Con la sentenza in rassegna (causa n. C-496/17), la Corte di giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia relativa alla natura e alla portata dei dati personali di soggetti terzi che un’impresa è tenuta a presentare per ottenere il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato (Aeo).
Com’è noto, l’autorizzazione che riconosce lo status di Aeo costituisce una via privilegiata di accesso a rilevanti semplificazioni e benefici nel nuovo sistema normativo di riferimento in materia doganale, costituito dal Codice doganale dell’Unione e dalle relative norme integrative, attuative e transitorie (“pacchetto Cdu”).
Al riguardo, tra i requisiti soggettivi per la concessione dello status di Aeo, l’articolo 39, lettera a), del regolamento (Ue) n. 952/2013, istitutivo del predetto Codice, prevede l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente.
Sul punto, l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) n. 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Codice doganale dell’Unione, precisa che, nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, il criterio di cui all’articolo 39, lettera a), è considerato soddisfatto se, “nel corso degli ultimi tre anni, nessuna delle persone di seguito indicate ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o ha avuto precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica: a) il richiedente; b) la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione; c) il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente”.
Nel caso di specie, la controversia si riferisce a una società che – nell’ambito di un procedimento di riesame di alcune autorizzazioni, di cui era già titolare, in materia doganale – era stata invitata a identificare con precisione i membri dei comitati consultivi e dei consigli di sorveglianza, i principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabili degli affari doganali, eccetera) e le persone responsabili della gestione delle questioni doganali, oppure incaricate del loro trattamento, anche mediante la trasmissione dei relativi numeri di identificazione fiscale nonché delle coordinate degli uffici delle imposte competenti nei loro confronti.
Al riguardo, l’Autorità doganale precisava che, in assenza di proficua collaborazione della società in questione, non sarebbe stato possibile accertare se le nuove condizioni di autorizzazione previste nel Codice doganale dell’Unione fossero soddisfatte e che – in tale ipotesi, o se le condizioni non fossero più state soddisfatte – avrebbe revocato le autorizzazioni di cui essa beneficiava.
Sul punto, la società presentava ricorso, contestando l’obbligo di trasmettere all’Autorità doganale i numeri di identificazione fiscale delle persone considerate e le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei loro riguardi, sostenendo che tale adempimento non sarebbe né necessario né pertinente per accertare la propria affidabilità ai fini doganali e che la verifica della situazione fiscale personale dell’insieme dei soggetti considerati risulterebbe sproporzionata rispetto a tale obiettivo.
La Corte di giustizia ha ritenuto di dover escludere un’interpretazione delle citate disposizioni dell’articolo 24 del regolamento che ne estenda l’ambito di applicazione a persone fisiche diverse da quelle che, nell’organizzazione del richiedente, sono responsabili di quest’ultimo o esercitano il controllo sulla sua gestione ovvero sono responsabili delle questioni doganali al suo interno.
Conseguentemente, secondo i giudici eurounitari, non sono interessati da dette disposizioni i membri di comitati consultivi e di consigli di sorveglianza di una persona giuridica, i capi di dipartimento (a meno che siano responsabili delle questioni doganali del richiedente), gli amministratori dei servizi di contabilità, nonché le persone incaricate del trattamento delle questioni doganali; i direttori generali, dal canto loro, possono doversi conformare anch’essi ai requisiti enunciati dalle suddette disposizioni se, nel caso di specie, risultassero responsabili del richiedente o fossero considerati esercitare il controllo sulla sua gestione.
Per le Autorità doganali, il riconoscimento dello status di Aeo a un operatore equivale, de facto, a delegare a quest’ultimo una parte delle funzioni di controllo della normativa doganale. Pertanto, risulta essenziale che, prima di accordare tale status, dette Autorità possano beneficiare di informazioni sull’affidabilità del richiedente lo status stesso in fatto di osservanza delle prescrizioni doganali e su quella delle persone fisiche menzionate all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento, quanto alla loro ottemperanza alla normativa doganale e alle disposizioni fiscali che le concernono.
Secondo la Corte, quindi, la raccolta dei numeri di identificazione fiscale delle sole persone fisiche menzionate in detto articolo, nonché delle coordinate degli uffici delle imposte competenti nei loro riguardi, costituisce una misura adeguata e pertinente per consentire alle Autorità doganali di verificare se una qualunque di tali persone abbia commesso una delle infrazioni enunciate in detto articolo e, più in generale, di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali, oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.
In conclusione, alla luce delle soprariportate considerazioni, la Corte di giustizia ha affermato il principio secondo cui l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2015/2447, letto alla luce delle disposizioni unionali in materia di protezione e trattamento dei dati personali (cfr direttiva 95/46/Ce del 24 ottobre 1995 e regolamento Ue n. 2016/679), deve essere interpretato nel senso che le Autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di Aeo che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell’imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell’insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati consentono alle medesime Autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali, oppure ai reati gravi, commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
Operatore economico autorizzato:
ok alla raccolta di dati personali
È ammessa nei soli confronti di chi è responsabile del richiedente lo status di Aeo o esercita il controllo sulla sua gestione e di chi è responsabile delle questioni doganali al suo interno
