Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Giurisprudenza

Nullo l’atto notificato ai coeredi ma intestato al de cuius

Se l’ufficio era a conoscenza del decesso del contribuente

_836.jpg

La notifica di un atto di accertamento intestato al contribuente deceduto può essere eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del de cuius, semprechè questi non abbiano fornito le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, ovvero l’ufficio non fosse a conoscenza del decesso.
Quanto sopra emerge dalla sentenza n. 8272 del 7 aprile 2006 della Corte di cassazione, con la quale è stato affermato che la notifica del ruolo ancora intestato al de cuius, con l’ufficio che era a conoscenza del decesso e dei nominativi degli eredi, presso l’ultimo domicilio del defunto e senza l’indicazione dei nominativi di tutti gli eredi, è causa di nullità dell’atto (cfr Cassazione, sezione tributaria, nn. 13504 e 10659 del 2003, 11447 del 2002 e 3865 del 2001).

A tale riguardo, l’articolo 65, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli eredi del contribuente hanno l’obbligo di comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tale comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Se quanto precede non è possibile, la medesima disposizione prevede (comma 4) che la notifica degli atti ancora intestati al contribuente deceduto può esser effettuata nei confronti degli eredi a condizione che la stessa notifica sia eseguita a questi ultimi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del de cuius.

Per il tema in esame occorre ricordare i principi introdotti dallo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) - da considerare, nella parte che qui interessa, come un mero sviluppo delle disposizioni contenute nel citato articolo 65, frutto dell’esigenza di rendere più trasparenti i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il cittadino-contribuente - che all’articolo 6 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, provvedendo a darne comunicazione nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Amministrazione. Il terzo comma dello stesso articolo dispone, inoltre, il divieto di chiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio procedente.

Dal punto di vista civilistico, al fine del pagamento dei debiti, è previsto (articolo 754 c.c.) che gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Da qui l’obbligo, per l’erede, di effettuare il pagamento delle imposte da quando si è aperta la successione. I beni ereditari si unificano e si confondono con il patrimonio dell’erede; per evitare ciò, quest’ultimo, quando si è in presenza di debiti o di una situazione non troppo chiara, può accettare l’eredità “con beneficio di inventario”, cosa che dà modo all’erede di mantenere il suo patrimonio separato e di pagare i debiti ereditari solo nei limiti dell’attivo.
Soltanto la rinuncia all’eredità non fa scattare la soggettività passiva delle persone chiamate all’eredità: in questo caso, non c’è un subentro del soggetto rinunciatario nella posizione fiscale del de cuius.
Per quanto riguarda, infine, l’obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie, l’articolo 8 del Dlgs 472 del 1997 prevede che questa non si trasmette agli eredi.

In fatto, l’ufficio finanziario, a seguito del decesso del contribuente, ha rinotificato gli avvisi di accertamento agli eredi presso i loro domicili fiscali. Questi ultimi hanno proposto ricorso e la Commissione tributaria di primo grado, nell’accoglierlo, ha dichiarato illegittimi gli atti emessi. L’ufficio ha proposto appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale e, a seguito di ciò, ha provveduto, in assenza di impugnativa, a iscrivere a ruolo le imposte pretese a nome del defunto, notificando cartella di pagamento e avviso di mora ai coeredi.
Uno dei coeredi ha prodotto ricorso avverso i predetti atti e la Commissione tributaria provinciale lo ha accolto, annullando l’iscrizione a ruolo e il successivo avviso di mora. La Commissione tributaria regionale ha poi respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo che i titolari del rapporto tributario dovevano essere considerati i singoli eredi, di cui l’ufficio conosceva le generalità e il domicilio, atteso che in precedenza gli aveva già notificato gli avvisi di accertamento.

La Corte di cassazione, nel riconoscere che la segreteria della Commissione tributaria non è tenuta a effettuare verifiche o ricerche anagrafiche in relazione alla notifica di un atto di appello, trasmessole per gli adempimenti di cui all’articolo 22 del Dpr 636 del 1972, ha affermato che l’onere di notificare l’atto di appello nominativamente e singolarmente ai vari eredi spetta all’ufficio.
Da qui emerge il principio che la notifica di un atto di accertamento intestato al contribuente deceduto può essere indirizzata collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, a condizione che gli stessi non abbiano comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, ovvero che comunque l’ufficio non fosse a conoscenza del decesso.

Nel caso di specie, la notifica del ruolo intestato al de cuius è causa di nullità dell’atto in cui non emergono individuate le controparti del rapporto tributario.
Sull’argomento in esame, allo stesso modo, la giurisprudenza ha affermato che se l’ufficio non è venuto a conoscenza della morte del contribuente (in quanto gli eredi non hanno provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 65, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973 e in quanto siffatta notizia non sia pervenuta “aliunde” all’ufficio stesso) deve notificare legittimamente l’atto impositivo al contribuente defunto nel suo ultimo domicilio fiscale (Cassazione, 8 agosto 2005, n. 16699).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/nullo-latto-notificato-ai-coeredi-ma-intestato-al-de-cuius