La possibilità di effettuare le notificazioni anche mediante consegna diretta o spedizione a mediante il servizio postale, prevista nell’ambito del processo tributario, non si estende al ricorso per cassazione, che deve essere notificato esclusivamente nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, come precisato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 15445 del 7 giugno scorso.
La pronuncia in commento, al di là della specifica questione di merito oggetto di contenzioso, va segnalata per i puntuali chiarimenti forniti in tema di disciplina applicabile alla notifica del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie, nella specie effettuata direttamente a mezzo del servizio postale attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.
Prima di esaminare le conclusioni assunte dalla suprema Corte, ricordiamo che nell’ambito del processo tributario, regolato dal Dlgs n. 546/1992, ai sensi dell’articolo 20 (articolo 53 per quanto concerne l’appello) il ricorso è proposto “mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”.
Quest’ultima disposizione, anche a fini di semplificazione degli adempimenti, prevede modalità alternative attraverso le quali effettuare la notificazione oltre a quella regolata dal codice di procedura civile mediante ufficiale giudiziario, ovvero:
- direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
- mediante consegna all’ente impositore, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Per completezza, va ricordato, altresì, che tale disciplina della notificazione del ricorso è stata oggetto di modifiche a seguito dell’attivazione del Processo tributario telematico a partire dal 2011, nell’ambito del quale è stata prevista la possibilità di operare la stessa anche con modalità telematica. Tale ultima modalità, peraltro, dal 1° luglio 2019 è divenuta (diverrà) obbligatoria (articolo 16, Dl n. 119/2018), fatta salva la possibilità di avvalersi ancora delle procedure “tradizionali” da parte dei soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992.
Anche la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie può essere effettuata, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche con le modalità di cui al citato articolo 16 del Dlgs n. 546/1992.
Ciò premesso, nella sentenza in argomento, la suprema Corte ha precisato che la possibilità di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta “non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile”.
La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità resta, quindi, soggetta alle regole dettate dal codice di procedura civile e ciò a pena di inammissibilità, “rilevabile d’ufficio” (cfr Cassazione, ordinanze nn. 31115/2018 e 1388/2017), con ciò operando una netta distinzione rispetto alla disciplina applicabile al processo tributario, cioè a quello che si svolge avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.
I giudici di legittimità hanno, altresì, escluso la possibilità – nel caso esaminato – di ricondurre l’operato del difensore nell’ambito applicativo della legge n. 53/1994, che prevede la facoltà, per gli avvocati muniti di procura alle liti, di eseguire in proprio la notificazione di atti in materia civile avvalendosi del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge n. 890/1982.
Tale facoltà, infatti, è subordinata dal legislatore a una serie di prescrizioni a carico del difensore, quali, tra l’altro:
- scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento
- presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell'atto da notificare, in calce ai quali l’ufficio postale appone il timbro di vidimazione. Sulla busta, inoltre, devono inoltre essere apposti il numero del registro cronologico tenuto dal difensore e vidimato dal Consiglio dell’Ordine (nel quale vengono annotate giornalmente le notificazioni), nonché la sottoscrizione e il domicilio del notificante
- presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico,
che non sono state riscontrate nel caso di specie, con la conclusione che “non essendo stata la notifica eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni e neppure nelle forme di rito, il ricorso è inammissibile”.
In conclusione, la notifica del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria non può essere compiuta direttamente mediante una semplice spedizione a mezzo del servizio postale, seppure con raccomandata con ricevuta di ritorno.