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Giurisprudenza

Onlus: su cancellazione o rifiuto a decidere è il giudice tributario

L'evidente matrice fiscale delle norme in argomento esclude a priori i tribunali amministrativo e ordinario

"La controversia riguardo al provvedimento di cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle ONLUS, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, deve … ritenersi attribuita al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)".
È questo il principio di diritto espresso a chiare lettere dalle sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 1625 del 2010.

La vicenda
L'Agenzia per le Onlus proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, mediante il quale, da un lato, contestava l'attribuzione della competenza al giudice tributario riguardo al ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe delle Onlus e, dall'altro, chiedeva l'affermazione dell'appartenenza della controversia alla giustizia amministrativa.

Secondo l'Agenzia per le Onlus la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo per due motivi:
  • la controversia relativa alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus non rientrerebbe tra quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 546/1992, attenendo non ai tributi e, dunque, all'individuazione del "presupposto del presupposto" di accertamento di un tributo, bensì alla definizione dei requisiti che un soggetto deve avere per essere qualificato come Onlus
  • l'articolo 7, comma 4, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), prevede che "La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti".

La decisione
Con la sentenza in esame, le sezioni unite della Corte di cassazione, prima di giungere ad affermare che, in materia, la competenza spetta al giudice tributario, chiariscono i motivi per i quali deve escludersi sia la giurisdizione amministrativa sia quella ordinaria.

Più precisamente, a decidere non è il giudice amministrativo, in quanto non è rinvenibile alcun margine di discrezionalità in capo alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione, ovvero per la permanenza nell'anagrafe.
È la legge stessa, infatti, che stabilisce quali siano le condizioni per ottenere e conservare lo stato di Onlus, con la conseguenza che la posizione del richiedente non è qualificabile come interesse legittimo; non vi è, peraltro, alcuna norma che riconosca in materia la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo.

La giurisdizione non appartiene neanche al giudice ordinario. Ciò perchè, sebbene l'iscrizione all'anagrafe, oltre al diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali, attribuisca anche la possibilità di utilizzo dell'acronimo Onlus (cfr articolo 11, comma 3, del Dlgs 460/1997, il titolo del Dm 266/2003 e la circolare 22/2005), l'Organizzazione senza fini di lucro non rappresenta un nuovo tipo di soggetto giuridico e, quindi, l'iscrizione all'anagrafe non comporta alcuna modifica dello status dell'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato.

Ecco dunque che, un volta esclusa la competenza del giudice amministrativo e di quello ordinario, chiamato a dirimere la controversia avente a oggetto il provvedimento di cancellazione (o di rifiuto di iscrizione) dall'anagrafe delle Onlus non può che ritenersi il giudice tributario (cfr sentenze della Ctr Lombardia n. 13/2007, Ctp Ancona n. 106/2004, Ctp Perugia n. 30/2004 e circolari nn. 14/2003 e 22/2005).

La disciplina delle Onlus è, infatti, di stretta matrice fiscale, come del resto denunciano il titolo stesso del Dlgs 460/1997, nonché i numerosi benefici di carattere tributario previsti dallo stesso decreto, collegati alla iscrizione nell'anagrafe.
Le controversie in materia di Onlus attengono, pertanto, al riconoscimento dell'esistenza dei requisiti per la concessione di benefici fiscali e non alla individuazione del "presupposto di un presupposto" di accertamento del tributo.

Depone peraltro a favore della giurisdizione tributaria il combinato disposto degli articoli 2 e 19 del decreto legislativo 546/1992. Ciò in quanto, da un lato, si deve tenere in considerazione l'ampliamento della giurisdizione tributaria al punto tale da ricomprendervi tutte le controversie attinenti a rapporti tributari e, dall'altro, appare possibile ricondurre il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe al diniego o alla revoca di agevolazioni fiscali o, comunque, al rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
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