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Giurisprudenza

La nullità della notifica è sanata dalla presentazione del ricorso

Non vale appellarsi all’irritualità della comunicazione: contestare significa conoscere il contenuto dell’atto

La notificazione dell'atto di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto retroattivo, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto medesimo.
La sanatoria si verifica in applicazione dell'articolo 160 del codice di procedura civile, il quale, attraverso il rinvio al precedente articolo 156, prevede che la nullità di una notifica non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, pervenendo a conoscenza del destinatario.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 1044/2010, ove è stato anche precisato che l'irritualità della notifica di un atto fiscale non ne determina l'inesistenza.

Vicenda di merito e giudizio di legittimità
Avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente contro un avviso di rettifica Iva, l'ufficio proponeva appello.
Con sentenza n. 44/7/2007, il giudice tributario regionale rigettava il gravame, affermando la nullità insanabile della notifica dell'atto impositivo, in quanto non effettuata previamente alla società e, in mancanza, al suo legale rappresentante.

La parte pubblica adiva quindi il giudice di legittimità assumendo, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 56 del Dpr 633/1972, relativamente all'affermazione della Commissione regionale secondo la quale gli avvisi emessi dall'ufficio assumono giuridica esistenza con la rituale notificazione.
La doglianza in questione è stata accolta sul rilievo che "la non definitività dell'avviso di accertamento o rettifica, conseguente ad irrituale notifica dello stesso, non comporta la inesistenza dell'atto medesimo (v. sent. n. 6476 del 19/03/2007)".

Con altro motivo l'Agenzia assumeva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 del codice di procedura civile, laddove la Ctr non aveva rilevato che la nullità della notificazione dell'atto impositivo sarebbe stata sanata dall'impugnazione proposta dall'interessato.
Anche questa seconda censura è stata ritenuta fondata dai giudici di legittimità, che hanno richiamato il principio secondo il quale "la notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto 'ex tunc', dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso".

A favore di tale conclusione, precisa l'ordinanza in esame, opera da un lato la circostanza che "l'avviso di accertamento ha natura di 'provocatio ad opponendum', la cui notificazione è preordinata all'impugnazione", dall'altro, il fatto che l'articolo 60 del Dpr 600/1973 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di Iva ex articolo 56 del Dpr 633/1972) "richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le 'norme stabilite dall'articolo 137 cod. proc. civ., e segg.' così rendendo applicabile l'articolo 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente articolo 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo".

Considerazioni
La pronuncia si riporta a un principio che costituisce un approdo interpretativo oramai da ritenere consolidato nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità.
La "storica" sentenza 19854/2004, emessa a sezioni unite, che intervenne a dirimere un lungo contrasto formatosi tra i giudici della Suprema corte, sancì alcuni principi che ancora oggi guidano l'interpretazione dei collegi giudicanti in merito agli effetti dell'impugnazione di un atto tributario la cui notifica sia viziata sotto il profilo della nullità.

In particolare, detta pronuncia - sul rilievo che la natura sostanziale dell'atto di accertamento non costituisce un ostacolo insormontabile all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella disciplina tributaria (articolo 60 del Dpr 600/1973) - ha chiarito che la vigenza in ambito fiscale delle regole sulla notificazione fissate dalla norma processuale civilistica comporta l'applicazione, quale necessità logica, anche del regime delle relative nullità e della disciplina sulle sanatorie "che costituisce una sorta di limite alla dichiarazione di nullità, non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in materia di notificazione di atti di accertamento, pur regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso".

Successivamente, la riferita regola iuris è stata ribadita da numerose pronunce delle sezioni semplici della Corte di cassazione.
Tra le più recenti merita di essere segnalata, per l'abbondante richiamo di precedenti in termini, la sentenza 5472/2009.
In questa pronuncia, la Cassazione ha affermato che dall'applicazione, per l'avviso di accertamento, delle norme sulle notificazioni dettate per il processo civile consegue "che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 5/10/2004, 19854, e, conformemente, Cass., 24/11/2004, n. 22197; Cass., 9/6/2005, n. 12153; Cass., 25/11/2005, n. 24962; Cass., 31/10/2006, n. 23469; Cass., 10/3/2008, n. 6347. Contra, ma isolatamente, v. peraltro Cass., 23/04/2008, n. 10477)".

L'ordinanza 1044/2010 ribadisce dunque che, anche con riguardo agli atti tributari, si applica la regola di cui al combinato disposto dell'articolo 160 e del terzo comma dell'articolo 156 del codice di rito civile, e che pertanto la nullità della notificazione "non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
In definitiva, nel caso di impugnazione di un atto la cui notificazione si assuma affetta da nullità, laddove l'interessato mostri di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto medesimo e abbia potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento.
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