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Giurisprudenza

Osservatorio giurisprudenziale n. 125 Rassegna del 29 novembre 2004

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Estremi: n. 19690/2004
Argomento: Accertamento - Poteri degli uffici - Accessi, ispezioni e verifiche
Precedenti: 16424/2002

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo agli accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari (o della guardia di finanza), l'autorizzazione all'accesso data dal procuratore della Repubblica ai sensi del primo o secondo comma dell'articolo 52 del Dpr n. 633/72 (richiamato, per le imposte sui redditi, dall'articolo 33 del Dpr n. 600/73), in relazione, rispettivamente, ai locali adibiti anche ad abitazione del contribuente e ai locali "diversi", e quindi, a quelli destinati esclusivamente ad abitazione, legittima solo lo specifico accesso autorizzato.
Pertanto, l'autorizzazione concessa in base all'una previsione normativa non è sostituibile con quella data in forza dell'altra.
In base a tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'accesso in locali adibiti anche ad abitazione, l'autorizzazione che il procuratore della Repubblica aveva, invece, concesso, ai sensi del secondo comma del citato articolo 52, ma in difetto delle specifiche condizioni prescritte da tale disposizione.

Estremi: n. 17035/2004
Argomento: ICI - Presupposto applicativo - Pertinenze
Precedenti: 19375/2003

L'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 504/1992, definendo, ai fini dell'Ici, la nozione di fabbricato ed escludendo l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle costruzioni, presuppone l'accezione di pertinenza di cui all'articolo 817 c.c., senza che valga a escludere il nesso pertinenziale la mera distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato e senza che in proposito rilevi il disposto dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 446/1997.

Estremi: n. 18117/2004
Argomento: IVA - Avviso di accertamento - Motivazione
Precedenti: 9363/2002 e 17356/2003

In tema di motivazione degli atti impositivi tributari, il regime delineato dall'articolo 56, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e dagli articoli 3, comma 3, e 22 e seguenti della legge n. 241/1990, comporta che il giudice accerti se l'atto notificato sia dotato di motivazione diretta o autonoma ovvero di motivazione indiretta "per relationem".
In tale secondo caso, è necessario che sia indicato l'atto o il documento cui si rinvia per l'integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l'accesso ex articolo 22 della legge n. 241/1990, anche nell'ipotesi in cui l'atto o il documento fosse già stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che, pertanto, sia necessaria l'allegazione dell'atto oggetto di rinvio.

Estremi: n. 18698/2004
Argomento: Condono - Legge n. 413/1991 - Notifica cartella esattoriale
Precedenti: 7662/1999, 12700/2001 e 10/2004

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli 32 e seguenti della legge n. 413/1991, liquidate dall'ufficio finanziario, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro tale termine quinquennale debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.

Estremi: n. 19226/2004
Argomento: Agevolazioni - Enti creditizi - Disciplina ex art. 21 D.P.R. n. 601/1973
Precedenti: 2644/1983

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del Dpr n. 601/1973 secondo cui per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti da Ilor per metà del loro ammontare, allorché, in virtù di una clausola statutaria che preveda tassativamente l'accantonamento di utili in misura determinata, sia nello stesso tempo rimesso all'assemblea dei soci di deliberare ulteriori accantonamenti in base ad aliquote determinate di volta in volta dalla stessa assemblea, deve escludersi il beneficio in relazione a questi ultimi accantonamenti, i quali costituiscono riserve facoltative e, come tali, esulano dalla suddetta previsione agevolativa.

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