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Giurisprudenza

Occhio all'errore

Quando i vizi sono connessi alla compilazione, all'intestazione e alla notificazione della cartella il ricorso va proposto nei confronti del Concessionario della riscossione e non contro l'ufficio

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E' legittima l'iscrizione a ruolo, effettuata a carico del contribuente, per il recupero di somme erroneamente rimborsate, a nulla rilevando eventuali vizi di notifica della relativa cartella, se non eccepiti dinanzi al Concessionario della riscossione che è parte processuale ex articolo 10 del Dlgs 546/92, quando, come nella fattispecie in questione, i vizi riguardino errori connessi alla compilazione, all'intestazione e alla notificazione della cartella.

Il caso affrontato dalla Commissione tributaria regionale
La controversia è nata dall'impugnazione proposta dal contribuente avverso la cartella in esame, emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate, con cui si sosteneva la nullità della stessa per difetto di motivazione, intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, e infondatezza della pretesa tributaria. Il ricorso veniva proposto esclusivamente nei confronti dell'ufficio finanziario dell'Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che la notifica della cartella era stata effettuata oltre il termine di decadenza previsto dall'articolo 43 del Dpr 600/73 e dall'articolo 17 del Dpr 602/73.

Avverso la sentenza, l'Amministrazione proponeva appello e, con riferimento alla eccepita tardività della notificazione della cartella, faceva rilevare che l'eventuale vizio non poteva a essa essere addebitato, in quanto, in relazione a tale aspetto, la controparte in giudizio del contribuente doveva essere il Concessionario della riscossione, munito della capacità processuale per esplicita previsione normativa (articolo 10 del Dlgs 546/92). Conseguentemente, l'eccezione di parte doveva essere dichiarata inammissibile d'ufficio da parte del giudice, per relativo difetto di "legitimatio ad causam" sul punto in capo all'ufficio.

La posizione della Commissione tributaria regionale
Investita della suddetta problematica, la Commissione tributaria regionale di Roma ha accolto il gravame opposto dall'Amministrazione, ritenendo, dunque, legittimo il ruolo dell'ufficio finanziario.
In particolare, il Collegio, ha rilevato che "il ritardo della notifica della cartella che, ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73, nella versione applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto essere effettuata entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo, non è ascrivibile alla responsabilità dell'Ufficio essendo invece unicamente riferibile a quella del Concessionario del servizio di riscossione il quale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 546/92, è parte nel processo tributario quando, come nella fattispecie in esame, l'oggetto della controversia riguarda errori connessi alla compilazione, all'intestazione ed alla notificazione della cartella".
I giudici hanno ancora rilevato che, vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo e non necessario, non poteva essere ordinata la chiamata in causa del Concessionario nel giudizio di appello, come richiesto dal contribuente resistente.

Riflessioni
Il principio, già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr, tra le altre, Commissione tributaria regionale Basilicata, sentenza n. 27 del 02/03/1999, Commissione tributaria regionale Lazio, sentenza n. 6 del 28/1/2003, Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza n. 4 del 20/2/2003, Commissione tributaria provinciale Bari, sentenza n. 36 del 30/4/2003), è stato in più riprese affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Cassazione, con la sentenza n. 6450/2002 ha rilevato che "ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 546/92, quando venga notificato il ruolo, l'impugnazione si propone contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato per motivi attinenti alla debenza del tributo; contro il Concessionario per vizi propri dell'atto o del procedimento esecutivo. La norma non lascia adito a dubbi interpretativi"; ancora, con la sentenza n. 14669 del 12/7/2005, la stessa Corte ha specificato che "la legittimazione passiva del Concessionario della riscossione sussiste "solo" nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili nel senso che trattasi di errori a lui imputabili come la compilazione o intestazione della cartella di pagamento oppure la notifica della stessa".

Non di rado, tuttavia, le controversie avverso le cartelle di pagamento vengono instaurate esclusivamente nei confronti dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate anche nelle ipotesi in cui i vizi eccepiti siano circoscritti all'atto della riscossione (cartella di pagamento).
Il potenziale ricorrente, dunque, al fine di evitare tale frequente errore processuale, sarà tenuto a ricordare che la cartella di pagamento, pur portando una pretesa tributaria dell'Amministrazione, è comunque un atto emesso dal Concessionario della riscossione, il quale è responsabile sostanziale e processuale per eventuale illegittimità della relativa procedura; in effetti, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non ha né conoscenza né competenza di tale procedura, e non può, dunque, essere ritenuto responsabile per eventuali vizi della stessa, come specificato dalla sentenza in commento.

Pertanto, nell'ipotesi di impugnazione della cartella di pagamento finalizzata a sostenerne in giudizio l'illegittimità, sarà necessario individuare se tale eccepita illegittimità insista sulla esistenza ovvero validità del credito tributario opposto dall'Amministrazione (il rapporto giuridico di imposta), nel qual caso il ricorrente dovrà chiamare in causa l'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, ovvero se tale illegittimità consegua a un vizio relativo alla formazione materiale della cartella di pagamento, nel qual caso la controparte in giudizio dovrà essere, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 546/92, il Concessionario della riscossione. Sarà sempre possibile, inoltre, qualora si intenda contestare sia i vizi materiali della cartella che quelli relativi alla sussistenza del credito tributario, chiamare in causa entrambe le controparti (litisconsorzio passivo).

Così, ad esempio, sussisterà la "legitimatio ad causam" in capo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nelle ipotesi in cui il contribuente eccepisca l'avvenuto versamento delle imposte iscritte a ruolo, la rideterminazione ex lege delle sanzioni per il principio del "favor rei" (che potrà dar luogo a un provvedimento di sgravio parziale o totale da parte dell'Agenzia delle entrate), la prescrizione del debito tributario, la inesistenza ovvero invalidità dell'atto presupposto alla base della cartella (avviso di accertamento), l'avvenuta definizione dell'obbligazione tributaria per adesione a una legge agevolativa (sanatoria, condono). Viceversa, saranno esempi di "legitimatio ad causam" sussistente in capo al Concessionario, le eccezioni relative alla difformità tra il debito effettivo di imposta e quello portato dalla cartella di pagamento, la invalidità della procedura di notifica e le altre ipotesi riferite alla formazione materiale della cartella.
La specificazione è importante, in quanto la erronea individuazione della controparte processuale sarà di norma accertata dal giudice, il quale dovrà rilevare il difetto di legittimazione passiva del soggetto chiamato in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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