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Giurisprudenza

Operazioni sospette sul conto
della moglie: ok all’accertamento

Legittima l’acquisizione di dati, notizie e documenti sui movimenti bancari effettuati dal coniuge, se il Fisco ritiene che siano imputabili all’attività commerciale del marito

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Con la sentenza 21420 del 30 novembre 2012, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando il proprio orientamento sul punto, ha stabilito che gli articoli 32, n. 7, del Dpr 600/1973, e 51 del Dpr 633/1972 autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere, anche attraverso elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti, connessi e inerenti al reddito del contribuente.
 
La vicenda processuale
La controversia trae origine da un accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un commerciante, con il quale erano stati recuperati a tassazione per l’anno d’imposta 1993 maggiori redditi determinati in misura pari agli accrediti e addebiti risultanti dal conto corrente intestato alla moglie.
La Ctr Liguria, rigettando l’appello proposto dalla parte pubblica, confermava le statuizioni della sentenza di prime cure, annullando l’atto impositivo. I giudici di merito, infatti, non avevano riscontrato i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti ex articolo 2729 codice civile negli elementi indicati dall’Amministrazione finanziaria a supporto della riferibilità al contribuente delle somme transitate sul conto del coniuge, in quanto “non poteva escludersi che talune movimentazioni registrate sul conto fossero state compiute dalla moglie nel proprio interesse, e dunque non fossero imputabili all'esercizio dell'attività commerciale del marito”.
 
Contro tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 37, Dpr 600/1973, nonché dell’articolo 2729 codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile, nonché vizio di omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5), cpc.
 
In particolare, l’Agenzia si doleva del fatto che la Ctr avesse omesso l’esame degli elementi indiziari - erano emersi dal pvc notificato al contribuente dalla Guardia di finanza e al quale l’avviso di accertamento faceva espresso rinvio - costituiti da:
  • frequenza e notevole entità delle somme movimentate sul conto del coniuge
  • assenza di redditi propri dichiarati dal coniuge, che svolgeva attività di casalinga
  • mancanza di giustificazioni fornite dal coniuge sulle predette movimentazioni e alla provenienza delle relative somme
  • modesta entità dei ricavi dichiarati per gli anni 1993 e 1994 dal contribuente, che apparivano inattendibili in relazione allo specifico settore commerciale in cui operava (prodotti tessili).
 
La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo i giudici, infatti, in tema di indagini finanziarie, l’articolo 32, n. 7), del Dpr 600/1973, per le imposte dirette, e l’articolo 51 del Dpr 633/1972, per l’Iva, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere, anche sulla base di elementi indiziari, connessi al reddito del soggetto accertato (cfr Cassazione 8683/2002, con specifico riferimento al conto corrente intestato al coniuge del contribuente).
 
In ordine alla distribuzione dell’onere probatorio, richiamando precedenti giurisprudenziali relativi ad accertamenti nei confronti di società (Cassazione 20199/2010), la Corte precisa che, “una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone al contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa”.
Ha errato quindi la Ctr a non applicare tale regola iuris ritenendo anzi la prova presuntiva della fittizietà dell’intestazione affetta da “elementi di incertezza” per non aver l’Amministrazione fornito la prova certa dell’imputabilità a reddito d’impresa dei singoli prelievi registrati sul conto intestato al coniuge.
 
Ulteriori osservazioni
La partita in tema d’indagini finanziarie si gioca soprattutto sul terreno della ripartizione dell’onus probandi tra contribuente e ufficio.
Sul punto, la Suprema corte ha confermato i precedenti giurisprudenziali che avevano ritenuto la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai conti bancari di terzi (come, nel caso di congiunti della persona fisica, dell’amministratore e/o del socio della società contribuente), reputando che lo stretto rapporto familiare o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, integrano elementi indiziari sufficienti a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati agli indicati soggetti (cfr, in particolare, Cassazione 1728/1999, 8683/2002, 13391/2003, 6743/2007, 18868/2007, 27032/2007, 374/2009, 27947/2009 - secondo tali pronunce, il mero “rapporto familiare” è sufficiente ad inferire la riferibilità al contribuente delle movimentazioni rilevate su conti formalmente intestati ai congiunti, fatta salva sempre la prova contraria).
 
Se ne desume che l’Amministrazione finanziaria non è esonerata dall’onere della prova, anche presuntiva, in ordine alla riferibilità al contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai terzi: tale prova va rinvenuta nello stretto legame parentale unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto.
Nel caso di specie, tali elementi sintomatici erano stati ben evidenziati nel pvc, al quale l’accertamento fa espresso rinvio, ma non erano stati esaminati dai giudici di merito che hanno basato il loro percorso logico-motivazionale sul rilievo del mancato assolvimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’onere di dimostrare la riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria registrata sul conto del coniuge a operazioni economiche svolte nell’esercizio dell’impresa commerciale.
 
Dalla lettura di tale sentenza si può, in conclusione, evincere il seguente principio di diritto: una volta dimostrata la pertinenza al contribuente accertato dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l’ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma, al contrario, la corretta interpretazione della normativa in materia d’indagini finanziarie, costruita su un sistema di presunzioni legali relative, impone al contribuente di dimostrare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (Cassazione 20199/2010).
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