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Giurisprudenza

Osservatorio giurisprudenziale n. 127 Rassegna del 13 dicembre 2004

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Estremi: n. 19743/2004
Argomento: Imposta di registro - Immobile non censito in catasto - Dichiarazioni dell'acquirente
Precedenti: 13241/2003

Qualora l'acquirente di un immobile non ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita abbia dichiarato nell'atto di acquisto di volersi avvalere della valutazione automatica, avanzando contestualmente richiesta per l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 154/1988, e il valore dichiarato risulti, dopo l'attribuzione di questa, inferiore a quello determinabile in base alla nuova rendita secondo il criterio automatico, l'ufficio deve riscuotere la maggiore imposta dovuta con avviso di liquidazione senza essere tenuto a emettere avviso di accertamento.
Infatti, la liquidazione, avviene, in tal caso, sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile, mentre il detto ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta sulla base di detto criterio.
Non è, conseguentemente, necessario procedere, prima della notifica dell'avviso di liquidazione, alla separata notificazione o comunicazione dell'atto di classamento dell'immobile con attribuzione della relativa rendita catastale, potendo tali atti essere recepiti nell'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio procede al recupero della maggiore imposta dovuta, così da consentirne la conoscenza al contribuente e da permettere l'impugnazione dell'avviso stesso.

Estremi: n. 19666/2004
Argomento: Contenzioso - Pluralità di atti di accertamento - Ricorso cumulativo
Precedenti: 7359/2002

E' ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile (ratione temporis) nel processo tributario l'articolo 104 del codice di procedura civile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte e, quindi, la trattazione unitaria di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi.

Estremi: n. 19668/2004
Argomento: Contenzioso - Trattazione della causa - In pubblica udienza
Precedenti: 13409/2003

Nel processo tributario, l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, depositata da una parte, può essere notificata all'altra con lettera raccomandata, essendo tale forma applicabile, a norma dell'articolo 16, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, in ogni fase e aspetto del processo tributario davanti alle commissioni tributarie, salvo che non sussista una puntuale indicazione in senso contrario, come accade nel caso previsto dall'articolo 38, comma 2, secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza deve avvenire esclusivamente nelle forme di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Estremi: n. 19865/2004
Argomento: Riscossione - Consegna ruoli all'esattore - Termine
Precedenti: 3413/2001

In considerazione dell'esigenza, diretta a garantire il diritto di difesa del contribuente, di scandire le operazioni di recupero e riscossione dei tributi a mezzo ruoli attraverso termini perentori per l'adempimento dei vari passaggi, deve ritenersi che entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, stabilito dall'articolo 17, primo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo applicabile ratione temporis), debba avvenire non solo la formazione e la trasmissione dei ruoli all'intendente di Finanza, ma anche la consegna dei ruoli all'esattore, per la quale l'articolo 24 del Dlgs n. 46 del 1999 non prevede, di per sé, alcun termine di natura decadenziale.

Estremi: n. 19695/2004
Argomento: Contenzioso - Cessazione materia del contendere - Conseguenze
Precedenti: 16987/2003

L'annullamento nel corso del processo, da parte dell'ufficio, dell'atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, bensì integra la specifica fattispecie della cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronuncia del giudice.
Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 46 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 54, l'estinzione del giudizio per cessazione del contendere comporta che non si faccia luogo a liquidazione di spese a favore di una parte o dell'altra, ma che si disponga la compensazione delle spese.

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