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Giurisprudenza

Oicvm esteri: rimborso sui dividendi,
ma soltanto ad alcune condizioni

All’attenzione della Corte di giustizia europea, la tassazione degli utili derivanti da fondi di investimento nazionali ed esteri, in un caso che coinvolge Germania e Paesi Bassi

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La Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 63 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa nazionale di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta su dividendi da esso percepiti da parte di entità stabilite in tale Stato membro, per il motivo che detto fondo non fornisce la prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti fissati dalla legge. Diversamente, la norma sovranazionale richiamata osta alla norma nazionale in base a cui, qualora sussistano determinate condizioni, discrimini il fondo non residente rispetto a quello residente (causa C-156/2017).
 
I fatti
Un fondo di investimento tedesco costituiva un Oicvm (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari), di tipo aperto, quotato in Borsa, privo di personalità giuridica e personalmente esentato dall’imposta sugli utili in Germania. Esso effettuava investimenti per conto di privati.
Le sue azioni erano quotate presso la Borsa tedesca, ma la loro negoziazione avveniva mediante il sistema global stream system.
 
La tassazione dei dividendi
Detto fondo percepiva, in alcuni esercizi, dividendi distribuiti da società aventi sede nei Paesi Bassi, delle quali deteneva azioni.
Tali dividendi erano assoggettati a un’imposta del 15%, ritenuta alla fonte, conformemente alla convenzione del 16 giugno 1959, tra Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania, volta a evitare doppie imposizioni.
Il fondo, diversamente dai fondi di investimento stabiliti nei Paesi Bassi aventi i requisiti per essere qualificati come Oicf (organismi di interesse collettivo a carattere fiscale), non aveva potuto beneficiare del rimborso di detta imposta in base alla legge nazionale.
Detto ente, inoltre, non era assoggettato nei Paesi Bassi all’obbligo di effettuare una ritenuta obbligatoria dell’imposta sui dividendi da esso stesso distribuiti.
 
Il diritto interno
Secondo le norme tributarie nazionali, i privati che hanno investito in un fondo comune di investimento sono considerati beneficiari di un importo minimo teorico di dividendi. Gli importi che, di conseguenza, sono tassati oltre all’importo effettivamente distribuito sono denominati “prodotti equiparati a una distribuzione”.
Nel corso degli anni in considerazione, i privati tedeschi che avevano investito in simili fondi beneficiavano di un’esenzione d’imposta applicabile alla metà della loro base imponibile, che corrispondeva agli utili effettivamente distribuiti maggiorati degli eventuali “prodotti equiparati a una distribuzione”.
Fino al 2004, la normativa interna consentiva a tali privati di imputare integralmente – sull’imposta tedesca riscossa su metà della base imponibile tassata – l’importo dell’imposta dei Paesi Bassi sui dividendi a carico del fondo comune di investimento. A seguito di una modifica della normativa, tale imputazione è stata limitata, dal 2004 al 2008, a metà dell’imposta dei Paesi Bassi ritenuta alla fonte e l’imputazione non poteva più essere effettuata se il fondo comune di investimento avesse scelto di dedurre dagli utili l’imposta estera ritenuta alla fonte.
 
Il procedimento amministrativo e contenzioso
Il fondo chiedeva, quindi, al Fisco dei Paesi Bassi il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta a suo carico su dividendi distribuiti da società dei Paesi Bassi per alcuni esercizi.
L’ispettore del servizio tributario, tuttavia, respingeva tali domande.
La vertenza finiva, allora, dapprima avanti al Tribunale di Zeeland‑West‑Brabant e, poi, al giudice di ultima istanza dei Paesi Bassi.
 
Le questioni pregiudiziali
Pertanto, la Corte suprema dei Paesi Bassi, constatato un possibile contrasto con il diritto europeo e sospeso il procedimento, ha sottoposto alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali che seguono:

  • se l’articolo 63 Tfue osti a che a un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta sugli utili a esso versati da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non è sostituto d’imposta ai fini dell’imposta olandese sui dividendi, mentre tale rimborso è concesso a un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nel Paese, che distribuisce annualmente ai suoi soci o ai suoi detentori di partecipazioni i suoi redditi d’investimento previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi dovuta
  • se l’articolo 63 Tfue osti a che a un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta su dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non dimostra che i suoi soci o i suoi detentori di partecipazioni soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale
  • se l’articolo 63 Tfue osti a che a un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta su dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non distribuisce integralmente ogni anno ai suoi soci o i suoi detentori di partecipazioni gli utili percepiti dai suoi investimenti al più tardi entro l’ottavo mese dopo la chiusura dell’esercizio, anche se nel Paese in cui tale fondo d’investimento è stabilito, in forza della normativa ivi vigente, gli utili percepiti dai suoi investimenti che non sono stati distribuiti a) sono considerati come distribuiti o b) sono inclusi nell’imposta che tale Stato preleva da detti soci o detentori di partecipazioni come se gli utili fossero stati distribuiti, mentre il rimborso in questione viene concesso a un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi che distribuisce annualmente gli utili percepiti dai suoi investimenti ai suoi soci o ai suoi detentori di partecipazioni previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi. 

