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Giurisprudenza

Notifica validamente eseguita anche se la firma è illeggibile

Per il destinatario non è sufficiente negare di aver ricevuto l'atto, occorre che proponga querela di falso

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove dall'avviso di ricevimento non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario dell'atto, deve ritenersi che la sottoscrizione - ancorché illeggibile - apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata apposta dal destinatario medesimo.
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Cassazione - chiamate a pronunciarsi in merito a una questione di massima di particolare rilevanza a seguito di una ordinanza di rimessione della terza sezione civile - con la sentenza n. 9962 dello scorso 27 aprile.
La pronuncia, riguardando la disciplina generale delle notificazioni, esplica i suoi effetti anche in materia tributaria.

Il giudizio di merito e l'ordinanza di rimessione al primo presidente

Nel corso di un giudizio di responsabilità civile per danno da sinistro automobilistico, il Tribunale di Roma, per quanto di interesse in questa sede, dichiarava nulla - in assenza di costituzione dell'intimato - la notifica dell'atto di citazione inviato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 149 c.p.c. e della legge 890/1982.
L'atto in questione era stato ricevuto, senza che peraltro risultasse dall'avviso di ricevimento alcuna menzione circa la persona (e la qualità della stessa) cui il piego era stato consegnato.

L'interessato impugnava la decisione del giudice di merito davanti al collegio di legittimità, sostenendo che la descritta situazione fattuale comportava in via necessaria l'attestazione, a suo dire facente prova fino a querela di falso, che l'atto era stato consegnato a persona coincidente col destinatario della notificazione e che tale attestazione non poteva essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

Con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, l'adita terza sezione civile della Corte di cassazione, ravvisando dei dubbi interpretativi su una questione ritenuta di determinante rilievo, trasmetteva gli atti al primo presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
In particolare, la pronuncia di rimessione rilevava che in passato la giurisprudenza di legittimità (segnatamente la sentenza 21712/2004) aveva espresso il parere secondo cui, laddove dall'avviso di ricevimento di un atto notificato a mezzo del servizio postale fosse risultato che la copia dell'atto era stata consegnata a soggetto che aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, "ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso (Cass. 1 marzo 2003, n. 3065), che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione".

Il dubbio posto dall'ordinanza 14528/2009 era peraltro se la suddetta interpretazione dovesse o meno valere anche per l'ipotesi - quale quella sottoposta al suo esame - in cui nell'avviso di ricevimento non risultava barrata alcuna delle dieci caselle dei possibili consegnatari del plico a domicilio (tra le quali le prime due concernenti proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, dell'atto) inserite nel modello di avviso predisposto dall'amministrazione postale e destinate a essere marcate dall'agente postale all'atto della consegna del piego.

La sentenza delle Sezioni unite
Sciogliendo il riferito dubbio ermeneutico, il plenum della Cassazione, con la sentenza 9962 del 27 aprile, ha affermato che a fronte della descritta fattispecie si deve ritenere, salvo querela di falso, che l'agente postale "abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario"…".
Ciò in quanto, si legge nell'arresto, la legge 890/1982 - che come noto reca la disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - prevede, in termini non equivoci, "che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario", mentre "nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario".

Con l'occasione, le Sezioni unite hanno altresì puntualizzato che, in assenza di una prescrizione normativa circa la necessità che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto dal consegnatario del piego con firma leggibile, "è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile".

Considerazioni
L'articolo 7 della legge 890/1982, disciplinando le modalità di recapito dell'atto da notificarsi a mezzo del servizio postale, stabilisce come regola principale quella per cui l'agente postale deve consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario, il quale sottoscrive in segno di ricevuta l'avviso di ricevimento e il registro di consegna.
In subordine, qualora la consegna non possa essere fatta personalmente all'interessato, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia, convivente anche temporaneamente con il destinatario, ovvero addetta alla casa o al servizio di questi. Al riguardo, la norma in questione espressamente stabilisce che, quando la consegna viene effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma del soggetto che riceve l'atto "deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati (avviso di ricevimento e registro di consegna, n.d.a.) dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo".

E' evidente pertanto, come spiegato nell'occasione dalle Sezioni unite che, sulla base del dettato normativo, soltanto nell'ipotesi in cui la copia dell'atto da notificare non venga consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale è tenuto a specificare nell'avviso di ricevimento - le cui risultanze, è opportuno ricordarlo, fanno fede fino a querela di falso - le generalità della persona diversa nei cui confronti la consegna è stata effettuata, l'eventuale grado di parentela esistente tra tale persona e il destinatario dell'atto e l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e il soggetto cui la copia dell'atto fu consegnata.
In mancanza di siffatte specificazioni, allorché l'avviso di ricevimento risulti comunque sottoscritto - e ancorché non sia stata barrata la casella che nel modello di A.R. riguarda il "destinatario" persona fisica o giuridica - dovrà ritenersi, in conformità all'orientamento già espresso dalle sentenze 3065/2003 e 21712/2004 e oggi ribadito dalle Sezioni unite, che la sottoscrizione (ancorché illeggibile) per ricevuta sia stata apposta dal destinatario medesimo.
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