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Giurisprudenza

Nulla la notifica del ricorso effettuata nei confronti della società incorporata

La nullità è sanabile ex nunc per effetto della instaurazione del contraddittorio mediante notifica del controricorso della incorporante entro i termini per impugnare

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La proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di una società non più esistente - la cui inesistenza, in conseguenza della fusione per incorporazione in altra società, sia nota al ricorrente (nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria) - comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte e, quindi, la nullità dell'atto inerente alla instaurazione del contraddittorio da inquadrarsi nell'ambito del combinato disposto (applicabile per analogia) degli articoli 163, n. 2), e 164 del codice di procedura civile.
Tuttavia, affermano sempre i giudici di piazza Cavour, la nullità è sanabile ex nunc, per effetto della instaurazione del contraddittorio mediante la notifica del controricorso della società incorporante, entro i termini per impugnare.

Con queste motivazioni, contenute nella sentenza n. 9432 del 6 maggio 2005, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto (in sede di legittimità) dall'ufficio finanziario. Ma procediamo con ordine.
La vicenda trae spunto da una richiesta di rimborso integrale dell'imposta di registro, oltre relativi interessi, presentata nel 1984 da una società per azioni (X).
Formatosi il silenzio-rifiuto, la società propone, con esito favorevole, ricorso presso la Commissione tributaria di primo grado; in seguito, la Commissione di secondo grado, prima, e la Commissione tributaria centrale, poi, rigettano i mezzi di gravame proposti dall'Amministrazione finanziaria. Con ricorso notificato il 4 maggio 2004, allora, l'ufficio finanziario chiede la cassazione della sentenza emessa dal giudice di merito.

La società per azioni (Y) resiste con controricorso, notificato il 3 giugno 2004, affermando di costituirsi nel giudizio di legittimità al solo fine di eccepire la nullità o inammissibilità del ricorso introduttivo e puntualizza che la propria costituzione, attraverso la notificazione del controricorso, non può sanare in alcun modo l'eccepita nullità, intervenendo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione.
L'eccezione viene fondata sulla circostanza che già durante lo svolgimento del giudizio davanti alla Commissione tributaria di I grado si era formalmente costituita in giudizio la Società Y - quale incorporante della ricorrente società X - allegando copia dell'atto di fusione per incorporazione datato dicembre 1987. Pertanto è illegittima, secondo la tesi sostenuta dalla controricorrente, la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti della società X, già da tempo inesistente; tale nullità, inoltre, è suscettibile di sanatoria, ma ciò solo a condizione che la notificazione avvenga entro il termine utile per l'impugnazione.

Per i giudici della suprema Corte, che in primis evidenziano la rilevabilità d'ufficio delle questioni sollevate dalla società controricorrente, entrambe le censure sono fondate.
Per la Cassazione, infatti, è ius receptum - per un insegnamento datato (cfr. Cass. n. 6612/1983 e n. 6404/1984) e ormai definitivamente consolidato - che il fenomeno della fusione e/o incorporazione di società, di cui agli articoli 2504 e 2504-bis del codice civile, realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un oggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione o di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti.
Ulteriore conseguenza di tale assunto è che ogni atto di natura sostanziale e/o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che, subentrando ex articolo 110 del codice di procedura civile, è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione e/o incorporazione.

Applicando questi principi alla fattispecie in esame, i giudici di piazza Cavour rilevano che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe dovuto evocare in giudizio la società X, dal momento che la società Y aveva incorporato quella X sin dal lontano dicembre 1987, come era stato ampiamente dimostrato (fatto pacifico e non contestato) già nel corso del primo grado di giudizio.
Pertanto, secondo un rigoroso ma condivisibile ragionamento dei giudici della suprema Corte, essendo stato il ricorso per cassazione rivolto e notificato nei confronti di una società non più esistente - la cui inesistenza, in conseguenza della fusione per incorporazione, era ben nota all'Amministrazione finanziaria - l'atto di impugnazione deve ritenersi nullo per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius.

Del pari lineare e ineccepibile è il principio affermato dalla Cassazione in ordine al secondo profilo censurato dalla società controricorrente e cioè, che la propria costituzione in giudizio non ha prodotto un effetto sanante del vizio acclarato.
La suprema Corte puntualizza come il ricorso per cassazione proposto contro un soggetto inesistente sia inammissibile per nullità dell'atto; tuttavia può avere efficacia sanante la costituzione del soggetto subentrato, a condizione però che il relativo controricorso sia notificato entro e non oltre la scadenza del termine per proporre impugnazione (cfr., ex multis, Cass. n. 3762/1995, n. 3967/1999 e n. 6409/2004).
Questa condizione, tuttavia, rileva la Corte non si è verificata nella fattispecie in esame (il termine "lungo" per proporre ricorso per cassazione scadeva il 4 maggio 2004 e il controricorso della società è stato notificato il 3 giugno 2004), pertanto, la notifica del controricorso non può avere efficacia sanante.


NOTE:
1) Conforme cfr. anche Cass. sentenza n. 8254 del 29 aprile 2004.

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