La risposta della Corte
Preliminarmente la Corte osserva che, secondo le norme dei Paesi Bassi, un fondo di investimento che soddisfi i requisiti relativi agli Oicf beneficia, per quanto riguarda i dividendi percepiti, di un trattamento fiscale più favorevole di quello al quale sono assoggettati i fondi di investimento che non soddisfano tali requisiti, ivi compresi i fondi di investimento non residenti.
Orbene, dal 2002 al 2006, i requisiti relativi all’azionariato prevedevano soglie di partecipazione che non dovevano essere superate dai detentori di azioni o di certificati di partecipazione di un fondo affinché quest’ultimo potesse essere qualificato come Oicf. Tali soglie variavano in funzione del fatto che le azioni o i certificati di partecipazione del fondo fossero o meno ufficialmente quotati presso la Borsa di Amsterdam.
Inoltre, prosegue la Corte, secondo la normativa nazionale applicabile dal 1° gennaio 2007, per poter beneficiare del regime degli Oicf, le azioni o le partecipazioni di un organismo di investimento devono essere ammesse alla negoziazione su un mercato di strumenti finanziari o il fondo o il suo gestore devono disporre di un’autorizzazione o esserne dispensati in base a tale legge.
 
La successione di norme applicabili
In particolare – osserva la Corte - la normativa nazionale applicabile nel periodo 2002-2006, così come quella applicabile dal 1° gennaio 2007, non distingueva i fondi di investimento residenti dai fondi di investimento non residenti, nel senso che i requisiti ai quali era subordinato il rimborso dell’imposta sui dividendi si applicavano indistintamente a entrambi tali tipi di fondi.
Per quanto riguarda la normativa nazionale applicabile nel periodo 2002‑2006, i fondi di investimento le cui azioni o le cui partecipazioni non erano quotate presso la Borsa di Amsterdam dovevano soddisfare requisiti più rigorosi rispetto ai fondi di investimento le cui azioni o partecipazioni erano state quotate presso tale Borsa.
Per quanto concerne, invece, la normativa nazionale applicabile a partire dal 1° gennaio 2007, per poter beneficiare del regime degli Oicf, le azioni o le partecipazioni di un organismo di investimento devono essere ammesse alla negoziazione su un mercato di strumenti finanziari, quale previsto dalla legge recante disposizioni sui mercati finanziari e sulla loro vigilanza.
 
L’assetto probatorio richiesto
Per quanto riguarda le prove che devono essere fornite dai fondi di investimento non residenti al fine di dimostrare che soddisfino i presupposti per poter beneficiare del regime degli Oicf e, pertanto, ottenere il rimborso dell’imposta sui dividendi da essi versata, la Corte osserva che i contribuenti non residenti non possono essere assoggettati a oneri amministrativi eccessivi che li mettano in una condizione di effettiva impossibilità di beneficiare di un vantaggio fiscale.
Detta circostanza non si rinveniva nel caso di specie, atteso che l’impossibilità di fornire la prova dei requisiti relativi all’azionariato discendeva dalla scelta del modello di negoziazione delle quote operata dal fondo di cui trattasi.
 
