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Giurisprudenza

Parametri, Consiglio di Stato fuori dalla questione

Respinta la tesi dell’illegittimità del Dpcm attuativo in mancanza del parere del tribunale amministrativo

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Nessuna necessità di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui decreti attuativi dei parametri. Sulla questione è tornata questa volta la Commissione tributaria regionale di Firenze che, con la sentenza n. 45/33/07, ha ribaltato le tesi dei giudici di primo grado, accogliendo l’appello dell’agenzia delle Entrate.

Svolgimento del processo

A sostegno della tesi della nullità dell’avviso di accertamento era stato sostenuto che il Dpcm del 29/1/1996, con cui erano stati adottati i parametri previsti dalla legge 549/1995, era illegittimo per non essere stato preceduto dal preventivo parere del Consiglio di Stato stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 400/1988.
Inoltre, veniva rilevata l’insufficienza dello strumento presuntivo dei parametri senza ulteriori elementi a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli accertati.

Nonostante la difesa dell’ufficio avesse evidenziato come il procedimento previsto per l’approvazione del Dpcm fosse ben diverso da quello fissato dall’articolo 17 della citata legge 400/1988, e come la presunzione operata in base ai parametri fosse grave, precisa e concordante, la Commissione provinciale aveva ritenuto fondate entrambe le censure del contribuente.

Riguardo alla natura del Dpcm, per i giudici, infatti, il decreto era, in realtà, espressione di potestà legislativa secondaria e, quindi, un regolamento nonostante il nomen iuris; pertanto, doveva essere sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato. Inoltre, pur potendo delimitare la propria pronuncia a tale aspetto, la Ctp si pronunciava anche sulla domanda subordinata, esprimendo l’opinione che i parametri non avessero alcuna efficacia probatoria, ma fossero “indici di potenziale evasione, costruiti empiricamente e da verificarsi caso per caso”.

L’Agenzia impugnava entrambi i capi della sentenza e la Ctr accoglieva totalmente le censure proposte.

La motivazione
Il giudice di secondo grado, con motivazione stringata ma significativa ha osservato:

 

  • per quanto riguarda la questione del mancato parere preventivo del Consiglio di Stato, che “l’iter formativo di cui all’art. 17 della legge n. 400/1988, oltre a non costituire un requisito di legittimità del D.p.c.m attuativo dei parametri in questione, stanti le specifiche disposizioni che sulla modalità della loro concreta adozione sono contenute nella legge n. 549/95, norma delegante, non si attaglierebbe, comunque, ad un atto che non è un regolamento, bensì un atto amministrativo generale di contenuto meramente tecnico, frutto di elaborazioni effettuate in base a metodi statistici e, dunque, su materia del tutto estranea alla competenza giuridica propria del Consiglio di Stato
  • sull’efficacia probatoria dei parametri, invece, che essi costituiscono una presunzione semplice suscettibile di essere smentita da parte del contribuente, ma che “in difetto di validi elementi probatori di segno contrario, resta ferma la rettifica operata con l’accertamento”.

Commento
Sulla questione esaminata, non si registra, a dire il vero, un orientamento univoco della giurisprudenza di merito.
E’ comunque presumibile che a riportare il tutto sul giusto binario sarà ancora una volta la Cassazione, i cui giudici, in un caso simile, di recente, hanno ritenuto che non occorresse il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Il riferimento è alla sentenza 9857 del 14 aprile 2008, nella quale è stato rilevato che i decreti ministeriali di individuazione dei coefficienti presuntivi per la determinazione in via sintetica del reddito, ex articolo 38 del Dpr 600/1973, non debbano, anch’essi, essere sottoposti al più volte citato parere.

Infatti, è stato osservato che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’emanazione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto l’individuazione degl’indici e dei coefficienti presuntivi…senza l’acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato non comporta l’illegittimità degli stessi, in quanto nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati nella forma del regolamento governativo, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento a detta materia”.

In sostanza, anche a voler ritenere che i vari Dpcm o Dm abbiano una valenza regolamentare, la procedura del preventivo parere del Consiglio di Stato è sicuramente aliena all’ordinamento tributario.

 
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