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Giurisprudenza

Notifiche via Pec off limits
se il processo non è telematico

Il contenzioso on line è stato esteso alle Ct di tutto il Paese dal 15 luglio. Per il passato, il canale digitale poteva essere utilizzato solo nelle Commissioni con procedura attivata

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, nel contenzioso fiscale, sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del “processo tributario telematico”.
Così ha concluso la Corte suprema, con l’ordinanza 18321del 25 luglio 2017, ove è stato altresì chiarito che, in mancanza di tale presupposto, la notifica elettronica non è conforme ad alcun modello legale e deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.
 
La vicenda processuale
L’8 gennaio 2013 un contribuente proponeva ricorso a mezzo Pec contro un avviso di accertamento per tributi vari, relativo al 2007.
 
La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il gravame, con pronuncia confermata dal Collegio tributario regionale della Campania.
La Ctr ribadiva il verdetto di prime cure osservando, in particolare, che l’utilizzo della Pec, per la notifica dell’originaria impugnazione, effettuata dal procuratore della parte privata ai sensi della legge 53/1994, non era all’epoca consentita e, realizzando una tipologia procedimentale difforme dal modello legale, doveva considerarsi giuridicamente inesistente.
 
Ricorrendo in sede di legittimità, l’interessato censurava la pronuncia della Ctr per avere ritenuto inutilizzabile per la notifica del ricorso introduttivo lo strumento telematico, modalità che, a suo dire, doveva invece ritenersi equiparata alla notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992; si doleva, altresì, per la declaratoria di giuridica inesistenza affermando che, al più, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica, sanabile attraverso la rinnovazione o per raggiungimento dello scopo.
L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
 
La pronuncia della Corte
La Corte ha respinto il ricorso con l’arresto in commento, la cui corposa motivazione prende le fila dall’ordinanza 17941/2016 ove, con riguardo a fattispecie di notifica di una sentenza tributaria a mezzo Pec, risalente al dicembre 2014, il giudice supremo aveva concluso che, nel contenzioso fiscale, la notifica digitale effettuata dal difensore del contribuente all’amministrazione finanziaria “è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, atteso che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992… le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria…”.
 
Nella pronuncia in esame, i togati di piazza Cavour precisano che la modalità di notificazione telematica, prevista dalla legge 53/1994 soltanto per gli “atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, all’epoca dei fatti di cui è causa, non poteva ritenersi ammessa in materia tributaria perché non espressamente disciplinata da specifiche disposizioni, dovendo invece considerarsi vigente ratione temporis l’originaria previsione dell’articolo 16 del Dpr 68/2005, per la quale “le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributano”.
In virtù di ciò, prosegue la Corte, nella fattispecie non può neppure affermarsi l’equivalenza della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta, che è stabilita dall’articolo 48, comma 2, Dlgs 82/2005 (Cad, Codice dell’amministrazione digitale) soltanto “salvo che la legge disponga altrimenti”.
 
La norma di riferimento, spiegano i giudici, è l’articolo 16-bis del Dlgs 546/1992 – come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera h), Dlgs 156/2015 – che, al comma 3, prevede che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”.
Nello specifico, l’articolo 3, comma 3, del Dm 163/2013, ha demandato a successivi decreti ministeriali l’individuazione delle regole tecnico operative volte alla disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (regole poi introdotte con il Dm 4 agosto 2015).
 
In conclusione, precisa la Cassazione, le notifiche a mezzo Pec nel processo tributario “sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico” perché, in mancanza, la notificazione elettronica non è conforme ad alcun modello legale “e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile”.
 
Osservazioni
Nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia, a partire dal 1° dicembre 2015, è stata avviata, dapprima presso le Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria e poi, progressivamente, su tutto il territorio nazionale, la fase di sperimentazione del processo tributario telematico (Ptt).
Dallo scorso 15 luglio, con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il Ptt è attivo in tutto il Paese.
 
Come chiarito nella circolare 2/2016 del dipartimento delle Finanze, il Ptt consente, previa registrazione al Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit), di utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l’apposito applicativo.
Il citato documento di prassi precisa che, nella prima fase attuativa, il processo tributario telematico è soltanto facoltativo e ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali ovvero on line, presso le Ct ove risultino attivate tali modalità. In particolare, poi, “la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente… ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati”.
 
Se, come detto, il Ptt è ormai una realtà presso tutte le Commissioni e, pertanto, è sempre consentito alle parti registrate al Sigit, l’utilizzo della Pec per la notifica degli atti e l’effettuazione del successivo deposito in via telematica presso la Ct adita, si è peraltro posto il problema di comprendere come andassero gestite quelle situazioni in cui, nonostante non fosse ancora stato attivato, la parte avesse comunque proceduto alla notifica a mezzo posta elettronica certificata di un atto del processo tributario (ricorso, appello, sentenza, eccetera).
Al riguardo, in diverse occasioni, la Cassazione ha chiarito che la notificazione della sentenza tributaria eseguita via Pec è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’eventuale successiva impugnazione soltanto nelle realtà territoriali in cui è attivo, ancorché in via soltanto sperimentale, il Ptt; ciò, in quanto “le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel processo tributario sono consentite laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico” (Cassazione, 17941/2016 e 4066/2017).
Di conseguenza, laddove il contenzioso on line non fosse ancora stato attivato, l’eventuale notificazione via Pec della sentenza non sarebbe riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/1992, e non sarebbe pertanto idonea a comportare la decorrenza del termine breve d’impugnazione.
L’ordinanza esaminata, in coerenza con la regola già codificata nelle due pronunce sopra richiamate, estende dunque il medesimo principio anche all’ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
In definitiva, per il passato, lo scrutinio di validità delle notificazioni di atti del processo tributario eseguite a mezzo Pec dovrà necessariamente tener conto degli enunciati principi interpretativi che, confermati più volte dalla Corte, sembrano assumere i connotati di giurisprudenza consolidata.
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