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Giurisprudenza

Pagamento con bonifico bancario? No agli interessi moratori ma a una condizione

A questo interrogativo ha risposto la Corte di Giustizia dell’Unione con la sentenza emanata lo scorso 4 aprile

Per i giudici europei, la normativa Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiede l’accredito sul conto del creditore della somma dovuta alla scadenza. La condizione è necessaria per escludere l’applicazione degli interessi moratori. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell’affrontare una questione pregiudiziale riguardante la normativa comunitaria sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha stabilito che la normativa deve essere interpretata nel senso che essa richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l’applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.

L’origine della controversia
La sentenza (causa C-306/06), emessa lo scorso 4 aprile, verte sull’interpretazione dell’articolo 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dai giudici tedeschi (Oberlandesgericht Köln – Corte di appello di Colonia) nel contesto di una controversia che ha opposto due società di telecomunicazioni in merito al pagamento di interessi moratori richiesti a causa di un asserito pagamento tardivo di talune fatture.

Il contesto normativo
Com’è noto, periodi di pagamento eccessivi e ritardi nei pagamenti determinano pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese (in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni). Il legislatore comunitario, con la direttiva 2000/35, ha voluto armonizzare taluni aspetti delle normative degli Stati membri relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche perché le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. In particolare, l’articolo 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 dispone che il creditore ha diritto agli interessi di mora se, pur avendo adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, "non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore". Nel caso di specie, la normativa interna di riferimento della Germania è il codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch – "BGB"), opportunamente modificato al fine di garantire la trasposizione della direttiva 2000/35.

La questione pregiudiziale
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice tedesco del rinvio sottolinea che, in linea di principio, secondo l’interpretazione giurisprudenziale dominante in Germania, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, la prestazione è considerata realizzata in tempo debito qualora: l’ordine di versamento è pervenuto all’organismo finanziario del debitore prima della scadenza del termine di pagamento; il conto del debitore è coperto o benefici di una linea di credito di importo sufficiente; tale organismo finanziario accetti l’ordine di bonifico nel termine suddetto. Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che una certa interpretazione dell’articolo 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 potrebbe condurre ad una diversa conclusione. In particolare, l’uso nelle versioni tedesca, inglese e francese di tale direttiva, rispettivamente, dei termini «erhalten», «received» e «reçu» potrebbe indicare che, per evitare un ritardo di pagamento ai sensi della direttiva stessa, l’importo dovuto debba essere accreditato sul conto del creditore prima della scadenza del termine di pagamento. Alla luce di tale incertezza interpretativa, l’Oberlandesgericht Köln ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: "Se una normativa nazionale, ai sensi della quale è determinante, per il pagamento eseguito con bonifico bancario che evita il verificarsi della mora del debitore o che fa cessare la mora del debitore già intervenuta, non il momento dell’accredito della somma sul conto del creditore, ma il momento dell’ordine di bonifico dato dal debitore con sufficiente copertura in conto corrente o nell’ambito di un corrispondente prestito, ed accettato dalla banca, sia in accordo con l’art. 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva (…) 2000/35/CE (…)".

La posizione della Corte di Giustizia
Dalla formulazione della disposizione di cui all’articolo 3, n. 1, lett. c), ii), (in base alla quale il creditore ha diritto a chiedere al debitore il pagamento di interessi moratori nella misura in cui "non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore"), risulta esplicitamente che il pagamento del debitore è considerato tardivo, ai fini dell’esigibilità degli interessi moratori, qualora il creditore non disponga della somma dovuta alla scadenza. Di conseguenza in caso di pagamento effettuato con bonifico bancario, soltanto l’accredito dell’importo dovuto sul conto del creditore è atto a consentire a quest’ultimo di disporre di detta somma. Per i giudici comunitari tale interpretazione è corroborata dalle diverse versioni linguistiche della direttiva 2000/35, che si riferiscono univocamente al ricevimento dell’importo dovuto entro il termine di pagamento, come attestato, in particolare, dai termini «erhalten», «received», «reçu» e «ricevuto», che compaiono rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese e italiana della direttiva 2000/35. D’altro canto, risulta chiaramente dai lavori preparatori di detta direttiva che la scelta del termine «ricevuto» non è stata casuale, ma risulta da una decisione intenzionale del legislatore comunitario. Infatti, come sottolinea la Commissione, nel corso dei dibattiti che hanno preceduto l’adozione di tale direttiva in seno al Consiglio dell’Unione europea, tale termine è stato, da ultimo, preferito a diverse altre espressioni meno precise per quanto riguarda la determinazione del momento a partire dal quale si deve ritenere che il pagamento sia stato eseguito entro i termini stabiliti nell’ambito di una transazione commerciale. Tale interpretazione, inoltre, è conforme al principale obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/35, che consiste nella tutela dei titolari di crediti finanziari.

Le conclusioni
Di cinseguenza il momento determinante per valutare se, nel contesto di una transazione commerciale, il pagamento mediante bonifico bancario possa essere considerato effettuato alla scadenza, escludendo così che il credito possa dar luogo alla riscossione di interessi moratori ai sensi di detta disposizione, è la data in cui la somma dovuta è accreditata sul conto del creditore. L’articolo 3, n. 1, lett. c), ii), della direttiva 2000/35 va, dunque, interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l’applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.
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