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Giurisprudenza

Osservatorio giurisprudenziale n. 126 Rassegna del 6 dicembre 2004

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Estremi: n. 19696/2004
Argomento: IVA - Operazioni esenti - Servizi di vigilanza
Precedenti: 1998/2003

L'esenzione da Iva, prevista in materia di servizi di vigilanza dall'articolo 10, primo comma, n. 26, del Dpr n. 633/1972, deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese direttamente dalle guardie particolari giurate ai privati e agli enti, in qualità di lavoratori autonomi.
Pertanto, l'esenzione non spetta relativamente alle prestazioni fornite, quand'anche a mezzo di guardie giurate, dagli istituti di vigilanza privata previsti dal regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144.
In base a tale principio, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in relazione agli articoli 41 e 53, in quanto il differente e più gravoso trattamento fiscale riservato dall'ordinamento agli istituti di vigilanza, rispetto a quanto previsto per lo svolgimento del medesimo servizio da parte delle guardie particolari giurate, ampiamente si giustifica sotto il profilo della ragionevolezza con la necessaria presenza, nel primo caso, di un'organizzazione di apprezzabile dimensione economica.

Estremi: n. 19172/2004
Argomento: Imposta di registro - Soggetti obbligati - Notai
Precedenti: 2517/2000 e 16390/2002

L'articolo 77 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, limita il diritto al rimborso delle somme asseritamene corrisposte in eccedenza, al contribuente e al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata. Infatti, tali soggetti sono gli unici interessati alla corretta determinazione dell'imposta.
Pertanto, il notaio rogante, che è estraneo al rapporto tributario ed è solo un responsabile d'imposta, inteso come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, difetta della "legitimatio ad causam", elemento costitutivo dell'azione, la cui carenza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non ha titolo per agire in giudizio per il rimborso della somma asseritamene corrisposta in eccedenza.

Estremi: n. 19481/2004
Argomento: Contenzioso - Articolo 654 codice procedura penale - Disciplina
Precedenti: 889/2002 e 9109/2002

L'articolo 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, secondo il quale la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, è stato prima implicitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 654 c.p.p. e poi espressamente abrogato dall'articolo 25, lettera d), del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74.
In particolare, l'articolo 654 c.p.p., mentre ha confermato i limiti oggettivi dell'efficacia vincolante del giudicato penale ex articolo 28 c.p.p. del 1930, ne ha ridefinito i limiti soggettivi, ponendo come condizione per l'estensione del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo il fatto che l'imputato, la parte civile o il responsabile civile abbiano partecipato al processo penale.

Estremi: n. 19508/2004
Argomento: Contenzioso - Notificazione - A mezzo posta
Precedenti: 11257/2003

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestività della notifica del ricorso, non integra la prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e a esplicitarne la finalità.
In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare.

Estremi: n. 19519/2004
Argomento: IRPEF - Redditi fondiari - Edifici di interesse storico e artistico
Precedenti: 368/2004 e 4239/2004

In ipotesi di determinazione dell'imponibile degli edifici di interesse storico o artistico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui il reddito relativo a tali immobili è in ogni caso determinato mediante la minore tra le tariffe d'estimo della zona, quindi a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore, che non contrasta nemmeno con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

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