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Giurisprudenza

Notifica solo nulla? Il giudice
deve ordinarne la rinnovazione

È il caso della restituzione del piego al mittente per compiuta giacenza, in mancanza del relativo avviso di recapito, quando è stata utilizzata la spedizione postale “diretta”

L’omesso compimento di alcuna delle formalità prescritte per la notificazione di un atto del processo tributario comporta la mera nullità, e non l’inesistenza, della notifica e impone al giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell’intimato, di ordinarne la rinnovazione.
Così ha concluso la Corte suprema, con la sentenza 25095 del 7 dicembre 2016, che ha cassato la pronuncia della Ctr che aveva, invece, erroneamente, ritenuto il vizio della notifica causa di inammissibilità dell’impugnazione.
 
La vicenda processuale
Due contribuenti impugnavano con successo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, avvisi di accertamento per Irpef relativa all’anno 1999.
 
L’appello dell’ufficio veniva dichiarato inammissibile dal collegio regionale pugliese (sentenza 152/2/09 del 21 dicembre 2009) il quale, premesso che gli appellati non si erano costituiti, riteneva nulla la notificazione dell’impugnazione eseguita a mezzo del servizio postale.
In particolare, secondo i giudici di seconde cure, dall’avviso di ricevimento del piego raccomandato risultava che l’atto non era stato consegnato al destinatario per assenza temporanea dello stesso, senza peraltro che fosse attestato il compimento delle formalità – deposito del piego presso l’ufficio postale e comunicazione al destinatario della giacenza – prescritte dalla legge per tale fattispecie.
 
Avverso il decisum di secondo grado, l’Agenzia ricorreva in sede di legittimità, eccependo in particolare violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992; del Dpr 655/1982 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) e dell’articolo 8 della legge 890/1982.
La parte pubblica osservava che l’ufficio aveva proceduto alla notifica dell’appello in via diretta a mezzo del servizio postale e che il piego era stato restituito al mittente per compiuta giacenza, ragione per cui riteneva o che la notifica avrebbe dovuto essere ritenuta valida o che, comunque, il giudice avrebbe dovuto ordinarne la rinnovazione.
 
La pronuncia della Corte
Il Collegio supremo ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa per l’eventuale prosieguo alla medesima Ctr di Bari in diversa composizione.
In particolare, spiega la Corte, per consolidata giurisprudenza di nomofilachìa, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di merito, ove il gravame venga notificato ex articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, mediante spedizione postale “diretta” – cioè senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore – “la disciplina applicabile non è quella dettata dalla legge n. 890 del 1982, bensì quella concernente il servizio postale ordinario”.
Quest’ultima, per quanto d’interesse, prevede che le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate al destinatario rimangono in giacenza negli uffici di destinazione per un periodo di trenta giorni e che della giacenza deve essere dato avviso al destinatario (articolo 40 del Dpr 655/1982 e articoli 24 e 25 del Dm 1° ottobre 2008, applicabili ratione temporis alla fattispecie; attualmente, in luogo di questa seconda norma, si veda l’articolo 25 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 385/13 del 20 giugno 2013).
 
Date tali premesse, la Cassazione ha concluso che, così come per le ipotesi di omesso invio della raccomandata informativa di cui all’articolo 8 della legge 890/1982, anche nel caso in cui sia mancato l’invio al destinatario dell’avviso di giacenza della raccomandata ordinaria, “si configura la nullità (non l’inesistenza) della notifica dell’atto d’impugnazione, con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell’intimato, di ordinarne la rinnovazione”.
 
Osservazioni
Nella dinamica dei rapporti giuridici, la notificazione costituisce un momento essenziale al fine di determinare la conoscenza legale di un atto (“sostanziale” o “processuale”) in capo a un determinato soggetto: nel processo, in particolare, la funzione della notificazione è quella di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa, nel rispetto dell’articolo 24 della Costituzione.
La delicatezza e l’importanza del procedimento si manifestano attraverso una dettagliata e minuziosa disciplina delle relative forme, il cui rispetto garantisce il perfezionamento “legale” della procedura sia per il notificante che per il destinatario.
 
Ma cosa accade quando l’iter procedimentale non sia stato rispettato e l’atto non sia pervenuto nella sfera di legale conoscenza del destinatario?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, come illustrato, l’appello dell’Agenzia delle Entrate non era stato recapitato per temporanea assenza del destinatario e il relativo piego era stato depositato, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento, presso l’ufficio postale, senza che peraltro, di tale giacenza, fosse data notizia all’interessato, attraverso il prescritto avviso, finalizzato a consentirgli di provvedere al ritiro.
Questa circostanza ha determinato un vizio della notificazione che il giudice di merito ha correttamente qualificato come nullità, ritenendo, peraltro, stavolta erroneamente, che la stessa determinasse l’inammissibilità del gravame.
 
La Corte ha ribaltato il verdetto, riportandosi al consolidato principio per il quale, in tutte le ipotesi in cui la notificazione dell’atto processuale è stata materialmente eseguita e la controparte non si è costituita in giudizio, il rilievo della semplice nullità della notifica impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ai sensi degli articoli 291 e 350 cpc, con la conseguenza che l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notificazione è affetta da nullità e può essere impugnata per violazione di legge (da ultimo, Cassazione, sezioni unite, 14916/2016; Cassazione, pronunce 12055/2016, 5955/2016, 14174/2015 e 10196/2015).
 
In sostanza, quindi, in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica; in mancanza, la sentenza sarà nulla e potrà essere annullata dal giudice superiore.
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