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Giurisprudenza

Osservatorio giurisprudenziale n. 128 Rassegna del 20 dicembre 2004

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Estremi: n. 17046/2004
Argomento: Accertamento - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale
Precedenti: 7315/2003

In tema di imposte sui redditi, anche le Regioni, sebbene non siano soggetti passivi dell'Irpeg, in virtù dell'articolo 88 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, subiscono, ai sensi dell'articolo 26 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari, senza che sia possibile invocare, per sostenere il contrario, la distinzione tra le nozioni di esenzione ed esclusione tributaria, atteso che, a parte la difficoltà di operare coerentemente la relativa distinzione nella normativa fiscale, per l'uso atecnico rilevabile in molte disposizioni tributarie, l'interprete deve avvalersi di una interpretazione sistematica delle disposizioni considerate.
Infatti, l'articolo 26 citato regola un rapporto tributario autonomo dall'Irpeg e, solo allo scopo di individuare il soggetto passivo, fa rinvio a quelle disposizioni, con l'intento di assoggettarvi anche coloro che non siano soggetti passivi di quell'imposta richiamata.
Nell'enunciare tale principio, la Corte ha escluso che la ritenuta sugli interessi da conto corrente bancario sia anche una imposta sostitutiva.

Estremi: n. 17714/2004
Argomento: Contenzioso - Notificazione - Consegna plico all'ufficiale giudiziario
Precedenti: 6906/2004, 8447/2004, 11140/2004 e 6539/2004

In tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, e 23 gennaio 2004, n. 28 (secondo le quali gli effetti della notificazione per quanto riguarda il notificante devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari - quale l'agente postale - sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo), per evitare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per scadenza del termine all'uopo previsto, occorre provare rigorosamente il momento della consegna dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario.

Estremi: n. 19673 del 1 ottobre 2004
Argomento: Contenzioso - Appello - Proposizione da parte di uffici periferici
Precedenti: 8166/2002

E' da presumersi legittima, anche in relazione alla competenza a provvedere e fino a prova contraria, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado, rilasciata in favore degli uffici finanziari periferici, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle Entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma secondo, del Dlgs 546/1992, quand'anche questa sia stata sottoscritta "in via vicaria" dal direttore di divisione reggente.

Estremi: n. 20859 del 27 ottobre 2004

Argomento: Riscossione - Soggetti sottoposti a procedura concorsuale - Formazione del ruolo
Precedenti: non segnalati

Ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera b), del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'articolo 19 del decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 maggio 1990), che ha dato attuazione alla norma anzidetta, nel caso di riscossione di somme dovute da soggetti sottoposti a procedura concorsuale, il momento iniziale della decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo deve essere individuato non nella data in cui l'accertamento è divenuto definitivo (data stabilita dall'articolo 17, ultimo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, rispetto al quale la normativa suindicata ha natura speciale), bensì in quella della chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo.

Estremi: n. 20885 del 28 ottobre 2004
Argomento: Contenzioso - Costituzione in giudizio del ricorrente - Deposito del ricorso
Precedenti: non segnalati

In tema di contenzioso tributario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'articolo 22, commi 1 e 2, del Dlgs 31 dicembre 19, n. 546), è ammissibile l'utilizzazione del servizio postale per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente davanti alle commissioni tributarie.

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