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Giurisprudenza

Paga l’imposta di successione
il legato trasformato in denaro

La disciplina, prevista per i titoli di Stato, non è applicabile anche all’attribuzione del denaro ricavato dalla riscossione dei titoli e destinato all’adempimento del legato

immagine generica illustrativa

Le somme di denaro, attribuite a titolo di legato di genere, sono tassate con l’imposta di successione anche se derivano dalla conversione in denaro di titoli di Stato.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 19906 del 21 giugno 2022.

Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale, occorre precisare che:

  • il legato è una disposizione testamentaria, con la quale il testatore attribuisce al beneficiario (legatario) singoli diritti e non la totalità o una quota del patrimonio ereditario
  • si parla di “legato di genere” per indicare il legato avente ad oggetto un bene individuato solo con riferimento al suo genere di appartenenza e non nella sua identità specifica (esempio: legato avente ad oggetto 100 grammi d’oro).

Il legato di genere si distingue dal legato di specie, che, invece, riguarda una cosa ben individuata (esempio: legato avente ad oggetto i 100 grammi d’oro depositati presso la cassetta di sicurezza n…..della Banca “Alfa….”)

  • l’articolo 12, primo comma, del testo unico sulle successioni e donazioni, Dlgs n. 346 del 31 ottobre 1990, prevede l’esenzione da imposta per i trasferimenti mortis causa di titoli di debito pubblico, titoli di Stato e titoli garantiti dallo Stato o ad essi equiparati.

Nel caso oggetto della citata ordinanza n. 19906/2021, il testatore ha disposto, in favore di diversi beneficiari, tre legati generici di somme di denaro per un valore complessivo di 115.200 euro
L’ufficio ha liquidato, per tali attribuzioni, l’imposta di successione con l’aliquota dell’8%, considerato che non sussisteva alcun vincolo di parentela tra il de cuius e i legatari.

I beneficiari dell’attribuzione testamentaria hanno impugnato gli avvisi di liquidazione ritenendo che i legati disposti nei loro confronti fossero esenti da imposta di successione.
La tesi dei contribuenti si basava sulla considerazione che le somme di denaro a loro attribuite derivavano dalla conversione in denaro di alcuni titoli del debito pubblico, compresi nell’asse ereditario ed esenti da imposta di successione ai sensi del richiamato articolo 12 del Tus.
La circostanza che le somme di denaro attribuite ai legatari derivassero dalla riscossione di alcuni titoli di debito pubblico implicava, secondo i contribuenti che anche l’attribuzione dei legati beneficiasse dell’esenzione da imposta prevista per i titoli di debito pubblico.

La tesi delle parti non è stata accolta, in sede contenziosa, né dalla Ctp di Imperia (sentenza n. 118 del 2 novembre 2015), né dalla Ctr della Liguria (sentenza n. 588 del 10 maggio 2019).
La Corte di cassazione, investita della questione, ha, innanzitutto, confermato che le disposizioni testamentarie, oggetto delle attribuzioni in esame, fossero da qualificare come legati di genere, considerato che il testamento non conteneva alcun riferimento alla fonte dalla quale dovevano essere attinte le somme da attribuire ai legatari.
In particolare si è evidenziato che “…..la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell’art. 653 cod.civ..”  
Ai fini della liquidazione dell’imposta di successione i giudici della suprema Corte hanno evidenziato che, in caso di legato di cosa generica, il relativo importo non deve essere indicato tra le passività. Ciò in quanto, tale somma non rappresenta un peso gravante sull’asse ereditario, ma rappresenta un debito degli eredi. A sostegno di tale interpretazione, in motivazione, è stata richiamata la risposta all’interpello n. 577 del 3 settembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alla tassazione dei legati, con l’ordinanza in commento si è negato che la disciplina, prevista per i titoli di Stato, fosse applicabile anche all’attribuzione del denaro ricavato dalla riscossione dei titoli e destinato all’adempimento del legato.  
Ciò in quanto oggetto del legato era una somma di denaro e non un titolo di debito pubblico e, pertanto, non poteva estendersi l’applicazione di una disciplina speciale prevista con esclusivo riferimento ai titoli menzionati nell’articolo 12 del Tus.
Sono stati, pertanto, ritenuti legittimi gli avvisi di liquidazione emessi dall’ufficio.

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