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Giurisprudenza

Obbligo dichiarativo ripartito
se l’azienda è sotto sequestro

L’amministratore giudiziario, come correttamente affermato dall’Agenzia, è un organo di garanzia previsto dalla legge perfettamente legittimato a ricevere la notifica degli avvisi di accertamento

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L’imprenditore sequestratario e il custode giudiziario sono entrambi obbligati alla dichiarazione fiscale (parziale) in relazione all’anno in cui il sequestro preventivo, ex articolo 321 cpp, ha avuto esecuzione. Il giorno di effettuazione della misura cautelare rappresenta lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e, simmetricamente, quella afferente all’amministratore giudiziario.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8383 del 23 marzo 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda parte da un avviso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione, notificato sia al legale rappresentante della società sia al custode giudiziario nel frattempo nominato a seguito del sequestro preventivo dell’azienda. L’amministratore giudiziario impugnava l’avviso di accertamento eccependo l’omessa notifica degli atti presupposti (questionario e invito a fornire documentazione contabile notificati solo al legale rappresentante).

La Ctp accoglieva il ricorso ritenendo l’amministratore giudiziario non tenuto a presentare la dichiarazione in virtù di espressa dispensa da parte dell’autorità giudiziaria.
La sentenza veniva confermata in appello. In particolare, secondo la Ctr, la nomina del custode non comporta alcuna decadenza del rappresentante legale al quale correttamente erano state rivolte le richieste istruttorie, salvo poi procedere erroneamente alla notifica dell’accertamento al custode.

Con il successivo ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava, tra l’altro, violazione dell’articolo 2409 cc ritenendo che l’amministratore giudiziario fosse organo di garanzia previsto dalla legge e perfettamente legittimato a ricevere la notifica degli atti impositivi.
La Cassazione ha accolto il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, l’ufficio ha correttamente notificato l’avviso di accertamento sia al legale rappresentante della contribuente sia all’amministratore giudiziario nominato, a seguito di sequestro preventivo, nel procedimento penale. Entrambi, infatti, sono legittimati all’impugnazione, in relazione all’operato a ciascuno temporalmente imputabile.

Il giorno dell’esecuzione della misura cautelare reale è il momento d’inizio della gestione dell’impresa da parte del custode giudiziario; di conseguenza, in riferimento all’anno immediatamente precedente, il “contribuente”, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 56, comma 1, del Dpr n. 633/72, è l’imprenditore sequestratario tenuto alla presentazione della dichiarazione e, per l’effetto, in quanto soggetto passivo delle imposte, legittimo destinatario dell’eventuale notificazione di avviso di accertamento, quale momento di emersione della pretesa impositiva.

L’esecuzione della misura segna, dunque, lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e quella, simmetricamente, afferente all’amministratore giudiziario.
Per cui, nell’anno successivo l’esecuzione della misura cautelare, l’uno e l’altro sono distintamente tenuti, per le rispettive porzioni d’esercizio, alla presentazione di una dichiarazione parziale, cui ciascuno è obbligato, salvo che, in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’imprenditore sequestratario con l’amministratore giudiziario (oltretutto nel suo stesso interesse, per il caso di ritorno nella disponibilità del compendio), i due concordino nella presentazione di una dichiarazione congiunta, della quale paritariamente si assumono la responsabilità, sulla base della documentazione, dal primo, resa disponibile e, dal secondo, comunque acquisita o reperita (cfr Cassazione, pronunce n. 6111/2019 e n. 29487/2021).
Pertanto, la Cassazione ha precisato che, in caso di sequestro preventivo della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.

Ulteriori osservazioni
Il sequestro dell’azienda incide certamente sulla disponibilità dei beni che la compongono, perché determina lo spossessamento in danno del sequestrato, ma in ogni caso non può comportare l’esclusione o anche solo la sospensione dell’assoggettamento dell’imprenditore alle imposte per gli esercizi precedenti alla sua adozione, perché – sul piano generale – esso non determina affatto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi all’attività d’impresa in capo al custode giudiziario.

La circostanza che l’imprenditore non abbia più poteri di amministrazione non può incidere sull’esecuzione degli adempimenti fiscali relativi al periodo precedente al sequestro non venendo meno la sua capacità di agire né quella processuale: del resto nel caso di imprenditore individuale è evidente che il sequestro della sola azienda non fa venire meno l’intera sua capacità reddituale in quanto limitato solo ai beni facenti parte del complesso organizzato. Quindi, in questi casi, non si determina alcuna impossibilità materiale e giuridica di presentare la dichiarazione da parte del contribuente ma al più delle mere difficoltà materiali (dovute alla mancata disponibilità delle scritture contabili) superabili con un minimo di diligenza da parte del contribuente mediante interlocuzione con la competente Autorità giudiziaria. Del resto il contribuente è tenuto a prestare la stessa diligenza nella ricostruzione della contabilità anche nell’ipotesi in cui abbia denunciato il furto della stessa (cfr Cassazione, pronunce n. 6111/2019 e n. 18028/2016).

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