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Giurisprudenza

Ok a versamento differito Iva
anche con una valida certificazione

Al centro della controversia esaminata dalla Corte Ue un gruppo di beni consistenti in attrezzature industriali importate dalla Francia da una società rumena

il martello del giudice
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 2, del TFUE da una parte e, dall’altra, sull’articolo 211 della sesta direttiva Iva ovvero la direttiva del Consiglio 2006/112/CE sul sistema comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto. La controversia, in particolare, verte sul ricorso presentato da una società rumena contro l’Amministrazione tributaria. Al centro della contestazione, l’assoggettamento del pagamento differito dell’Iva, su alcuni beni importati dalla Francia, e la richiesta di una apposita certificazione.

Il procedimento principale
La società ricorrente, una società a responsabilità limitata, a seguito di accordi commerciali con una società stabilita in Francia, effettuava un importazione di beni consistenti in attrezzature di tipo industriale. Tale importazione era effettuata in regime di sospensione cioè senza l’assoggettamento, temporaneo, a dazi all’importazione e soprattutto all’imposta sul valore aggiunto. Alla fine del periodo di sospensione i beni sarebbero dovuti essere messi in libera pratica dalla stessa società la quale però non ha agito in tal senso fino all’intervento d’ufficio delle stesse autorità doganali. La società ricorrente, per sua parte, faceva notare che alcune modifiche legislative avevano comportato una restrizione al principio di libera circolazione delle merci. In particolare, le rimostranze della società importatrice hanno riguardato la normativa nazionale, che in ultima analisi, aveva previsto non soltanto il pagamento dei dazi doganali al momento della dichiarazione d’importazione, ma che, per accedere alla possibilità del versamento differito dell’Iva all’importazione, fosse necessario una certificazione. In particolare una documentazione rilasciata, in caso di possesso dei requisiti richiesti, dal ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
Le questioni pregiudiziali
Con la prima questione il giudice nazionale chiede ai togati europei di pronunciarsi sulla possibilità, per una normativa nazionale, di subordinare il versamento differito dell’Iva al rilascio di un certificato che non è previsto dalla direttiva comunitaria sull’imposta sul valore aggiunto, articolo 211. In secondo luogo, stabilire, per altro verso, alla stregua dell’articolo 26, paragrafo 2, del TFUE la compatibilità di una disposizione nazionale, come quella di cui alla causa principale, con il suddetto articolo.
 
Sulle questioni pregiudiziali
Fermo restando, che l’articolo 211 della sesta direttiva Iva, consente il versamento differito dell’Iva all’importazione solamente ai soggetti con determinati requisiti è pur vero che nell’intento del legislatore dell’Unione vi è quello di garantire e tutelare il rispetto del principio di neutralità fiscale. La norma del governo rumeno, viceversa, nell’intento di tutelare un interesse generale quale la lotta all’evasione fiscale introduceva, in aggiunta a quanto previsto a livello comunitario, l’obbligo di apposita certificazione per versamento differito dell’Iva. Ecco che allora, tenendo conto delle intenzioni che hanno animato il legislatore dell’Unione, una normativa nazionale, che preveda una certificazione per poter beneficiare temporaneamente di un versamento differito di imposta, non costituisce affatto una discriminazione a danno della libera circolazione delle merci. Quanto alla seconda questione, i giudici europei, si sono limitati a considerare che la stessa non trovi ricevibilità a causa della carenza di elementi sufficientemente rilevanti.
 
La pronuncia della Corte
Secondo gli eurogiudici la questione di cui alla causa principale deve essere risolta considerando ammissibile una normativa nazionale che preveda la concessione del diritto a versare in via differita l’Iva, dovuta sull’importazione di beni, soltanto nel caso di rilascio di un certificato ad hoc. Tale conclusione, comunque, tiene conto del fatto che, se anche la normativa comunitaria sull’Iva non faccia menzione di alcuna certificazione al riguardo, è pur sempre necessario il rispetto del principio di neutralità fiscale. Su tale rispetto è compito del giudice nazionale di vigilare sulla sua perfetta osservanza.  
 
 



Fonte:
Data della sentenza
21 febbraio 2013
Numero della causa
Causa C-79/12 
Nome delle parti
  • SC Mora IPR SRL
contro
  • DIRECTIA Generala ha Finantelor Publice Sibiu
  • DIRECTIA Judeţeană Accize şi pentru Operaţiuni Vamale Sibiu
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