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Giurisprudenza

Osservatorio giurisprudenziale n. 129 Rassegna del 27 dicembre 2004

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Estremi: n. 20219 del 13 ottobre 2004
Argomento: Imposta di registro - Prestazione di garanzie reali - Confideiussione
Precedenti: 6649/2002

In tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate - con atti separati - da più persone per un medesimo debitore e a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in un unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale e ai garanti), si configura una "confideiussione", che non richiede la contestualità nell'assunzione della garanzia.
Di conseguenza, i fideiussori sono solidalmente obbligati all'estinzione del debito, ex articolo 1946 del codice civile e l'imposta si applica, con l'aliquota dello 0,50 per cento, in unica soluzione sulla somma garantita, ai sensi dell'articolo 43, primo comma, lettera f), del Dpr 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al medesimo Dpr.

Estremi: n. 20105 dell'11 ottobre 2004
Argomento: Contenzioso - Notificazione - Eredi
Precedenti: 525/1991

In caso di decesso della parte costituita, avvenuto dopo la pubblicazione della sentenza, può essere ritenuta valida la notificazione dell'impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto - nel termine di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile o in quello previsto dall'articolo 328 e, comunque, non oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza ex articolo 327 dello stesso codice - purché il notificante provveda, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, a documentare il decesso del loro dante causa.

Estremi: n. 18866/2004
Argomento: IRPEF - Redditi lavoro dipendente - Indennità di fine rapporto
Precedenti: 584/2004 e 6315/2004

La quota dell'indennità di fine rapporto costituita da buoni postali fruttiferi e relativi interessi, corrisposta al lavoratore dipendente all'atto della cessazione del rapporto, non è sottratta al regime impositivo stabilito per tutte le componenti del trattamento di fine rapporto dagli articoli 16 e 17 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
La proprietà dei titoli e delle somme da essi rappresentati, ivi compresi gli interessi maturati, viene infatti acquistata dal lavoratore solo con la dazione a fine rapporto, che costituisce il momento in cui si realizza il presupposto della imposizione prevista dal Tuir.
La diversità di tale presupposto impositivo rispetto a quello, previsto dal decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, dell'imposta sull'acquisto e l'emissione dei buoni postali fruttiferi, e a quello del prelievo fiscale sugli interessi periodicamente maturati, esclude che la tassazione della quota di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi possa dar luogo a duplicazione d'imposta.

Estremi: n. 20042 del 8 ottobre 2004
Argomento: ICI - Aliquote - Determinazione
Precedenti: 18541/2003

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'articolo 6, comma 1, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, nella sua formulazione originaria (applicabile nella fattispecie "ratione temporis" e rimasta in vigore fino alla sostituzione operata dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), attribuiva alla Giunta comunale la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta, con efficacia derogatoria del criterio stabilito dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, il cui articolo 32, comma 2, lettera g), demandava alla competenza esclusiva del Consiglio comunale "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi".

Estremi: n. 20342 del 15 ottobre 2004
Argomento: Imposta di registro - Fusione per incorporazione - Società incorporante
Precedenti: 2591/2004, 12387/2004 e 15520/2004

In tema di imposta di registro, nel caso di incorporazione di società a opera di altra società che detiene la totalità del capitale sociale dell'incorporata, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 323/1996) non trova ostacolo la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Ce, dovendosi, in particolare, escludere che l'operazione anzidetta possa essere riconducibile alle ipotesi per le quali è prevista l'esenzione ai sensi degli articoli 4, n. 1, lettere c) e d), 4, n. 2, lettera b) e 10, lettera c), delle direttiva medesima.

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