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Giurisprudenza

Notifica presso i locali della società,
valida anche se la firma è illeggibile

La presenza di una persona all’interno dell’ente fa presumere che la stessa sia destinata alla ricezione degli atti con avviso di ricevimento diretti alla persona giuridica

firma postino

Nel caso in cui un atto tributario riguardante una società risulti notificato presso la sede dell’impresa, e la relazione dell’ufficiale notificatore attesti la presenza di una persona che si trovava nei locali dell’ente, si deve presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Contro tale presunzione la persona giuridica ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.
Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 37828 dello scorso 27 dicembre ove è stato altresì ribadito che l’eventuale illeggibilità della sottoscrizione apposta dal consegnatario del piego postale sull’avviso di ricevimento non assume rilievo alcuno rispetto alla validità della notificazione.

La vicenda processuale
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Prato una cartella di pagamento, deducendo l’omessa notificazione degli atti impositivi presupposti.
L’adito giudice accoglieva il ricorso, ed il verdetto veniva confermato dal collegio regionale della Toscana (sentenza n. 10/2013) il quale rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che, seppure avvenuta “nell’ambito spaziale dei locali dell’azienda”, la notifica degli atti presupposti, eseguita a mezzo del servizio postale, era invalida, sia perché negli avvisi di ricevimento era stata barrata la casella destinata alle persone fisiche e non quella delle persone giuridiche, sia perché la sottoscrizione apposta dal consegnatario sulla ricevuta di ritorno era illeggibile, con conseguente incertezza del destinatario.
Con il primo motivo del ricorso di legittimità, l’Ufficio censurava il decisum del giudice di merito di seconde cure affermando che la circostanza, non contestata, che la consegna dell’atto era avvenuta presso la sede legale dell’impresa doveva determinare la presunzione di conoscenza dello stesso da parte del destinatario, indipendentemente da chi fosse stato il soggetto nelle cui mani la consegna era avvenuta; deduceva, inoltre, che l’illeggibilità della firma doveva considerarsi irrilevante ai fini della validità della notificazione.

La pronuncia di legittimità
La Corte ha condiviso le doglianze di parte pubblica rilevando che laddove, come avvenuto nella fattispecie, l’atto risulti notificato presso i locali dell’impresa, e dalla relazione dell’ufficiale notificatore consti la presenza di una persona che si trovava nei locali dell’ente, si deve presumere “che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”.
Tale conclusione, spiegano gli Ermellini di piazza Cavour, si giustifica in ragione del generale principio secondo cui, dalla consegna dell’atto effettuata presso il domicilio del destinatario a persona presente in tale luogo, l’articolo 139 cpc fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, risultando irrilevante che il consegnatario sia rimasto ignoto, mentre per vincere tale presunzione incombe sull’interessato l’onere di provare che il consegnatario “fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione”.
Inoltre, chiosa l’odierno arresto, ai fini della validità della notificazione risulta irrilevante l’eventuale illeggibilità della firma apposta dal consegnatario sull’avviso di ricevimento del piego, “sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità … sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta l’irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell’impresa”.

Osservazioni
In base all’articolo 60 del Dpr n. 600/1973, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente “è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”, con alcune particolari modifiche dettate per la materia tributaria.
Il generale rinvio alle norme del codice di rito civile in tema di notificazioni, per quanto di interesse in questa sede, rende applicabile, tra gli altri, l’articolo 145 cpc il quale, al primo comma, primo periodo, stabilisce che la notificazione “personale” (effettuata cioè personalmente dall’ufficiale giudiziario e, in ambito tributario, anche dal messo comunale o dal messo speciale dell’ufficio) alle persone giuridiche si esegue nella sede dell’ente “mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
A sua volta, relativamente alle notificazioni eseguite a mezzo raccomandata postale “per atti giudiziari” (caratterizzata dall’utilizzo di buste e moduli per avviso di ricevimento di colore verde), l’articolo 7 della legge n. 890/1982, prevede in sintesi che: l’operatore postale “consegna il piego nelle mani proprie del destinatario…”; se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, “il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario…” (comma 2); l’avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna “debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego…” (comma 3).

Infine, con riguardo agli invii postali eseguiti a mezzo raccomandata ordinaria (con avviso di ricevimento di colore bianco), l’Allegato A alla delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo aver stabilito all’articolo 21 che il relativo recapito “è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta”, prevede che (articolo 28) gli invii diretti alle imprese, o comunque indirizzati presso imprese, “sono consegnati, all’indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato”.
Con riguardo alla fattispecie di notificazione ex articolo 145 cpc mediante consegna a persona addetta alla sede, è stato chiarito che, ai fini della regolarità del relativo procedimento “è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica” e che tale circostanza fattuale determina la presunzione che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione in parola, “ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (Cassazione n. 8686/2021, n. 28110/2020 e n. 27844/2020 e 31579/2021).

In senso analogo, con riguardo all’ipotesi in cui la notifica alla persona giuridica venga eseguita a mezzo del servizio postale, è stato tra l’altro osservato che, in adesione alla sentenza delle sezioni unite n. 20473/2005, è ammessa la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, “a persona all’uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo” (Cassazione n. 13086/2021, n. 28278/2020 e n. 12111/2022).
In definitiva, l’odierna pronuncia risulta allineata con l’orientamento già espresso in passato dalla Cassazione, confermando dunque una regola interpretativa che può definirsi consolidata.

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