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Giurisprudenza
Ospedale curato ma non posseduto. Per la Spa nessun beneficio Ires
Fulcro della sentenza la possibilità di applicare la riduzione dell’imposta alle società di capitali
Una società per azioni che gestisce un ospedale non può fruire della riduzione a metà dell’Ires, prevista dall’articolo 6, del Dpr 601/1973, posto che ratio della norma è quella di agevolare determinate categorie di soggetti, tra cui gli “enti ospedalieri”, in considerazione del riconoscimento del ruolo istituzionale da essi svolto nell'ambito dell'assistenza sanitaria, del raggiungimento del benessere sociale e della tutela della salute pubblica. Questo è quanto stabilito dalla Ctp di Verbania, con la sentenza 36/02/11, che ha confermato il tacito diniego dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso di una spa della provincia di Verbania.
La norma di esenzione richiamata è per sua natura eccezionale e, in quanto tale, se ne deve fornire l'interpretazione strettamente restrittiva, per il principio della riserva di legge in materia tributaria (articolo 23 della Costituzione). Questa prevede che l’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà solo nei confronti degli “enti ed istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza...”. I giudici di primo grado hanno ritenuto, evidentemente, che una spa è esclusa dal novero di tali enti.
La questione dell'applicabilità o meno del beneficio a una società, presuppone la verifica di fatto dell’eventuale possibilità di inquadrare una società privata con scopo di lucro, in una delle specifiche categorie di enti indicati dalla norma di favore e, al fine di comprendere meglio la materia, è utile fare un breve excursus storico della normativa in esame.
L’ente ospedaliero viene introdotto nell’ordinamento sanitario italiano, quale figura giuridica con proprie caratteristiche, dalla legge 132/1968 e ad esso, ovviamente, fa riferimento l’articolo 6 del decreto del 1973. L’ente ospedaliero poi scompare, a seguito della legge 833/1968, istitutiva del servizio sanitario nazionale e prende il suo posto l’unità sanitaria locale (Usl) che, ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge, viene definita come “il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi... i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale”. Da questo momento, ogni disposizione, che precedentemente faceva riferimento all’ente ospedaliero, è da riferirsi alle Usl.
Dall’evoluzione normativa concernente il servizio sanitario nazionale, il riferimento contenuto nell’articolo 6 del Dpr 601/1973 “all’ente ospedaliero” non trova più riscontro nel vigente ordinamento sanitario: l’ente ospedaliero è ormai una terminologia obsoleta.
L’articolo 43 della legge 833/1978, tuttavia, ha previsto che le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondenti a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle Usl, possono ottenere dalla Regione, su domanda, che i loro ospedali siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi ospedalieri dell’Usl.
Nel caso specifico, la spa non ha ottenuto il rimborso della metà dell’Ires versata, perché non dispone di un proprio ospedale, ma gestisce l’ospedale “Alfa” di proprietà di un’azienda sanitaria locale della Regione Piemonte.
Ne deriva che non esiste nessun ragionevole margine per considerare le società con scopo di lucro destinatarie del beneficio fiscale. La “non lucratività”, seppur implicita nel fine solidaristico, per fruire dell’agevolazione, risulta un tratto necessario degli enti in esame, in quanto funzionale all'effettiva e permanente destinazione dei vantaggi derivanti dall'agevolazione fiscale alle attività promosse e favorite (assistenza sociale, assistenza sanitaria, attività di beneficenza, attività di studio e sperimentazione di interesse generale).
In questa stessa ottica, riservando un trattamento di favore in ragione degli scopi assistenziali perseguiti, si è da sempre indirizzato il legislatore tributario che è intervenuto in più di una occasione e in una vastissima area di bisogni di rilevanza sociale e di interesse collettivo (leggi 49/1987 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato, 381/1991 sulle cooperative sociali, 398/1991 sulle associazioni sportive dilettantistiche, 66/1992 sulle associazioni senza scopo di lucro e pro loco, Dlgs 460/1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
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