Fondi residenti e non residenti
La Corte passa poi a esaminare il requisito cui è subordinato il rimborso dell’imposta sui dividendi e che concerne la redistribuzione degli utili di un fondo, che è formulato in termini generali e non stabilisce alcuna distinzione tra i fondi di investimento residenti e i fondi di investimento non residenti.
Secondo i giudici, subordinare la possibilità di ottenere il rimborso della ritenuta alla fonte al rigoroso rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale, a prescindere dalle condizioni di legge alle quali i fondi di investimento non residenti sono assoggettati nel loro Stato di stabilimento, equivarrebbe a riservare ai soli fondi di investimento residenti la possibilità di beneficiare di un trattamento favorevole dei dividendi. Pertanto – afferma la Corte – affinché le condizioni previste dalla disciplina di uno Stato membro, pur essendo indistintamente applicabili ai fondi di investimento residenti e non residenti, non svantaggino, di fatto, i non residenti, questi ultimi devono essere messi in grado di dimostrare di trovarsi, a causa del contesto normativo vigente nel loro Stato di stabilimento, in una situazione paragonabile a quella dei fondi d’investimento residenti che soddisfano tali requisiti.
Nel caso di specie, risulta che il requisito relativo alla redistribuzione degli utili sia legato all’obiettivo del regime degli Oicf di far sì che il rendimento degli investimenti che un privato realizza tramite un organismo di investimento sia lo stesso del rendimento degli investimenti realizzati a titolo individuale. A tal fine, emerge altresì che il legislatore nazionale ha ritenuto essenziale che gli organismi di investimento facessero circolare al più presto gli utili derivanti dagli investimenti verso i risparmiatori di cui hanno investito i fondi.
Inoltre, per quanto riguarda il nesso tra l’obbligo di ridistribuzione e l’imposizione a livello degli investitori, risulta che l’obbligo di ridistribuzione comportava l’assoggettamento all’imposta sui redditi. Tuttavia, a causa dell’introduzione, nel 2001, della tassazione del rendimento annuo forfetario, calcolato per i privati indipendentemente dal rendimento effettivo che essi hanno ricavato dalle loro azioni e dai loro altri investimenti, il fondo, le intervenienti nel procedimento de quo, nonché la Commissione europea si interrogano sul carattere indispensabile della ridistribuzione degli utili di un fondo al fine di conseguire l’obiettivo di neutralità dell’imposizione tra gli investimenti diretti e quelli effettuati tramite un fondo di investimento.
 
Il requisito della redistribuzione degli utili
Secondo gli eurogiudici, passando allo scrutinio dell’ultima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio è il solo competente a interpretare il diritto nazionale e, quindi, a determinare l’obiettivo principale sotteso al requisito della ridistribuzione degli utili.
Quindi, se risulta che l’obiettivo perseguito è quello di far pervenire al più presto agli investitori che abbiano fatto ricorso ai servizi di un fondo di investimento gli utili da essi realizzati, la situazione di un fondo di investimento non residente che non distribuisce i redditi derivanti dai suoi investimenti, quand’anche tali redditi siano considerati distribuiti, non è oggettivamente comparabile a quella di un fondo di investimento residente che distribuisce i suoi redditi alle condizioni previste dalla normativa nazionale.
Se, invece, l’obiettivo perseguito consiste principalmente nella tassazione degli utili a carico dell’azionista di un fondo d’investimento, occorre considerare che un fondo residente che effettua una distribuzione effettiva dei suoi utili e un fondo non residente i cui utili non sono distribuiti, ma sono considerati distribuiti e sono assoggettati a imposta, in quanto tali, a carico dell’azionista di dello stesso, si trovano in una situazione oggettivamente comparabile.
Infatti, in entrambi i casi, il livello di tassazione è spostato dal fondo di investimento verso l’azionista.
In quest’ultima situazione – chiude la Corte – il rifiuto di uno Stato membro di concedere a un fondo di investimento non residente il rimborso dell’imposta sui dividendi da esso versata in tale Stato membro, per il motivo che esso non distribuisce integralmente ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni gli utili derivanti dai suoi investimenti ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre nello Stato membro in cui tale fondo è stabilito, in forza delle disposizioni di legge vigenti, l’utile derivante dai suoi investimenti che non sia stato distribuito è considerato distribuito o è incluso nell’imposta che tale Stato riscuote dagli azionisti o detentori di partecipazioni del fondo, come se detto utile fosse stato distribuito, costituirebbe una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
 
Conclusioni
L’articolo 63 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta su dividendi da esso percepiti da parte di entità stabilite in tale Stato membro, per il motivo che detto fondo non fornisce la prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti fissati da tale normativa, a condizione che detti requisiti non svantaggino, di fatto, i fondi di investimento non residenti e che le autorità tributarie richiedano che la prova del rispetto di detti requisiti sia fornita anche da parte di fondi di investimento residenti, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.
L’articolo 63 Tfue deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Paese membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato, per il motivo che esso non soddisfa i requisiti di legge ai quali è subordinato il rimborso, vale a dire che esso non distribuisce integralmente ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni gli utili derivanti dai suoi investimenti ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre, nello Stato membro in cui è stabilito, l’utile derivante dai suoi investimenti che non sia stato distribuito è considerato distribuito o rientra nell’imposta che detto Stato membro riscuote dagli azionisti o detentori di partecipazioni come se tale utile fosse stato distribuito e che, tenuto conto dell’obiettivo sotteso a tali requisiti, un simile fondo si trovi in una situazione paragonabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
 
 
Data della sentenza
30 gennaio 2020
 
Numero della causa
C-156/2017
 
Nome delle parti
Köln-Aktienfonds Deka
contro
Staatssecretaris van Financiën
 
con l’intervento di:
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Loyens en Loeff NV

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