e costi non di competenza, ai fini Irpeg e Ilor; la notifica presso il domicilio della predetta società e nei confronti del rappresentante legale si rivelavano infruttuose, per cui l'atto tributario era depositato presso la casa comunale ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. Per tale adempimento, l'ufficiale giudiziario emetteva specifico avviso al rappresentante della società, con raccomandata, entro l'ultimo giorno utile per la notifica e l'atto era ritirato dalla società circa un anno dopo. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e la sentenza era confermata in appello.

La Cassazione ha ritenuto che, nel caso di specie, la notifica, eseguita prima presso la sede della società e poi al rappresentante legale, e solo dopo mediante deposito ex articolo 140 Cpc, doveva considerarsi correttamente eseguita; pertanto, i vizi risultavano sanati ex tunc. I giudici di legittimità, nel ribadire che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari è contenuta nelle norme del Dpr 600/73 (articoli 58, 60), hanno affermato che, ponendo in essere la procedura prevista dall'articolo 140 c.p.c., la notificazione, ai fini della decorrenza del termine, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

La Corte ha rilevato, altresì, che, se l'atto va notificato alla persona giuridica, si devono osservare comunque le disposizioni di cui all'articolo 145 c.p.c., ricorrendo alla procedura contenuta di cui all'articolo 140 solo se la notifica non può essere eseguita presso la sede della società mediante consegna al rappresentante o ai soggetti indicati dalla legge. In tal modo, l'ufficiale giudiziario, per conferire legittimità al proprio operato, mediante il ricorso alla procedura di cui in precedenza, dovrà indicare nella relazione di notifica le circostanze della inesistenza, nel Comune dove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, di una qualsiasi sede o ufficio della società, sempreché sussistano le condizioni per la notifica al legale rappresentante e la mancanza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede o l'ufficio della medesima; viceversa, l'ulteriore tentativo di notificazione compiuto al legale rappresentante costituirebbe una formalità del tutto superflua (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenze n. 8091/2002 e n. 12004/1993).

NOTE
1. Cassazione, sentenza n. 9813/2005. La notificazione alla persona giuridica è nulla se viene effettuata in un luogo diverso (ad esempio, ufficio periferico e distaccato, privo di autonomia e soggettività distinta) da quello in cui la stessa ha sede legale della stessa.

2. Cassazione, sentenza 11 gennaio 1988, n. 61. La consegna dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente locale nelle mani di un impiegato deve considerarsi valida, giacché ritualmente prodotta ex articolo 145, comma 1, c.p.c., applicabile al rito dinanzi alle Commissioni tributarie.



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