La Ctr Calabria ha stabilito che il soggetto che subentra alla guida di un'associazione non riconosciuta risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se queste siano state contratte dal precedente legale rappresentante, avendo l'onere di presentare le dichiarazioni dei redditi dell'ente.
Questo il contenuto della sentenza n. 1730, depositata il 17 maggio 2021.
I fatti in causa, il processo in Ctp e l'appello
La Ctp di Catanzaro respingeva il ricorso di un contribuente, avverso un avviso di accertamento Irap ed Ires, relativo a una annualità di imposta.
Tra i motivi di gravame presentati avanti alla Ctr Calabria, il contribuente lamentava violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 cc e la propria carenza di legittimazione passiva, quale coobbligato dell'associazione sportiva in questione.
L'Agenzia delle entrate, nel costituirsi nel giudizio di appello, opponeva che l'Amministrazione finanziaria avesse dato prova della concreta ingerenza del contribuente nell'attività negoziale dell'ente, dimostrando che lo stesso aveva facoltà di operare e gestire i conti correnti dell'associazione, sui quali erano transitati gli incassi relativi alle fatture emesse e non dichiarate.
La sentenza della Ctr calabrese
Nel respingere il gravame, per quanto ci occupa, la Ctr Calabria affronta la questione della dedotta carenza di legittimazione passiva del privato rispetto alla pretesa tributaria.
Secondo il contribuente, infatti, la carenza di legittimazione discendeva dal fatto che egli avesse assunto la qualifica di legale rappresentante dell'associazione sportiva solo dopo l'anno fiscale oggetto di accertamento a carico dell'ente, con la conseguente propria irresponsabilità per le obbligazioni sorte in precedenza, e non sarebbe risultata provata una sua ingerenza nelle scelte dell'associazione, prima dell'assunzione della carica.
Il nuovo rappresentante legale
Sul punto – osserva, tuttavia, la Ctr – la Cassazione ha avuto occasione di stabilire che, in tema di associazione non riconosciuta, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale del rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale, ex articolo 38 cc, del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta – derivanti ex lege dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura (cfr. Cassazione n. 3093/2021).
Il caso di specie
Il principio affermato dalla Corte di legittimità è, quindi, che il soggetto che subentra alla guida di un'associazione non riconosciuta, come quella in questione, risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi pregressi, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante, in virtù dell'onere di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e di operare, ove necessario, le rettifiche della stessa.
Ciò posto, il Collegio regionale osserva, in definitiva, che vi fosse un ulteriore elemento che faceva propendere per l'infondatezza dell'eccezione del contribuente, ossia che il privato, ancor prima della formale assunzione della qualifica di legale rappresentante dell'associazione, era colui il quale effettuava, anche nell'anno di imposta considerato, le movimentazioni finanziarie per conto dell'associazione, operando direttamente sul conto corrente dell'associazione.
Conclusioni
A mente dell'articolo 38 cc, come noto, delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute, quali le associazioni sportive, rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La pronuncia in commento, in particolare, ribadisce l'orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, secondo cui rispondono dei debiti fiscali dell'ente, sia coloro che si occupano degli adempimenti dell'associazione che il rappresentante legale della stessa.
Infatti, i debiti in questione sorgono non su base negoziale ma ex lege ed il rappresentante legale, identificato con il Presidente, appare il soggetto che, in forza del ruolo posseduto, detiene la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (cfr. Cassazione n. 19985/2019).
Non solo, egli ha anche l'onere di verificare la correttezza della situazione fiscale dell'ente, relativa agli esercizi in cui non era in carica, dovendo presentare le dichiarazioni fiscali e potendo, in caso di riscontrate irregolarità, procedere alla rettifica delle dichiarazioni sottoscritte dal precedente Presidente.