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Giurisprudenza

Per le operazioni attive in Italia vanno assolti i relativi obblighi

Non si può riconoscere il diritto al rimborso dell'Iva, relativa a una cessione di beni, che l'erario non ha incassato

In presenza di cessione interna rilevante sul territorio nazionale, l'imposta deve essere assolta in Italia da parte del soggetto comunitario cedente oppure dal cessionario/committente comunitario attraverso gli istituti della identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972 oppure della rappresentanza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, stesso Dpr (sentenza n. 931/3/2010 della Commissione tributaria provinciale di Pescara).

Il caso
La società Italia1 stipula con la società Spagna1 un contratto per l'esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso uno stabilimento di desolforazione situato sul territorio nazionale.
Spagna1, a sua volta, affida la realizzazione del lavoro a una Associazione temporanea d'imprese costituita da due società spagnole, Spagna2 e Spagna3.
Spagna3, agendo per conto dell'Associazione temporanea d'impresa, per realizzare parte dei lavori affidati, acquista il materiale necessario all'esecuzione dei lavori commissionati presso il fornitore Italia2 - produttore di pannelli termoisolanti - e lo stesso fornitore consegna tutto il materiale occorrente presso lo stabilimento di desolforazione, emettendo regolari fatture assoggettate a Iva, trattandosi di operazione interamente svolta sul territorio nazionale.
In seguito, Spagna3 fattura all'Associazione temporanea d'impresa - committente spagnolo - sia il materiale acquistato da Italia2 sia la propria prestazione per il montaggio dei pannelli termoisolanti presso lo stabilimento di desolforazione. L'insieme dell'operazione viene effettuata senza applicazione dell'Iva, con l'indicazione nella fattura della dicitura: "consegna di materiale non soggetto ad Iva. Questa operazione è esente da Iva trattandosi di consegna in Italia".
L'associazione temporanea d'impresa - a sua volta - fattura il lavoro effettuato al cliente finale Spagna1, che applica il meccanismo dell'inversione contabile.

Spagna3 presenta, in data 9/4/2008, la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter presso il Cento operativo di Pescara.
Esaminata l'istanza e la documentazione prodotta, il Centro operativo di Pescara procede alla notifica del diniego così formulato:
  • preso atto che la società in indirizzo ha acquistato beni (pannelli isolanti) da fornitore italiano (Italia2) per la realizzazione di un impianto da installarsi, a cura della società non residente, presso lo stabilimento di desolforazione situato sul territorio nazionale
  • tenuto conto che la società instante ha successivamente venduto l'impianto realizzato, fatturando sia il materiale che la prestazione di montaggio e installazione a committente spagnolo senza applicazione di imposta in quanto, come si rileva da fattura di vendita, "operazione esente da Iva trattandosi di consegna in Italia"
  • posto che si tratta, in realtà, di cessione interna rilevante in territorio nazionale per cui l'imposta doveva essere assolta in Italia da parte del soggetto comunitario cedente l'impianto oppure dal cessionario/committente comunitario attraverso gli istituti della identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972 o della rappresentanza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972
  • considerato che nel caso di specie non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge disciplinato dall'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/1972.

E comunica che l'istanza prodotta non può essere accolta per avere la società richiedente posto in essere operazioni attive in Italia (cessioni di beni all'interno dello Stato) in contrasto con le disposizioni sopra citate.

Motivazioni della sentenza
La Commissione tributaria provinciale di Pescara ha respinto il ricorso presentato dalla società Spagna3 richiedente il rimborso e facente parte dell'Associazione temporanea d'imprese, formulando le seguenti osservazioni:
  • dalla fattura oggetto della richiesta di rimborso emerge che la cessione/prestazione di cui trattasi è rilevante ai fini Iva in quanto trattasi di operazioni effettuate sul territorio nazionale. La stessa operazione/prestazione è tuttavia rimasta interamente detassata in quanto né il cedente/prestatore (Spagna3) né il cessionario/committente (Associazione temporanea d'imprese) hanno soddisfatto gli adempimenti tributari previsti per le operazioni/prestazioni svolte interamente in territorio nazionale
  • nel caso in esame, come evidenziato dalle motivazioni del diniego, non è possibile applicare il meccanismo del reverse charge previsto dal terzo comma dell'articolo 17 del Dpr 633/1972, visto che l'Associazione temporanea di imprese (cessionario/committente della prestazione e della fornitura) non è residente nel territorio dello Stato, bensì trattasi di soggetto spagnolo che non ha in Italia una stabile organizzazione e non ha né nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, né si è identificata direttamente ex articolo 35-ter, stesso Dpr, operazioni che avrebbero consentito di assolvere gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato al soggetto non residente
  • visto quanto precede, la Ctp giudica irrilevante la memoria difensiva dell'Associazione temporanea di imprese circa la successiva fattura dalla stessa emessa a Spagna1 e dalla successiva applicazione da parte di Spagna1 del meccanismo dell'inversione contabile.
Quindi, conclude la Ctp di Pescara, "…può affermarsi che la ricorrente non ha diritto al rimborso Iva con le modalità previste dall'art. 38-ter Dpr 633/1972, in quanto non solo non si è resa debitrice d'imposta a seguito della cessione in territorio italiano di beni nazionali, ma anche perché non potendosi assolvere l'imposta ad essa relativa in nessuna delle modalità sopra descritte, l'Erario non ha incassato l'Iva relativa alla predetta cessione con la conseguenza che il riconoscimento del rimborso richiesto costituirebbe un indebito rimborso da parte dell'ufficio".
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