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Giurisprudenza

Il parcheggio del circolo ministeriale
non sfugge all'imposizione Tosap

Niente esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche quando, per l'utilizzo dello spazio comunale, è previsto il pagamento di un corrispettivo

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L'utilizzo di un'area comunale come parcheggio di un circolo ricreativo ministeriale, con pagamento da parte dei soci di un ticket per l'occupazione e la sosta, oltre alla quota di iscrizione al circolo, esclude le specifiche finalità di assistenza necessarie per fruire dell'esenzione dalla Tosap. Infatti, l'articolo 49, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 507/1993, prevede che sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, per specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
In tali termini si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 14873/2012.

Dopo la gestione dei parcheggi insistenti su di un'area comunale affidata alla Guardia di finanza, anche nei confronti di quell'area del comune concessa in uso agli enti ricreativi del ministero della Difesa sono stati considerati dalla giurisprudenza della Corte regolatrice del diritto soggetti alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
La sentenza della Corte di cassazione in commento, difatti, ha ritenuto non applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 507/1993, in quanto tale occupazione risulta carente delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio fiscale che lo Stato, le Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, gli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, gli enti pubblici non economici devono presentare. Tali condizioni sono state individuate dal legislatore tributario nelle specifiche finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica che, nel caso di specie, non sono state rinvenute dai giudici di merito nella circostanza che si trattava dell'occupazione di area comunale utilizzata come parcheggio a servizio di un circolo ricreativo del ministero della Difesa, per il cui accesso e la sosta dovevasi corrispondere un corrispettivo specifico da parte dei soci, oltre a una quota di iscrizione al circolo stesso.

La pronuncia in commento non cita il proprio appena precedente espresso nella sentenza della Suprema corte n. 13470/2012, ove aveva già affermato che, per la mancanza di finalità specifiche di assistenza a cui l'area sia destinata, è soggetta a Tosap l'area demaniale affidata alla Guardia di finanza, rilevando l'onerosità delle prestazioni di parcheggio da parte dei soci frequentatori.
Apparentemente difforme appare l'appena precedente pronuncia dei giudici di legittimità n. 11978/2012, ove si è statuito che per la lettera a del citato articolo 49, ai fini dell'esonero dalla tassa per l'occupazione di aree pubbliche, condizione indispensabile è la strumentalità o l'accessorietà dell'impianto e del relativo servizio a una funzione pubblica, al fine di soddisfare quei bisogni essenziali la cui importanza è riconducibile alla strumentalità o accessorietà dell'istituzione e attuativa della volontà dell'ente territoriale pubblico. Da ciò è stata desunta l'intassabilità di un'area in quanto, poiché quello che rileva ai fini dell'articolo 49 citato, è il presupposto concessorio, è irrilevante che venga affidato all'Aci di Roma il servizio di custodia delle aree riservate all'Università dal Comune, proprio perché lo stesso ente territoriale aveva individuato nell'utilizzo come parcheggio la migliore soluzione al problema della temporanea carenza di parcheggi all'interno dell'Università.

La conclusione cui perviene la sentenza è sorretta, probabilmente, dalla qualificazione delle esenzioni in termini di norme eccezionali al principio generale dell'imposizione con l'effetto di accedere a un'interpretazione in maniera restrittiva, come già evidenziato proprio in tema di esenzione dalla Tosap dalla pronuncia n. 11175/2004. In tale occasione si trattava delle occupazioni realizzate dalle società appaltatrici di un pubblico servizio, quale quello della raccolta dei rifiuti solidi, considerate soggette alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in quanto il suolo occupato dai raccoglitori non è l'oggetto dell'appalto per conto del Comune, ma il luogo di permanenza di uno strumento necessario per l'esercizio dell'impresa.
Nello stesso senso si veda anche la pronuncia di legittimità n. 1640/2004, per il quale l'appalto del Comune a un privato per l'apposizione di cassonetti di raccolta del vetro non esclude la tassazione per tale occupazione perché non si riscontra attività sanitaria del Comune, né i cassonetti sono impianti da devolvere al Comune alla fine dell'attività.

Devesi aggiungere soltanto che l'articolo 51 del Dlgs n. 446/1997 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma successivamente l'articolo 31, comma 14,della legge n. 448/1998, ha abrogato la disposizione dell'articolo 51 sopracitato che disponeva l'abolizione della Tosap, che pertanto è ancora vigente.


a cura di "Giurisprudenza delle Imposte" edita da Assonime
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